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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30020/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva disposto l'estinzione dei reati per prescrizione ma aveva confermato le statuizioni civili e la condanna alle spese. Venivano contestati i reati di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e corruzione (artt. 319, 319-bis, 321 c.p.), per presunte condotte collusive con il sindaco di Bassano Romano finalizzate a far andare deserta una gara, favorire l'accesso a procedura negoziata e assicurare l'aggiudicazione e successiva possibilità di cessione di quote di Farmabassano s.r.l. I motivi di ricorso denunciavano: illogicità e carenze probatorie sulla qualificazione come offerta l'atto della inesistente Associazione Galeno; assenza di prova del concorso dei ricorrenti nelle condotte del sindaco; errata valutazione degli atti e delle intercettazioni; inesistenza del sinallagma corruttivo e posteriorità di alcune condotte ritenute utilità promesse.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto alcuni motivi fondati e altri inammissibili. In particolare: il motivo relativo alla configurabilità della turbata libertà degli incanti è stato ritenuto fondato in parte: la Corte ha censurato la motivazione dei giudici di merito per non aver adeguatamente spiegato in che modo la presentazione di una offerta inesistente o le missive veicolate dal sindaco avessero concretamente turbato il meccanismo di concorrenza o la maggiorazione delle offerte; è stato ricordato che il reato può consistere anche in un mero turbamento idoneo a influenzare la gara, ma la sentenza non ha chiarito la incidenza concreta delle condotte. Il motivo relativo alla corruzione è stato anch'esso ritenuto in parte fondato: esistono elementi che dimostrano contatti e la volontà di modificare lo statuto per consentire la cedibilità delle quote, ma la connessione tra l'accordo corruttivo e la turbativa non è stata adeguatamente ricostruita. Altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per essere rimessi a valutazioni di fatto. Conseguenza: annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello in sede civile per rinnovare e precisare la motivazione, ricostruire il sinallagma e valutare l'effettiva incidenza delle condotte sui beni giuridici protetti.

Norme richiamate

  • art. 353 cod. pen. (turbata libertà degli incanti)

    La Corte ricorda che il reato è a tutela della concorrenza e dell'interesse pubblico al regolare svolgimento della gara; può realizzarsi anche mediante mero turbamento idoneo a influenzare la procedura senza che sia necessario un danno effettivo.

  • art. 319, 319-bis, 321 cod. pen. (corruzione e reati connessi)

    Per la configurabilità della corruzione è necessario il sinallagma tra promessa/erogazione di utilità indebite e l'asservimento delle funzioni pubbliche; quando la corruzione è funzionale a una turbativa, la prova dell'una influenza la configurabilità dell'altra.

  • art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)

    Richiede l'esistenza di un disegno criminoso comune e il contributo di più soggetti alla realizzazione del fatto; la Cassazione non può rivedere libere valutazioni di fatto dei giudici di merito salvo manifeste illogicità.

  • art. 57, comma 2, lett. a) d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice appalti previgente)

    art. 57, comma 2, lett. a), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    Prevede, tra le ipotesi, la possibilità di ricorrere a procedure negoziate dopo esito infruttuoso di gare; la Corte ha osservato che la presentazione di un'offerta inappropriata può costituire presupposto per l'accesso alla procedura negoziata, ma occorre chiarire quando un'offerta inesistente possa essere assimilata a tale ipotesi.

  • art. 13 d.lgs. n. 163/2006

    Regola la riservatezza degli elenchi degli offerenti; la Corte osserva che la norma vietava la divulgazione dei nominativi ma non il comunicare l'assenza di offerte, per cui il solo annuncio dell'assenza di concorrenti non costituisce automaticamente turbativa.

  • art. 178 cod. proc. pen. (effetti civili dell'estinzione del reato)

    Consente che, anche se il reato è estinto (es. per prescrizione), permangano responsabilità civili accertate in sede penale; nella vicenda la sentenza d'appello aveva confermato le statuizioni civili nonostante estinzione per prescrizione.

  • art. 606 cod. proc. pen. (motivazione del giudizio di cassazione, lett. e)

    Consente la censura per manifesta illogicità della motivazione; la Corte sottolinea che la critica in legittimità è ammessa solo per illogicità evidente ictu oculi, non per diversa valutazione dei fatti.

  • art. 622 cod. proc. pen. (rinvio per valore in caso di annullamento con rinvio)

    Stabilisce i criteri per il rinvio in caso di annullamento con rinvio; la Corte dispone il rinvio alla Corte d'appello in sede civile per il nuovo giudizio sulle questioni civili derivanti dall'annullamento.

Massime di principio

  • Per configurare la turbata libertà degli incanti non è sempre necessario dimostrare un danno effettivo: è sufficiente dimostrare condotte idonee a turbare il regolare svolgimento della gara e la competizione tra offerenti, ma la sentenza deve chiarire il nesso di idoneità rispetto al meccanismo della concorrenza.
  • La mera comunicazione dell'assenza di offerte o atti formali non sempre integra turbativa: occorre valutare se tali informazioni o interventi abbiano effettivamente inciso sulla libertà concorrenziale o sulla dinamica delle offerte.
  • Quando l'accusa di corruzione è strettamente funzionale a una turbativa di gara, la fragilità probatoria della turbativa può riverberarsi sulla configurabilità della corruzione; il giudice deve ricostruire il sinallagma tra utilità promessa e comportamento pubblico asservito.
  • In sede di Cassazione non è consentito rinnovare la valutazione di fatto se non per manifesta illogicità della motivazione; le critiche devono essere orientate a lacune argomentative o a distonie logiche evidenti.
  • Se la sentenza di appello dichiara estinto il reato per prescrizione ma conferma responsabilità civili e la Cassazione annulla per vizio di motivazione, il rinvio per il nuovo giudizio sulle questioni civili deve essere disposto alla competente sezione civile della Corte d'appello ai sensi dell'art. 622 c.p.p.
  • Il giudice di merito, quando valorizza elementi come intercettazioni o comunicazioni, deve esplicitare l'incidenza concreta di quei fatti sui beni protetti (concorrenza, economicità della gestione pubblica) per evitare vacuità motivazionali.

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