Regolamento (UE) 2024/839
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/839 della Commissione, dell’8 marzo 2024, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva a basso rischio urea, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione dell’urea come sostanza attiva a basso rischio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione si fonda sull’esito positivo della procedura di rinnovo e sull’accertamento che la sostanza soddisfa i criteri di approvazione, con particolare attenzione alle proprietà di interferente endocrino. Contestualmente, il regolamento modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, sostituendo la precedente collocazione dell’urea nell’elenco delle sostanze approvate con una nuova voce recante condizioni specifiche, limiti di purezza e prescrizioni per gli Stati membri.
Rinnova l’approvazione dell’urea come sostanza attiva a basso rischio nei prodotti fitosanitari e aggiorna di conseguenza l’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva urea, usata nei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda gli Stati membri nelle attività di valutazione, autorizzazione e controllo delle sostanze attive approvate, nonché i richiedenti e i fabbricanti interessati alla commercializzazione di prodotti fitosanitari contenenti urea. L’approvazione rinnovata decorre dal 1° maggio 2024 e vale fino al 30 aprile 2039. Sono previste specifiche condizioni tecniche e di rischio, incluse soglie massime per impurezze rilevanti; non risultano esclusioni soggettive o territoriali ulteriori.
Rinnovo dell’approvazione dell’urea come sostanza attiva a basso rischio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/839 rinnova l’approvazione dell’urea nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. La Commissione, sulla base della procedura di rinnovo e delle conclusioni dell’EFSA, ritiene che la sostanza soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e possa essere qualificata come sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22.
Contesto procedurale e valutazione scientifica
La sostanza urea era già iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE ed è quindi considerata approvata nel sistema del regolamento (CE) n. 1107/2009. La domanda di rinnovo è stata presentata alla Grecia, quale Stato membro relatore, e alla Finlandia, quale Stato membro correlatore, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Dopo la presentazione dei fascicoli supplementari, la valutazione è stata oggetto di progetto di rapporto, consultazione pubblica e successive integrazioni, anche in relazione ai criteri sugli interferenti endocrini introdotti dal regolamento (UE) 2018/605.
L’EFSA ha trasmesso le proprie conclusioni il 18 luglio 2023, ritenendo prevedibile che l’urea soddisfi i criteri di approvazione. La Commissione ha quindi sottoposto la questione al comitato permanente competente e ha invitato il richiedente a presentare osservazioni, successivamente esaminate.
Condizioni dell’approvazione e limiti di purezza
Il rinnovo non è incondizionato. Il regolamento introduce prescrizioni tecniche specifiche, in particolare limiti massimi per impurezze considerate tossicologicamente rilevanti nel materiale tecnico fabbricato:
- biureto: meno di 12 g/kg;
- formaldeide: meno di 0,5 g/kg;
- cadmio: meno di 1 mg/kg;
- mercurio: meno di 0,1 mg/kg;
- piombo: meno di 1 mg/kg;
- arsenico: meno di 1 mg/kg.
È inoltre richiesta una purezza di 980 g/kg. Nella valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, basandosi su un’analisi di almeno cinque lotti rappresentativi. Le condizioni d’impiego devono includere, se del caso, misure di attenuazione del rischio.
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
Per riflettere il rinnovo, il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La voce 257 relativa all’urea è soppressa dalla parte A dell’allegato e una nuova voce è inserita nella parte D, con decorrenza dell’approvazione dal 1° maggio 2024 e scadenza al 30 aprile 2039. In tal modo l’urea resta inserita nell’elenco delle sostanze attive approvate, ma con una disciplina aggiornata coerente con il rinnovo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° maggio 2024. Il fatto che il precedente prolungamento dell’approvazione avesse portato la scadenza al 30 novembre 2026 non impedisce l’applicazione anticipata della decisione di rinnovo, adottata prima di tale data.
Rilievi pratici per operatori e consulenti
Per gli operatori del settore fitosanitario, la norma conferma la possibilità di utilizzare l’urea come sostanza attiva approvata, ma impone attenzione alla qualità del materiale tecnico e alle impurità ammesse. Per avvocati e commercialisti che assistono imprese del settore, risultano centrali la verifica delle specifiche di prodotto, la conformità dei lotti alle soglie fissate e l’adeguamento delle autorizzazioni e della documentazione tecnica alle condizioni di approvazione rinnovata.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione dell’urea
L’approvazione della sostanza attiva urea è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La sostanza è qualificata come sostanza attiva a basso rischio. Il rinnovo è accordato alle condizioni stabilite nell’allegato I.
Condizioni specifiche di approvazione
Per l’urea è fissata una purezza minima di 980 g/kg. Sono stabiliti limiti massimi per impurezze considerate tossicologicamente rilevanti: biureto < 12 g/kg, formaldeide < 0,5 g/kg, cadmio < 1 mg/kg, mercurio < 0,1 mg/kg, piombo < 1 mg/kg, arsenico < 1 mg/kg. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente sulla base di un’analisi di almeno cinque lotti rappresentativi.
Tenuta conto della relazione di rinnovo e misure di mitigazione
Nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono considerare le conclusioni della relazione sul rinnovo per l’urea, in particolare le appendici I e II. Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: nella parte A la voce 257 relativa all’urea è soppressa e nella parte D è inserita una nuova voce relativa all’urea con le condizioni di approvazione rinnovata, la data di approvazione del 1° maggio 2024 e la scadenza del 30 aprile 2039.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1° maggio 2024. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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