Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01348/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina da una domanda giudiziale proposta da una dipendente di un ente sanitario pubblico contrattualizzato per ottenere il risarcimento dei danni lamentati come conseguenza di condotte di mobbing e l'annullamento di una richiesta di trasferimento ad altra sede. Il Tribunale aveva respinto tali domande. La lavoratrice proponeva appello, ma la Corte d'appello lo dichiarava inammissibile per tardività ex art. 327 c.p.c., ritenendo che il deposito telematico dell'atto di appello, effettuato l'ultimo giorno utile, non si fosse perfezionato per un errore fatale imputabile al difensore, dovuto all'uso di un formato informatico non ammesso nel caricamento dell'allegato relativo alla sentenza impugnata. La stessa Corte escludeva anche la rimessione in termini, ritenendo non giustificato il tempo trascorso tra il tentativo di deposito, la ricezione dell'esito negativo e il successivo deposito cartaceo. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 16-bis, comma 7, D.L. 179/2012 e dell'art. 155 c.p.c., sostenendo che il deposito doveva considerarsi tempestivo per effetto della prima ricevuta PEC e che l'errore riguardava solo un allegato; 2) violazione degli artt. 22 e 23-bis D.Lgs. 82/2005 e dell'art. 13 D.M. 44/2011, affermando che l'allegato era stato formato correttamente; 3) violazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c. e dell'art. 6 CEDU, lamentando il diniego della rimessione in termini nonostante l'errore non imputabile alla parte e il ritardo nella comunicazione dell'anomalia da parte della cancelleria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, confermando che il deposito telematico dell'appello non poteva dirsi tempestivo ed efficace sulla sola base della prima ricevuta PEC, poiché il perfezionamento del deposito richiede l'esito positivo dell'intero iter telematico e, in caso di esito negativo della quarta PEC, l'atto resta irritualmente non efficace. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo erronea la valutazione della Corte d'appello sulla rimessione in termini: il semplice messaggio di errore fatale non consente, da solo, di imputare la decadenza alla parte, dovendosi verificare in concreto l'effettiva imputabilità dell'errore e la tempestività dell'attivazione successiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda di rimessione in termini e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato come base dell'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello; nel caso concreto il gravame è stato ritenuto tardivo dalla Corte territoriale

  • art. 16-bis, comma 7, D.L. 179/2012

    disciplinando il deposito telematico degli atti processuali, è interpretato nel senso che la tempestività non basta se il deposito non si perfeziona con esito positivo dell'intera procedura

  • art. 155, quarto e quinto comma, c.p.c.

    invocato dalla ricorrente a sostegno del computo dei termini e della tempestività del deposito

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    consente la rimessione in termini quando la decadenza sia dipesa da causa non imputabile; la Corte afferma che l'imputabilità va verificata in concreto e non desunta automaticamente dall'errore fatale

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato per escluderne l'applicazione nel caso concreto, perché non si era raggiunto lo scopo del deposito

  • art. 22, comma 2, D.L. 82/2005

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la correttezza della formazione della copia informatica rispetto al duplicato informatico

  • art. 23-bis D.L. 82/2005

    richiamato insieme all'art. 22, comma 2, nel contestare la valutazione della Corte territoriale sulla conformità dell'allegato telematico

  • art. 13, D.M. 44/2011

    considerato dalla ricorrente come norma tecnica rispettata nella formazione dell'allegato; la Corte richiama anche le specifiche tecniche del deposito telematico

  • art. 6 CEDU

    invocato dalla ricorrente a sostegno dell'esigenza di un rimedio effettivo e della rimessione in termini in presenza di errore non imputabile

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso

Massime di principio

  • Nel deposito telematico di un atto processuale, la ricezione della prima ricevuta PEC può rilevare ai fini della tempestività, ma la ritualità ed efficacia del deposito restano subordinate all'esito positivo dell'intera procedura telematica fino all'accettazione della cancelleria.
  • Il messaggio di "errore fatale" non consente, di per sé solo, di imputare alla parte la decadenza processuale, poiché esso segnala l'impossibilità del sistema di acquisire l'atto e non necessariamente una colpa del mittente.
  • Quando il deposito telematico non si perfeziona, la parte deve attivarsi senza ingiustificati ritardi per rinnovare il deposito o chiedere la rimessione in termini; tuttavia un'attivazione entro un termine ragionevole, anche se preceduta da verifiche presso la cancelleria, non può essere qualificata come tardiva in modo apodittico.
  • La valutazione della rimessione in termini richiede un accertamento concreto della non imputabilità della decadenza e della ragionevolezza del tempo impiegato dalla parte per reagire all'esito negativo del deposito, non potendo il giudice fondarsi esclusivamente sull'esistenza dell'errore informatico.
  • In caso di deposito telematico non andato a buon fine, la tempestività del rimedio successivo va valutata anche alla luce dell'affidamento incolpevole ingenerato dalle prime ricevute e dei tempi fisiologici necessari per verificare l'anomalia e rimediare all'errore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.