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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/820

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/820 della Commissione, dell'8 marzo 2024, relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive istituite sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73

Normativa europea32024R0820

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento esamina e accoglie la richiesta di due società cinesi di ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori nell’ambito delle misure antidumping sulle biciclette elettriche originarie della RPC. La Commissione verifica che entrambe soddisfano le tre condizioni previste dal regolamento di base e dal regolamento iniziale: assenza di esportazioni nel periodo dell’inchiesta iniziale, assenza di collegamenti con operatori soggetti alle misure e avvenute esportazioni successive al periodo di riferimento. Di conseguenza, le due società sono inserite nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/73 e assoggettate all’aliquota del dazio del 16,2 %.

Accoglimento della richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per due società cinesi nel quadro dei dazi antidumping sulle biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese, con conseguente aggiornamento dell’elenco dei produttori esportatori nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/73.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese, limitatamente alla posizione di due nuovi produttori esportatori, Jinhua Otmar Technology Co., Ltd e Jinhua Seno Technology Co., Ltd, che chiedono di essere assoggettati all’aliquota antidumping applicabile ai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato ma non sono stati inclusi nel campione dell’inchiesta iniziale. Opera nel contesto delle misure antidumping definitive già in vigore ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/73; non modifica in via generale le aliquote per tutti gli operatori, ma solo l’elenco delle società beneficiarie del trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per biciclette elettriche cinesi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/820 interviene nel sistema di dazi antidumping già vigente sulle importazioni nell’Unione di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese. La Commissione, richiamando il regolamento di base (UE) 2016/1036 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73, valuta una domanda di due imprese cinesi per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.

Quadro normativo e misure già in vigore

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 la Commissione aveva istituito un dazio antidumping definitivo sulle biciclette elettriche cinesi. Nell’inchiesta iniziale era stato utilizzato il campionamento ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036; erano state quindi fissate aliquote diverse in funzione della posizione processuale degli esportatori e della loro collaborazione all’inchiesta.

In particolare, il regolamento iniziale contemplava:

  • aliquote individuali tra il 10,3 % e il 62,1 % per i produttori esportatori inclusi nel campione;
  • un dazio medio ponderato del 24,2 % per i produttori esportatori collaboranti non inclusi nel campione, salvo l’ipotesi di società soggette al dazio compensativo parallelo;
  • un dazio medio ponderato del 16,2 % per altre società collaboranti non incluse nel campione e soggette al dazio compensativo per tutte le altre società;
  • un’aliquota nazionale del 70,1 % per società della RPC che non avevano collaborato all’inchiesta antidumping ma avevano collaborato all’inchiesta antisovvenzioni;
  • un’aliquota del 62,1 % per tutte le altre società.

Presupposti del trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori

L’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/73 consente di modificare l’elenco delle società collaboranti non incluse nel campione aggiungendo un nuovo produttore esportatore, purché quest’ultimo dimostri cumulativamente di:

  • non aver esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale, fissato dal 1º ottobre 2016 al 30 settembre 2017;
  • non essere collegato ad alcun esportatore o produttore della RPC soggetto alle misure antidumping che abbia collaborato o potuto collaborare all’inchiesta iniziale;
  • aver effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo tale periodo, oppure aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo.

I richiedenti e l’istruttoria della Commissione

Il 12 luglio 2022 Jinhua Otmar Technology Co., Ltd e Jinhua Seno Technology Co., Ltd hanno presentato una richiesta congiunta per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. Le imprese hanno sostenuto di soddisfare tutte e tre le condizioni previste dal regolamento iniziale e hanno chiesto di essere assoggettate all’aliquota del 16,2 %, applicabile alle società collaboranti non incluse nel campione e soggette al parallelo dazio compensativo.

La Commissione ha avviato un’istruttoria inviando un questionario e richiedendo elementi di prova. Dopo la risposta congiunta dei richiedenti, l’istituzione ha effettuato verifiche documentali, controlli incrociati con banche dati pubbliche e con il registro cinese, oltre a una consultazione dell’industria dell’Unione. Dai riscontri è emerso che entrambe le società dispongono di licenze commerciali valide e delle risorse e attrezzature necessarie per la produzione di biciclette elettriche; inoltre l’industria dell’Unione ha confermato l’assenza di collegamenti con produttori esportatori soggetti ai dazi.

Valutazione delle condizioni

La Commissione ha ritenuto soddisfatta la prima condizione, poiché le due società sono state costituite dopo il periodo dell’inchiesta iniziale e non avevano quindi esportato biciclette elettriche nell’Unione in quel periodo.

Ha inoltre accertato la seconda condizione, constatando che non esistono collegamenti tra i richiedenti e gli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure antidumping derivanti dal regolamento iniziale.

