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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/819

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/819 della Commissione, dell’8 marzo 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32024R0819

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, a seguito di riesame in previsione della scadenza, che le misure antidumping sugli acciai anticorrosione cinesi devono essere mantenute. La Commissione ha ritenuto che, in assenza di misure, esisterebbe un forte rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio, anche in ragione della notevole capacità inutilizzata in Cina, dell'attrattiva del mercato dell'Unione e delle distorsioni significative riscontrate nell'economia cinese. Sono quindi istituite aliquote definitive differenziate per impresa, con regole di fatturazione, estensione a prodotti leggermente modificati e coordinamento con la salvaguardia UE sull'acciaio.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, calmati con alluminio, placcati o rivestiti mediante galvanizzazione a caldo di zinco e/o alluminio e nessun altro metallo, passivati chimicamente, con determinati tenori di carbonio, alluminio, niobio, titanio e vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti. Sono esclusi l'acciaio inossidabile, gli acciai al silicio detti magnetici, gli acciai rapidi e i prodotti solo laminati a caldo o a freddo. Il regolamento riguarda prodotti originari della RPC e si applica direttamente negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione; prevede inoltre un'estensione a determinati acciai anticorrosione leggermente modificati e coordina la riscossione con la misura di salvaguardia UE sui prodotti di acciaio. Sono previste aliquote individuali solo per le società espressamente indicate e per i produttori esportatori cooperanti elencati nell'allegato, con condizioni documentali specifiche.

Dazio antidumping definitivo sugli acciai anticorrosione cinesi

Il regolamento interviene all'esito di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping già vigenti sui prodotti piatti di acciaio anticorrosione originari della RPC. La Commissione, dopo aver ricostruito il mercato, le importazioni, la situazione dell'industria dell'Unione e il quadro economico cinese, ha concluso che la cessazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità la reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Ambito del prodotto

Il prodotto oggetto del riesame coincide con quello dell'inchiesta originaria: prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, calmati con alluminio, placcati o rivestiti mediante galvanizzazione a caldo di zinco e/o alluminio e nessun altro metallo, passivati chimicamente, con specifici tenori in peso di carbonio, alluminio, niobio, titanio e vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti. Restano esclusi l'acciaio inossidabile, gli acciai al silicio magnetici, gli acciai rapidi e i prodotti solo laminati a caldo o a freddo. Il regolamento richiama i codici NC e TARIC applicabili e si riferisce ai prodotti originari della Repubblica popolare cinese.

Procedura e svolgimento del riesame

Il riesame è stato avviato l'8 febbraio 2023 sulla base di una domanda presentata da Eurofer per conto dell'industria dell'Unione. Il periodo dell'inchiesta di riesame copre il 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022, mentre l'analisi delle tendenze utili per il pregiudizio considera il periodo dal 1° gennaio 2019 alla fine del PIR. La Commissione ha informato le parti interessate, ha effettuato campionamenti tra i produttori dell'Unione, ha verificato in loco le informazioni raccolte e ha constatato l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi; per questo ha fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

Determinazione del valore normale e distorsioni significative nella RPC

Per il calcolo del valore normale la Commissione ha applicato l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036, ritenendo non utilizzabili i prezzi e i costi interni cinesi a causa dell'esistenza di distorsioni significative nell'economia della RPC. La Commissione ha richiamato, tra l'altro, intervento pubblico sostanziale, forte presenza di imprese statali, interferenze nella determinazione di prezzi e costi, distorsioni nei mercati finanziari, nella terra, nel lavoro e nelle materie prime, nonché la pianificazione industriale del settore siderurgico.

Paese rappresentativo e fonti dei costi esenti da distorsioni

Il paese rappresentativo individuato è il Messico, ritenuto idoneo in ragione di un livello di sviluppo economico analogo, della presenza di produzione del prodotto oggetto del riesame e della disponibilità di dati pubblici pertinenti. Per la costruzione del valore normale la Commissione ha usato dati messicani per le materie prime tramite GTA, per il gas naturale tramite la commissione di regolamentazione dell'energia messicana, per l'energia elettrica tramite Global Petrol Prices e per il lavoro tramite l'OIL. Le SGAV e i profitti sono stati ricavati dai dati finanziari pubblici di Ternium SA.

