Sentenza n. 11954/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale diniego e silenzio-rigetto formatisi sulle istanze di accesso agli atti relative alla documentazione sanitaria posta a fondamento del giudizio di "AMMALATO" e del prolungamento della messa a disposizione dell’infermeria
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo essere stato sottoposto a visite e accertamenti sanitari conseguenti a un intervento di servizio e dopo avere ricevuto reiterati giudizi di "AMMALATO", con ritiro del tesserino e dell’arma d’ordinanza, aveva presentato più istanze di accesso agli atti per ottenere la documentazione concernente la propria temporanea non idoneità al servizio. L’Amministrazione aveva trasmesso solo parte degli atti, negando o omettendo l’ostensione della documentazione sanitaria, dei verbali di visita, degli esiti dei test psicofisici e delle relazioni cliniche. Il ricorrente deduceva che tali documenti erano necessari per comprendere le ragioni del mantenimento in infermeria e per tutelare la propria posizione giuridica, anche ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. 241/1990. L’Amministrazione sosteneva che la documentazione sanitaria fosse detenuta dall’Infermeria Presidiaria e non dall’ufficio di appartenenza del militare, nonché che il ricorrente avrebbe potuto rivolgersi direttamente alla struttura sanitaria.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere, poiché nel corso del giudizio era stata consegnata la documentazione amministrativa richiesta, ad eccezione degli atti sanitari. Per la parte residua, il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto pacifico che i verbali di visita, gli esiti dei test psicofisici e le relazioni cliniche non fossero mai stati ostesi e fossero nella disponibilità dell’Infermeria Presidiaria della Legione Carabinieri Lazio. Poiché l’Infermeria è una struttura interna al Comando cui era stata rivolta l’istanza, la diversa collocazione materiale dei documenti costituisce una mera articolazione organizzativa interna, non opponibile al richiedente. Il consenso al trattamento dei dati sanitari non impediva l’accesso, dovendo la struttura consegnare al diretto interessato la documentazione in proprio possesso. Non sussistevano inoltre esigenze di tutela della riservatezza, trattandosi di dati sanitari relativi allo stesso richiedente. Il Ministero della Difesa è stato quindi condannato all’ostensione di tutta la documentazione sanitaria posta a fondamento del giudizio di "AMMALATO" e al pagamento di € 2.000,00, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 24, comma 7, l. 241/1990
la documentazione richiesta è strumentale alla tutela degli interessi giuridici del richiedente
Il giudice riconosce la rilevanza dell’accesso ai fini della tutela della posizione giuridica del militare, senza ravvisare ostacoli nella natura sanitaria dei documenti, trattandosi di dati relativi allo stesso istante.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, ai fini dell’oscuramento del provvedimento.
Massime di principio
- Ai fini dell’accesso documentale, la disponibilità dell’atto deve essere riferita all’amministrazione nel suo complesso: la sua detenzione materiale presso un ufficio o una struttura interna diversa da quella cui è stata presentata l’istanza costituisce una mera circostanza organizzativa interna e non può essere opposta al richiedente.
- Quando l’istanza di accesso è rivolta all’amministrazione cui appartiene la struttura interna che detiene i documenti, l’amministrazione deve acquisire e ostendere gli atti in possesso di tale struttura, anche se non custoditi dall’ufficio di appartenenza dell’interessato.
- Il diretto interessato ha diritto di accedere alla documentazione sanitaria che lo riguarda, compresi verbali di visita, esiti di test psicofisici e relazioni cliniche posti a fondamento di determinazioni amministrative nei suoi confronti; nei suoi riguardi non può essere opposto un generico richiamo alla riservatezza dei dati sanitari.
- Il consenso al trattamento dei dati sanitari non esclude né sostituisce il diritto dell’interessato di ottenere la documentazione sanitaria che lo riguarda direttamente.
- Se, nel corso del giudizio di accesso, l’amministrazione consegna solo una parte dei documenti richiesti, la domanda può essere dichiarata parzialmente cessata quanto agli atti ostesi e accolta quanto alla documentazione ancora non rilasciata.
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