Ordinanza n. 1594/2026 - Catania, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 870/2024 della Corte di Appello di Catania - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catania che aveva condannato il Comune al pagamento di un'indennità risarcitoria, degli accessori e delle spese processuali
Esito
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 870/2024 della Corte di Appello di Catania - Sezione Lavoro, chiedendo l'integrale esecuzione del titolo e la nomina di un commissario ad acta. Il TAR, con precedente sentenza, aveva ordinato al Comune il pagamento delle somme espressamente previste dal titolo e aveva nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Acireale, con facoltà di delega. Dopo il pagamento del capitale, delle spese legali e, successivamente, degli interessi pari a euro 665,61, la ricorrente ha proposto incidente di esecuzione lamentando il mancato pagamento: a) degli interessi legali maturati tra l'originaria quantificazione del credito e l'effettivo soddisfacimento; b) di euro 207,22, corrispondenti al 50% del contributo unificato del giudizio civile d'appello; c) di euro 300,00, corrispondenti al contributo unificato del giudizio di ottemperanza. Ha quindi chiesto il pagamento complessivo di euro 1.172,83.
La decisione
Il TAR ha disposto chiarimenti sull'esecuzione del giudicato. Ha rilevato, anzitutto, che quando il titolo da eseguire proviene dal giudice ordinario il giudice amministrativo dell'ottemperanza svolge una funzione essenzialmente esecutiva: non può interpretare, integrare o completare il giudicato civile, né colmare eventuali lacune della pronuncia, perché ciò comporterebbe un sindacato sul rapporto sottostante in difetto di giurisdizione. Quanto agli interessi di euro 665,61, il Collegio ha accertato, sulla base della relazione del commissario ad acta e della documentazione bancaria, che il Comune li ha corrisposti mediante accredito del 20 gennaio 2026; pertanto, il capo della sentenza relativo all'indennità, agli interessi e alla rivalutazione deve ritenersi integralmente eseguito. Quanto al contributo unificato di euro 207,22 relativo al giudizio civile d'appello, il TAR ha chiarito che il relativo rimborso grava ex lege sulla parte soccombente e non richiede una specifica statuizione nella sentenza, neppure quando le spese di lite siano state compensate; tale obbligo rientra quindi nell'esecuzione del titolo. Il contributo unificato di euro 300,00 relativo al presente giudizio di ottemperanza, invece, non rientra nel perimetro della sentenza civile ottemperanda e non può essere richiesto nel medesimo incidente di esecuzione, potendo eventualmente costituire oggetto di autonomo giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR n. 1775/2025. Data la natura meramente ordinatoria e non decisoria del provvedimento, il TAR ha escluso una pronuncia sulle spese e ha dichiarato nulla per le spese.
Norme richiamate
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
l'obbligazione di pagamento del contributo unificato è tale ex lege per l'importo predeterminato e grava in ogni caso sulla parte soccombente
Il contributo unificato è dovuto dalla parte soccombente per legge, senza necessità di una specifica statuizione giudiziale e anche in caso di compensazione delle spese di lite.
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esercitato nei limiti del titolo da eseguire; rispetto a un titolo del giudice ordinario, il giudice amministrativo non può integrarlo o interpretarlo con cognizione sul rapporto sottostante.
Massime di principio
- Quando il giudizio di ottemperanza riguarda una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve limitarsi alla sua materiale esecuzione e non può integrare, interpretare o completare il comando giudiziale, poiché ciò comporterebbe un sindacato sul rapporto sostanziale estraneo alla sua giurisdizione.
- L'obbligo di rimborso del contributo unificato grava ex lege sulla parte soccombente e non richiede una specifica statuizione nella sentenza; tale obbligo sussiste anche quando le spese processuali siano state compensate tra le parti.
- Nel giudizio di ottemperanza, possono essere fatti valere soltanto gli obblighi ricompresi nel titolo azionato. Il contributo unificato relativo a un successivo e distinto giudizio non può essere richiesto nello stesso incidente di esecuzione, ma deve eventualmente formare oggetto di autonomo giudizio riferito al titolo pertinente.
- Un provvedimento meramente ordinatorio e non decisorio, adottato per chiarire le modalità di esecuzione del giudicato, non richiede una pronuncia sulle spese della relativa fase.
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