Corte di giustizia, Sentenza C-652/16
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 ottobre 2018. — Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova e Rauf Emin Ogla Ahmedbekov contro Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad. — Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria – Norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale – Direttiva 2011/95/UE – Articoli 3, 4, 10 e 23 – Domande di protezione internazionale presentate separatamente da membri di una stessa famiglia – Esame su base individuale – Presa in considerazione delle minacce incombenti su un familiare nell’ambito dell’esame su base individuale della domanda di un altro familiare – Disposizioni più favorevoli che possono essere mantenute o adottate dagli Stati membri al fine di estendere l’asilo o la protezione sussidiaria ai familiari del beneficiario di protezione internazionale – Valutazione dei motivi di persecuzione – Partecipazione di un cittadino azero alla proposizione di un ricorso contro il suo paese dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo – Norme comuni di procedura – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Esame completo ed ex nunc – Motivi di persecuzione o elementi di fatto taciuti dinanzi all’autorità accertante ma dedotti nell’ambito del ricorso proposto avverso la decisione adottata da tale autorità. — Causa C-652/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta varie questioni sulla gestione delle domande di asilo presentate da membri della stessa famiglia e sul perimetro dell’esame giudiziale del diniego. Precisa che la valutazione resta individuale, ma deve considerare il rischio per i familiari quando il vincolo familiare può riflettersi sulla posizione del richiedente. Esclude, però, la valutazione congiunta e la sospensione automatica di una domanda in attesa dell’altra, e chiarisce quando nuovi motivi possono essere esaminati in giudizio.
Domande di protezione internazionale presentate da membri della stessa famiglia: valutazione individuale, rilevanza delle minacce ai familiari, estensione nazionale della protezione e deduzione di nuovi motivi in giudizio
La questione giuridica
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza: se, nell’esame individuale di una domanda di protezione internazionale, debbano essere considerate anche le minacce che gravano su un familiare; se le domande presentate separatamente da membri della stessa famiglia possano essere trattate congiuntamente o sospese in attesa dell’esito dell’altra; se uno Stato membro possa estendere automaticamente lo status di rifugiato ai familiari del beneficiario; se la presentazione di un ricorso alla Corte EDU contro lo Stato d’origine integri un motivo di persecuzione per appartenenza a un gruppo sociale o per opinione politica; e se, nel ricorso giurisdizionale contro il diniego, possano essere esaminati nuovi motivi o elementi fattuali non dedotti dinanzi all’autorità accertante.
Principio di diritto
Nell’esame di una domanda di protezione internazionale va tenuto conto, in chiave individuale, anche delle minacce che colpiscono un familiare del richiedente, se il legame familiare può esporre il richiedente stesso a persecuzione o danno grave; tuttavia le domande di familiari presentate separatamente non possono essere valutate congiuntamente né una può essere sospesa fino alla definizione dell’altra. Uno Stato membro può prevedere, in via più favorevole, l’estensione dello status di rifugiato ai familiari del beneficiario, purché la misura resti compatibile con la direttiva e non copra soggetti esclusi. La partecipazione a un ricorso alla Corte EDU contro lo Stato d’origine può rilevare come indizio di opinione politica, non in via di regola come appartenenza a un gruppo sociale; inoltre, nel ricorso contro il diniego, il giudice deve in linea di principio esaminare anche nuovi motivi o elementi di fatto dedotti per la prima volta, ma solo se introdotti tempestivamente, in modo sufficientemente concreto e tramite la procedura prevista, con eventuale previo riesame dell’autorità accertante.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 78, paragrafo 2, lettere a), b) e d), TFUE
- Direttiva 2011/95/UE
- Direttiva 2013/32/UE
- Direttiva 2013/33/UE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati
- Articolo 40, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE
- Articolo 46, paragrafo 3, direttiva 2013/32/UE
- Articolo 33, paragrafo 2, lettera e), direttiva 2013/32/UE
- Articolo 23 direttiva 2011/95/UE
- Articolo 3 direttiva 2011/95/UE
- Articolo 4 direttiva 2011/95/UE
- Articolo 10 direttiva 2011/95/UE
- Articolo 12 direttiva 2011/95/UE
- Articolo 13 direttiva 2011/95/UE
- Articolo 15 direttiva 2011/95/UE
- Articolo 18 direttiva 2011/95/UE
- Articolo 7 direttiva 2013/32/UE
- Articolo 31 direttiva 2013/32/UE
- Articolo 9 direttiva 2013/32/UE
- Articolo 6 direttiva 2013/33/UE
- Articolo 12 direttiva 2013/33/UE
Domande di protezione internazionale presentate da membri della stessa famiglia
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo di Sofia in una controversia tra una cittadina azera con il figlio minore e l’autorità bulgara competente in materia di rifugiati. Il caso tocca la direttiva 2011/95/UE sulla qualifica di beneficiario di protezione internazionale e la direttiva 2013/32/UE sulle procedure di asilo, con particolare attenzione all’unità familiare, all’esame individuale delle domande e al diritto a un ricorso effettivo.
