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Sentenza

Sentenza n. 756/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 423/2024, emessa dal Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, in data 15 ottobre 2024.

Giustizia amministrativa202503262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’erogazione della Carta docente per complessivi € 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 423/2024 del Tribunale di Lodi, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale l’Amministrazione era stata condannata a mettere a sua disposizione la Carta docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per complessivi € 2.000,00 relativi a più anni scolastici. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, il Ministero non ha dato esecuzione alla pronuncia. Il ricorrente ha quindi domandato l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza tuttavia fornire la prova dell’integrale adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Lodi era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata all’Amministrazione in copia conforme. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni necessario per procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione. In assenza di prova dell’integrale esecuzione, il Ministero è stato condannato a erogare al ricorrente, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, l’importo complessivo di € 2.000,00, oltre agli interessi legali dalla notificazione della sentenza del Tribunale di Lodi fino all’effettivo saldo. Per il caso di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Pavia e Lodi, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario dovrà provvedere entro i successivi 120 giorni e non avrà diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 1.000,00 per spese di giudizio, oltre oneri e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 21, comma 121, l. 107/2015

    importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico

    La disposizione costituisce il fondamento della Carta elettronica del docente, della quale il giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto in favore del ricorrente.

  • art. 324 c.p.c.

    Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario è stato accertato sulla base dell’attestazione della cancelleria del Tribunale di Lodi.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore deve essere decorso prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • art. 474 c.p.c.

    La sentenza munita di attestazione di conformità costituisce titolo esecutivo ai fini dell’esecuzione giudiziale.

Massime di principio

  • L’ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale del giudice ordinario sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione debitrice in copia conforme e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione contro le pubbliche amministrazioni.
  • In sede di ottemperanza, l’amministrazione deve dimostrare l’integrale esecuzione del giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine determinato e quantificare le somme dovute secondo il contenuto del titolo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell’amministrazione, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
  • L’attività commissariale non dà luogo a un compenso autonomo quando sia affidata a un dipendente pubblico e rientri nei suoi compiti istituzionali di gestione della spesa pubblica.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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