Quanto alla terza condizione, la Commissione ha verificato la presenza di esportazioni successive al periodo di riferimento: Jinhua Otmar Technology Co., Ltd. ha fornito documentazione relativa a un’esportazione in Germania nel marzo 2021; Jinhua Seno Technology Co., Ltd. ha fornito documentazione relativa a un’esportazione nei Paesi Bassi nel settembre 2022. Ne consegue il soddisfacimento del requisito dell’effettiva esportazione dopo il periodo dell’inchiesta iniziale.

Esito: accoglimento della domanda e codice TARIC

Conclusa positivamente la verifica, la Commissione ha accolto la richiesta e ha disposto che le due società beneficino dell’aliquota antidumping del 16,2 %. L’articolo 1 del regolamento inserisce pertanto entrambe le imprese nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/73, con indicazione della provincia Zhejiang e dei codici TARIC aggiuntivi:

  • 89AE per Jinhua Otmar Technology Co., Ltd;
  • 89AF per Jinhua Seno Technology Co., Ltd.

Divulgazione, osservazioni e adozione

I richiedenti e l’industria dell’Unione sono stati informati dei fatti essenziali e delle valutazioni poste a fondamento della decisione. È stata offerta la possibilità di formulare osservazioni, ma non ne sono pervenute. Il regolamento risulta inoltre conforme al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.

Entrata in vigore ed effetti pratici

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori doganali e fiscali ciò comporta che, a decorrere dall’entrata in vigore, le importazioni riconducibili alle due società indicate devono essere trattate secondo l’aliquota del 16,2 % prevista per i nuovi produttori esportatori ammessi al regime di collaborazione non campionata.

Disposizioni principali

Contesto delle misure antidumping vigenti

Richiama il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73, che ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese. Nel quadro dell’inchiesta iniziale, la Commissione aveva applicato aliquote differenziate: tra il 10,3 % e il 62,1 % per i produttori esportatori inclusi nel campione, il 24,2 % per alcuni produttori collaboranti non inclusi nel campione, il 16,2 % per altri collaboranti non inclusi nel campione e soggetti anche al dazio compensativo parallelo, il 70,1 % per talune società della RPC che avevano collaborato solo nell’inchiesta antisovvenzioni e il 62,1 % per tutte le altre società.

Condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/73, un nuovo produttore esportatore può essere aggiunto all’elenco pertinente se dimostra cumulativamente: di non aver esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale (1º ottobre 2016 - 30 settembre 2017); di non essere collegato a esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure antidumping che avrebbero potuto collaborare all’inchiesta iniziale; di aver effettivamente esportato nell’Unione dopo tale periodo, oppure di aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo.

Valutazione della Commissione sulla richiesta congiunta

Le società Jinhua Otmar Technology Co., Ltd e Jinhua Seno Technology Co., Ltd hanno presentato domanda congiunta il 12 luglio 2022. La Commissione ha trasmesso un questionario, ricevuto una risposta congiunta, verificato le informazioni tramite analisi documentale e controlli incrociati con banche dati pubbliche e registro cinese, e ha consultato l’industria dell’Unione. È emerso che entrambe le società dispongono di licenze commerciali valide, risorse e attrezzature per produrre biciclette elettriche e non risultano collegate a produttori esportatori soggetti ai dazi.

Esito della verifica delle tre condizioni

La Commissione ha concluso che la prima condizione è soddisfatta perché le due società sono state costituite dopo il periodo dell’inchiesta iniziale e quindi non hanno esportato biciclette elettriche nell’Unione in quel periodo. La seconda condizione è soddisfatta perché non risultano collegate a esportatori o produttori soggetti alle misure antidumping. La terza condizione è soddisfatta perché entrambe hanno effettivamente esportato biciclette elettriche nell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta iniziale: Jinhua Otmar Technology Co., Ltd. con un’esportazione in Germania nel marzo 2021 e Jinhua Seno Technology Co., Ltd. con un’esportazione nei Paesi Bassi nel settembre 2022.

Accoglimento della richiesta e aliquota applicabile

Sulla base delle verifiche svolte, la Commissione accoglie la richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. Le due società sono quindi soggette all’aliquota antidumping del 16,2 %, cioè quella applicabile alle società collaboranti non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale e soggette al parallelo dazio compensativo per tutte le altre società.

Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/73

L’articolo 1 aggiunge Jinhua Otmar Technology Co., Ltd e Jinhua Seno Technology Co., Ltd all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/73, con provincia Zhejiang e codici TARIC aggiuntivi rispettivamente 89AE e 89AF.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingcommercio internazionalemisure di difesa commercialedogane

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