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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02903/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata in appello per il reato di cui all'art. 633 c.p.; ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che l'aveva condannata per il reato di invasione di terreni o edifici, deducendo: a) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; b) l'eccessività dell'entità della pena inflitta. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché, da un lato, riproducevano censure già adeguatamente esaminate nei gradi di merito; dall'altro, erano formulati in modo obiettivamente generico e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    Norma incriminatrice per il reato oggetto della condanna confermata in sede di legittimità.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato implicitamente tramite la doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ritiene la censura inammissibile perché già vagliata e comunque generica.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a reiterare censure già esaminate adeguatamente nei giudizi di merito, senza confrontarsi con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
  • La doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena deve essere specifica e argomentata: se si risolve in affermazioni generiche o apodittiche, il ricorso è inammissibile.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale vigente.

Come è indicizzato

MaterieInvasione di terreni o edificiImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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