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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46886/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi: (1) vizio di motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) per la mancata riqualificazione del delitto contestato al capo A) nella fattispecie prevista dagli artt. 582 e 585 c.p.; (2) violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p.) per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 c.p. e per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p.

La decisione

La Corte constata il decesso del ricorrente (certificato di morte: decesso a Roma il 22/06/2022) e, ritenuto che la morte intervenuta prima della condanna definitiva estingue il reato ai sensi dell'art. 150 c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Prima del deposito del certificato, il Procuratore generale aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso; l'avv. difensore aveva richiesto la pronuncia di non doversi procedere per morte dell'imputato e prodotto il certificato di morte.

Norme richiamate

  • art. 150 cod. pen.

    La morte dell'imputato prima della condanna definitiva determina l'estinzione del reato; conseguentemente la sentenza penale impugnata deve essere annullata per estinzione del reato.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte verifica se sussistono elementi che impongano l'adozione di una delle statuizioni contemplate da questa norma; in assenza di tali evidenze, si procede all'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, lett. e) e lett. b), cod. proc. pen.

    Le doglianze in cassazione riguardavano la motivazione (lett. e)) e la violazione di legge (lett. b)); tuttavia la Corte non ha esaminato il merito dei motivi poiché l'estinzione del reato per morte rende le questioni sostanziali irrilevanti.

  • artt. 582 e 585 cod. pen.

    artt. 582 e 585 cod. pen.

    Norme richiamate dalla difesa per chiedere la riqualificazione del fatto contestato al capo A); la Corte non ha pronunciato sul punto per effetto dell'estinzione del reato.

  • art. 62 n. 2 e art. 62-bis cod. pen.

    art. 62 n. 2 e art. 62-bis cod. pen.

    Disposizioni relative a circostanze attenuanti invocate dalla difesa; la Corte non è entrata nel merito del riconoscimento delle stesse in ragione dell'estinzione del reato.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    art. 23, comma 8, D.L. n.137 del 2020

    Consente la trattazione del processo con contraddittorio scritto in assenza di discussione orale; il procedimento è stato trattato in forma scritta ai sensi di tale norma.

  • Sez. U, n. 49783 del 24/09/2009 (Martinenghi)

    Giurisprudenza richiamata sul principio che la causa estintiva non esclude la possibilità di epiloghi decisori più favorevoli; la Corte ha ritenuto però che non vi fossero elementi che imponessero tali statuizioni.

Massime di principio

  • La morte dell'imputato prima della condanna definitiva estingue il reato (art. 150 c.p.) e determina l'annullamento della sentenza penale impugnata senza rinvio, salvo specifiche esigenze indicate dall'art. 129, comma 2, c.p.p.
  • Se l'imputato muore durante il giudizio di cassazione, le questioni sostanziali sollevate in ricorso (vizî di motivazione, riconoscimento di attenuanti, riqualificazione del reato) diventano, di norma, irrilevanti ai fini della decisione sulla responsabilità penale.
  • La difesa deve comunicare tempestivamente il decesso e depositare il certificato di morte per consentire alla Corte di pronunciarsi sull'estinzione del reato; la richiesta formale di non doversi procedere agevola la decisione.
  • Prima di dichiarare l'annullamento per estinzione, il giudice di legittimità verifica se sussistono elementi che impongano l'adozione di statuizioni diverse previste dall'art. 129, comma 2, c.p.p.; in presenza di tali elementi la decisione può essere modulata di conseguenza.
  • La presenza di conclusioni del Pubblico Ministero o di altre parti (es. richiesta di inammissibilità) non impedisce che l'evento estintivo (morte) cambi l'esito del procedimento; il giudice decide sulla base della legge e degli atti prodotti.

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