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Sentenza

Sentenza n. 590/2026 - Torino, Sezione 3

quanto al ricorso n. 3321 del 2025: per l'ottemperanza della SENTENZA N. 146/2024, PUBBLICATA IN DATA 26/6/2024, EMESSA DAL TRIBUNALE DI VERBANIA, SEZIONE LAVORO, NOTIFICATA IL 13/8/2024 E PASSATA IN GIUDICATO IL 12/9/2024 CON LA QUALE IL TRIBUNALE “- accerta il diritto di PAPA Francesco all’assegnazione della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell’importo nominale di € 2.000 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione; - accerta il diritto di MOTTA Daniela all’assegnazione della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell’importo nominale di € 2.000 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.;”. quanto al ricorso n. 3613 del 2025: per l'ottemperanza alla SENTENZA N. 607/2025, PUBBLICATA IN DATA 6/3/2025, EMESSA DAL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE LAVORO, NOTIFICATA IL 28/4/2025 E PASSATA IN GIUDICATO IL 28/5/2025, con cui “accerta e dichiara il diritto di SIMONE MARTELLO ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’a.s. 2023/2024 e 2024/2025 e, per l’effetto, condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del ministro pro-tempore, a mettere a disposizione di SIMONE MARTELLO per il tramite della Carta elettronica del docente la somma complessiva di € 1000,00, oltre interessi legali; ”.

Giustizia amministrativa202503321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Ministero ai giudicati recanti l’obbligo di attribuire, tramite Carta elettronica del docente, gli importi riconosciuti per gli anni scolastici indicati nelle sentenze

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso separati giudizi di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di due sentenze passate in giudicato, emesse da giudici ordinari del lavoro, che avevano accertato il loro diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente e condannato il Ministero al pagamento degli importi dovuti, oltre interessi legali. Le sentenze erano state prodotte in copia conforme, notificate mediante PEC al Ministero presso il domicilio reale ed erano decorsi infruttuosamente i termini previsti dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza tuttavia contestare l’omessa esecuzione dei giudicati. Il TAR ha riunito i ricorsi, rilevando l’identità della motivazione e del dispositivo.

La decisione

Il TAR ha accolto entrambe le domande di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione ai giudicati e di mettere a disposizione dei ricorrenti, tramite la Carta elettronica del docente, le somme rispettivamente riconosciute, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale protratta inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha posto a carico dell’Amministrazione anche la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute: la penalità decorre dalla notificazione della sentenza e termina con l’adempimento spontaneo oppure, in caso di persistente inadempimento, con l’efficacia della nomina del commissario ad acta. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell’amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, al pagamento di 800 euro di spese professionali, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e)

    Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fissata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni è stato considerato presupposto processuale per la proponibilità dell’ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    La produzione della sentenza in copia attestata conforme all’originale è stata ritenuta idonea ai fini dell’esecuzione del titolo giudiziale.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha fondato la distrazione delle spese in favore del difensore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    art. 1, comma 121, della l. 107/2015

    Individua le finalità di aggiornamento e formazione cui è destinato il beneficio economico della Carta elettronica del docente, secondo quanto accertato nei giudicati da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, la produzione del titolo in copia attestata conforme, la sua notificazione all’amministrazione soccombente e il decorso infruttuoso del termine legale per l’adempimento consentono di ordinare l’esecuzione quando l’inottemperanza non sia contestata.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in caso di inutile scadenza del termine assegnato.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute in forza del giudicato; essa decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l’adempimento spontaneo o con l’efficacia della nomina del commissario ad acta.
  • La riunione di ricorsi con identico oggetto e identico esito può essere disposta per esigenze organizzative e di speditezza senza alterare l’autonomia delle singole decisioni, inclusa la distinta liquidazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoTutela cautelare

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