Cassazione Civile, Ordinanza n. 27508/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata prima dell'adunanza camerale, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione e ha escluso ogni regolazione delle spese, richiamando l'art. 391, ultimo comma, c.p.c. Poiché la rinuncia è intervenuta dopo la fissazione dell'adunanza, la declaratoria di estinzione è stata pronunciata dal Collegio.
Esito
Favorevole al resistente (società immobiliare)
La controversia
Il condominio ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Milano, aveva parzialmente accolto la domanda della società condomina di annullamento della deliberazione dell'assemblea condominiale del 23 ottobre 2012. Il ricorso era articolato in due motivi, ma il contenuto specifico di tali motivi non è desumibile dal testo della pronuncia, poiché la Corte non entra nel merito: prima dell'adunanza camerale è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, motivato dalla sopravvenuta transazione tra le parti, con richiesta di compensazione delle spese e adesione della controparte alla compensazione.
Norme richiamate
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
non vi è luogo a regolazione di spese, a mente dell’articolo 391, ultimo comma, c.p.c.
quando la rinuncia al ricorso sopravviene dopo la fissazione dell'adunanza, la dichiarazione di estinzione è pronunciata dal collegio; inoltre, in tale contesto la Corte esclude la regolazione delle spese secondo la previsione richiamata.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se intervenuta dopo la fissazione dell'adunanza, determina l'estinzione del giudizio con pronuncia del collegio.
- La sopravvenuta transazione tra le parti può costituire la ragione della rinuncia al ricorso e condurre alla definizione del giudizio senza decisione sul merito.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia depositata dopo la fissazione dell'adunanza, non vi è luogo a regolazione delle spese secondo la disciplina richiamata dalla Corte.
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