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Sentenza

Sentenza n. 1660/2026 - Napoli, Sezione 6

Per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1529/2025, depositata e resa pubblica il 26.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 10888/2024.

Giustizia amministrativa202506675

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1529/2025, passata in giudicato, relativa all'attribuzione della Carta del Docente per il valore complessivo di euro 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto il suo diritto a usufruire del beneficio della Carta del Docente per euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati nella motivazione, per complessivi euro 2.000,00. La sentenza civile era stata notificata al Ministero in forma esecutiva il 23 giugno 2025, era passata in giudicato e risultava decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione a una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza civile passata in giudicato, notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell'Amministrazione, avesse immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti del Ministero, obbligato a far conseguire concretamente alla ricorrente l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Accertato il decorso del termine di cui all'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e l'assenza di esecuzione, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha inoltre nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta individuato nel direttore della competente direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni dall'insediamento per assicurare l'esecuzione. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora, quantificata negli interessi legali sulla somma dovuta per ogni giorno di ritardo, decorrenti dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o, in caso di perdurante inerzia, fino all'effettivo insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 107/2015

    beneficio della Carta Docente elettronica

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dalla sentenza civile azionata in ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A.

    Il decorso del termine dilatorio consente di procedere all'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di condannare l'Amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Una sentenza civile passata in giudicato che riconosca nei confronti della pubblica amministrazione il diritto a una prestazione determina un immediato obbligo conformativo-ordinatorio dell'Amministrazione, azionabile davanti al giudice amministrativo in sede di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e l'inerzia dell'Amministrazione per ordinare l'esecuzione concreta dell'utilità riconosciuta dal giudice civile.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza dell'interessato in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione oltre il termine assegnato per l'adempimento.
  • Ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il giudice dell'ottemperanza può applicare una penalità di mora parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della pronuncia fino all'adempimento o, in caso di ulteriore inerzia, fino all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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