Margine di dumping e rischio di reiterazione

Sulla base del confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione franco fabbrica, il margine di dumping medio risulta pari al 51,1 %. Tuttavia le importazioni dalla RPC nel PIR erano trascurabili, quindi la Commissione ha concentrato l'analisi sul rischio di reiterazione. Tale rischio è stato ritenuto elevato per la notevole capacità inutilizzata della Cina, per il livello dei prezzi delle esportazioni verso paesi terzi, per l'attrattiva del mercato dell'Unione e per il fatto che molti mercati terzi applicano già misure di difesa commerciale contro prodotti analoghi cinesi.

Pregiudizio e interesse dell'Unione

La Commissione ha distinto indicatori macro e microeconomici dell'industria dell'Unione. Pur registrando un calo di produzione, vendite, occupazione e utilizzo degli impianti, l'industria dell'Unione ha mostrato nel 2021 e nel PIR una situazione finanziaria complessivamente buona, con redditività positiva e superiore ai profitti di riferimento precedenti. La Commissione ha quindi escluso un pregiudizio notevole nel PIR, ma ha ritenuto concreto il rischio di reiterazione del pregiudizio qualora le misure fossero revocate. Sotto il profilo dell'interesse dell'Unione, non sono emersi elementi contrari al mantenimento delle misure: gli importatori e gli utilizzatori non hanno collaborato, mentre l'industria dell'Unione ha sostenuto la prosecuzione delle misure.

Misure finali e applicazione pratica

L'articolo 1 istituisce i dazi definitivi e stabilisce un sistema di aliquote differenziate per società, con aliquota residuale del 27,9 % per tutte le altre importazioni dalla RPC. Per evitare elusioni, l'applicazione delle aliquote individuali e delle esenzioni è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica del produttore. L'articolo 2 coordina i dazi antidumping con la salvaguardia UE di cui al regolamento (UE) 2019/159, prevedendo sospensioni o cumuli limitati a seconda del livello del dazio oltre contingente. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Esito del riesame e mantenimento delle misure

La Commissione, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, conclude il riesame in previsione della scadenza mantenendo in vigore le misure antidumping sugli acciai anticorrosione originari della RPC, in ragione del rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Definizione del prodotto e esclusioni

Il prodotto oggetto del dazio è definito in modo tecnico per composizione chimica e presentazione commerciale; restano esclusi acciai inossidabili, acciai al silicio magnetici, acciai rapidi e prodotti solo laminati a caldo o a freddo. Sono indicati i codici NC e TARIC rilevanti.

Aliquote del dazio antidumping definitivo

Sono previste aliquote individuali pari al 27,8 % per alcune società del gruppo Hesteel/Handan/Tangshan, al 17,2 % per Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd e Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd, al 27,9 % per alcune altre società specifiche e per tutte le altre importazioni originarie della RPC, e al 26,1 % per le altre società che hanno collaborato non inserite nel campione.

Estensione alle importazioni di prodotti leggermente modificati

Il dazio è esteso anche a determinate importazioni di prodotti galvanizzati a caldo con zinco e/o alluminio e/o magnesio, anche con lega di silicio, passivati chimicamente e con o senza trattamenti superficiali, classificati in specifici codici NC/TARIC, salvo le esclusioni espressamente previste.

Esenzioni e fattura commerciale

Le esenzioni per Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd e Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd, nonché l'applicazione delle aliquote individuali per le società di cui al paragrafo 2, sono subordinate alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione firmata e datata del responsabile della società produttrice. In mancanza della fattura, si applica il dazio residuale o l'aliquota generale.

Nuovi produttori esportatori

Un nuovo produttore esportatore della RPC può chiedere di essere inserito tra le società cooperanti non campionate, a condizione di dimostrare: mancata esportazione nel periodo dell'inchiesta iniziale 1.10.2015-30.9.2016, assenza di collegamenti con operatori soggetti a dazi, ed esportazione successiva o impegno contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi significativi.

Coordinamento con la misura di salvaguardia sull'acciaio

Per evitare cumuli eccessivi con il dazio tariffario oltre contingente della salvaguardia di cui al regolamento (UE) 2019/159, il regolamento disciplina sospensione e priorità di riscossione: se il dazio di salvaguardia supera quello antidumping, si applica solo il primo; se è inferiore, si applica il dazio di salvaguardia più la differenza fino al livello antidumping, con sospensione della parte non riscossa per il periodo di applicazione della salvaguardia.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedazio doganaledifesa commercialesafeguard

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