Fatti e procedimento principale
Il coniuge della ricorrente aveva già presentato domanda di protezione internazionale in Bulgaria, respinta in via amministrativa e poi in sede giurisdizionale. Successivamente, la ricorrente presentava una propria domanda, anche per il figlio minore, deducendo sia minacce riferibili al marito sia circostanze personali, tra cui un preteso rischio di persecuzione per opinioni politiche legato alla partecipazione a ricorsi contro l’Azerbaigian dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo e ad attività pubbliche di opposizione.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:
- se il motivo di inammissibilità dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2013/32 si applichi a domande presentate separatamente da familiari;
- se, nell’esame individuale, possano essere considerate le minacce che riguardano un altro familiare;
- se le domande di membri della stessa famiglia possano essere valutate congiuntamente o sospese;
- se uno Stato membro possa estendere lo status di rifugiato ai familiari del beneficiario;
- se la partecipazione a un ricorso alla Corte EDU integri un motivo di persecuzione per gruppo sociale o opinione politica;
- se il giudice del ricorso debba esaminare nuovi motivi dedotti per la prima volta in giudizio.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2011/95/UE, specie gli articoli 3, 4, 10, 12, 13, 15, 18 e 23;
- la direttiva 2013/32/UE, specie gli articoli 7, 10, 31, 33, 40 e 46;
- la direttiva 2013/33/UE, per i profili di accoglienza e unità del nucleo familiare;
- l’articolo 267 TFUE e l’articolo 78 TFUE;
- la Convenzione di Ginevra del 1951;
- la Carta dei diritti fondamentali.
Esame individuale e minacce ai familiari
Sulla base dell’articolo 4 della direttiva 2011/95, la Corte ricorda che la protezione internazionale presuppone, in linea di principio, un timore fondato di persecuzione o un rischio effettivo di danno grave riferibile personalmente al richiedente. Tuttavia, nell’ambito dell’esame individuale, le minacce che incombono su un familiare devono essere prese in considerazione quando il legame familiare può esporre a sua volta il richiedente a persecuzione o danno grave. Il punto decisivo non è dunque il rischio del familiare in sé, ma il riflesso di quel rischio sulla posizione del richiedente.
Trattamento delle domande dei familiari
La Corte afferma che le direttive 2011/95 e 2013/32 non impongono né vietano in assoluto forme di coordinamento tra domande di familiari, ma impongono comunque:
- un esame individuale di ciascuna domanda;
- un esame completo e adeguato;
- il rispetto dell’unità del nucleo familiare;
- la celerità della procedura.
Ne deriva che le domande presentate separatamente da membri della stessa famiglia possono essere gestite con misure organizzative coordinate, ma non possono essere oggetto di una valutazione congiunta. La Corte esclude anche che l’esame di una domanda debba essere sospeso fino alla chiusura del procedimento relativo a un’altra domanda familiare: le decisioni devono essere adottate in un intervallo di tempo ravvicinato, senza paralizzare una pratica in attesa dell’altra.
Estensione della protezione ai familiari
Quanto all’articolo 3 della direttiva 2011/95, la Corte riconosce che gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli, anche mediante l’estensione del beneficio della protezione internazionale ai familiari del beneficiario. Tale facoltà è però subordinata a due condizioni:
- i familiari non devono rientrare in una causa di esclusione dell’articolo 12 della direttiva 2011/95;
- la loro situazione deve presentare un nesso con la logica della protezione internazionale, qui ravvisabile nell’esigenza di mantenere l’unità del nucleo familiare.
La disciplina bulgara che estende lo status di rifugiato ai familiari è quindi compatibile con il diritto dell’Unione, nei limiti indicati dalla Corte.
Motivo di inammissibilità dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera e)
La Corte precisa che il motivo di inammissibilità previsto dalla direttiva 2013/32 riguarda solo la situazione specifica in cui una persona a carico ha acconsentito a che la domanda fosse presentata per suo conto e poi presenti essa stessa una domanda separata. Non riguarda, invece, il caso in cui un adulto presenti per sé e per il figlio minore una domanda fondata anche sul legame familiare con un altro soggetto che abbia presentato separatamente domanda di protezione internazionale. In tale situazione, il motivo di inammissibilità non si applica.
Motivo di persecuzione legato al ricorso alla Corte EDU
La Corte osserva che la partecipazione del richiedente a un ricorso contro il proprio paese dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo non integra, di regola, l’appartenenza a un «particolare gruppo sociale» ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95. Può invece rilevare come espressione di «opinione politica» ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), quando vi siano fondati motivi di ritenere che lo Stato d’origine percepisca tale iniziativa come atto di dissidenza politica e possa reagire con rappresaglie.
Nuovi motivi dedotti per la prima volta in giudizio
In relazione all’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, la Corte afferma che il giudice del ricorso deve garantire un esame completo ed ex nunc e può prendere in considerazione anche motivi o elementi di fatto dedotti per la prima volta in giudizio, qualificandoli come «ulteriori dichiarazioni» ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1. Ciò però richiede che:
- siano dedotti non tardivamente;
- siano presentati in modo sufficientemente concreto;
- siano significativi e distinti da quanto già esaminato dall’autorità accertante;
- sia possibile, nel contesto processuale nazionale, un previo riesame da parte dell’autorità competente.
La Corte sottolinea inoltre che il controllo giurisdizionale non può svuotare il ruolo essenziale dell’autorità accertante, che resta la sede primaria di esame della domanda.
Decisione e principi affermati
La Corte conclude che l’esame della domanda deve restare individuale ma può tener conto del rischio che incombe su un familiare; che le domande di familiari possono essere coordinate ma non cumulate in una valutazione unica; che l’estensione della protezione ai familiari è ammessa come disciplina nazionale più favorevole, entro limiti precisi; che il motivo di inammissibilità dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera e), non si applica al caso di specie; che la partecipazione a un ricorso alla Corte EDU può integrare opinione politica; e che i nuovi motivi dedotti in giudizio possono essere esaminati solo secondo le regole e i limiti indicati dalla direttiva 2013/32.
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