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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/841

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/841 della Commissione, dell'8 marzo 2024, relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione

Normativa europea32024R0841

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento accoglie la domanda di Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori nell’ambito delle misure antidumping sulle biciclette elettriche cinesi. La Commissione conclude che la società soddisfa le tre condizioni previste dal regolamento iniziale: assenza di esportazioni durante il periodo di inchiesta iniziale, assenza di collegamenti con operatori già soggetti alle misure e successiva esportazione nell’Unione dopo tale periodo. Di conseguenza, la società è inserita nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/73 e le si applica il dazio del 16,2 %.

Accoglimento della richiesta di trattamento riservato a un nuovo produttore esportatore cinese nel quadro dei dazi antidumping sulle biciclette elettriche, con aggiornamento dell’allegato del regolamento (UE) 2019/73.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese, limitatamente alla società Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd, che viene inserita tra i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione dell’inchiesta iniziale. L’effetto è l’assoggettamento della società all’aliquota antidumping applicabile a tale categoria (16,2 %), in coordinamento con il parallelo dazio compensativo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/72. Non disciplina altri prodotti diversi dalle biciclette elettriche né modifica il livello generale dei dazi per le altre imprese, salvo l’aggiornamento dell’elenco nominativo nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/73.

Trattamento riservato a un nuovo produttore esportatore nel settore delle biciclette elettriche

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/841 modifica il quadro antidumping già instaurato con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese. La finalità è valutare e, in caso positivo, riconoscere a un operatore cinese il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, istituto previsto per adeguare il livello del dazio quando un’impresa non era presente sul mercato UE al momento dell’inchiesta iniziale ma ha successivamente iniziato a esportare.

Contesto normativo e misure in vigore

Nel regolamento iniziale del 17 gennaio 2019 la Commissione aveva istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni nell’Unione di biciclette elettriche cinesi, facendo ricorso al campionamento ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036. Erano stati fissati dazi differenziati: aliquote individuali tra il 10,3 % e il 62,1 % per i produttori inclusi nel campione; un dazio medio ponderato del 24,2 % per i produttori collaboranti non campionati; un dazio medio ponderato del 16,2 % per altre società collaboranti non incluse nel campione ma soggette al dazio compensativo parallelo; un’aliquota nazionale del 70,1 % per talune società non collaboranti nell’inchiesta antidumping ma collaboranti in quella antisovvenzioni; e, in via residuale, il 62,1 % per tutte le altre società.

Il meccanismo di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale consente di aggiornare l’elenco dei produttori esportatori qualora un nuovo operatore dimostri cumulativamente di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta iniziale, di non essere collegato a operatori già soggetti alle misure e di aver iniziato successivamente a esportare nell’Unione, oppure di essersi vincolato contrattualmente a esportare quantitativi significativi.

Esame della domanda di Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd

La società Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd ha presentato domanda il 9 ottobre 2022 chiedendo di essere trattata come nuovo produttore esportatore e di beneficiare dell’aliquota del 16,2 %. La Commissione ha inviato un questionario, ricevuto risposta e svolto verifiche documentali, incluse la consultazione della licenza commerciale e dei registri cinesi. L’industria dell’Unione è stata informata e ha confermato che la società non risultava collegata ad altri esportatori soggetti ai dazi.

Durante l’istruttoria sono emersi dati sulle esportazioni che avrebbero potuto indicare esportazioni già durante il periodo dell’inchiesta iniziale; tuttavia, la Commissione ha concluso che tali esportazioni riguardavano monopattini elettrici, e non biciclette elettriche, quindi non rilevavano ai fini delle misure antidumping in esame.

Accertamento delle condizioni sostanziali

La Commissione ha verificato positivamente tutte e tre le condizioni richieste:

  • assenza di esportazioni di biciclette elettriche nell’Unione nel periodo 1° ottobre 2016 - 30 settembre 2017;
  • assenza di collegamenti con esportatori o produttori cinesi già assoggettati alle misure antidumping;
  • avvenuta esportazione di biciclette elettriche nell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta iniziale, provata da documentazione relativa a un’operazione di esportazione in Germania nel settembre 2022.

Sulla base di tali elementi, la Commissione ha ritenuto sussistenti i presupposti per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.

Effetti concreti della modifica

L’articolo 1 del regolamento inserisce Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/73, con provincia Zhejiang e codice TARIC aggiuntivo 89AD. L’effetto è l’assoggettamento della società al dazio antidumping del 16,2 %, cioè all’aliquota applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale e soggette al parallelo dazio compensativo previsto dal regolamento (UE) 2019/72.

Procedura, consultazione e decorrenza

La Commissione ha comunicato i fatti e le considerazioni principali alla società richiedente e all’industria dell’Unione, concedendo la possibilità di osservazioni; non ne sono pervenute. Il regolamento risulta inoltre conforme al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Accettazione del nuovo produttore esportatore

La Commissione accoglie la richiesta di Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd di ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/73.

Verifica delle tre condizioni sostanziali

La Commissione accerta che la società non ha esportato biciclette elettriche nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale (1° ottobre 2016 - 30 settembre 2017), non è collegata a esportatori o produttori cinesi soggetti alle misure antidumping e ha esportato biciclette elettriche nell’Unione dopo tale periodo, con prova documentale di un’esportazione in Germania nel settembre 2022.

Aggiornamento dell’elenco delle società soggette all’aliquota applicabile ai collaboranti non campionati

L’articolo 1 inserisce Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/73, con provincia Zhejiang e codice TARIC aggiuntivo 89AD, rendendola soggetta al dazio antidumping del 16,2 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione.

Rapporto con il dazio compensativo parallelo

Il richiamo al regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 precisa che la società rientra nella categoria assoggettata anche al corrispondente dazio compensativo per tutte le altre società previsto per il medesimo prodotto.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedifesa commercialeimportazionitutela dell’industria unionale

Testo integrale

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