Regolamento (UE) 2024/821
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/821 della Commissione, dell'8 marzo 2024, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva a basso rischio proteine idrolizzate, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione delle proteine idrolizzate come sostanza attiva a basso rischio fino al 30 aprile 2039, a decorrere dal 1° maggio 2024. La Commissione conferma che, per gli usi rappresentativi valutati, la sostanza soddisfa i criteri di approvazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 e introduce condizioni specifiche, tra cui limiti di purezza e attenzione particolare ad alcune specifiche del materiale tecnico. Viene inoltre modificato il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per adeguare l’elenco delle sostanze attive approvate.
Rinnova l’approvazione della sostanza attiva a basso rischio "proteine idrolizzate" ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e aggiorna di conseguenza l’elenco delle sostanze attive approvate.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva "proteine idrolizzate" impiegata nei prodotti fitosanitari nell’Unione europea, con effetti per gli operatori del settore agrochimico, gli Stati membri e le autorità competenti incaricate della valutazione, autorizzazione e controllo dei prodotti fitosanitari. Il regolamento disciplina il rinnovo dell’approvazione e le condizioni tecniche di impiego della sostanza, incluse specifiche di purezza e limiti per impurità rilevanti sotto il profilo tossicologico. Non introduce esclusioni soggettive, ma riguarda i diversi impieghi rappresentativi valutati nell’ambito della procedura di rinnovo.
Rinnovo dell’approvazione delle proteine idrolizzate
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/821 rinnova l’approvazione della sostanza attiva a basso rischio "proteine idrolizzate" nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari. La misura si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 e segue la procedura di rinnovo condotta con il coinvolgimento dello Stato membro relatore, dello Stato membro correlatore e dell’EFSA.
La Commissione dà atto che, per gli impieghi rappresentativi valutati, le proteine idrolizzate soddisfano i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Ritiene inoltre che la sostanza presenti i requisiti per essere qualificata come sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del medesimo regolamento.
Contesto procedurale e valutazione scientifica
La domanda di rinnovo è stata presentata alla Spagna, in qualità di Stato membro relatore, e alla Grecia, in qualità di Stato membro correlatore, nei termini previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. I richiedenti hanno trasmesso i fascicoli supplementari richiesti; la domanda è stata ritenuta ammissibile dallo Stato membro relatore.
Lo Stato membro relatore, in consultazione con lo Stato membro correlatore, ha predisposto un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e lo ha trasmesso all’EFSA e alla Commissione. L’Autorità ha reso accessibile il fascicolo sintetico supplementare, ha raccolto osservazioni tramite consultazione pubblica e il 30 maggio 2023 ha comunicato le proprie conclusioni alla Commissione, con esito favorevole rispetto ai criteri di approvazione.
La Commissione ha inoltre presentato la relazione sul rinnovo e il progetto di regolamento al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, e ha invitato il richiedente a formulare osservazioni sulle conclusioni EFSA e sulla relazione di rinnovo, osservazioni che sono state esaminate.
Ambito dell’approvazione e durata
L’articolo 1 dispone il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva proteine idrolizzate alle condizioni dell’allegato I. La nuova finestra temporale decorre dal 1° maggio 2024 e termina il 30 aprile 2039.
Il regolamento considera anche il fatto che il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1446 aveva già prorogato il periodo di approvazione fino al 15 aprile 2025 per consentire la conclusione della procedura di rinnovo. Poiché la decisione di rinnovo è stata adottata prima di tale scadenza prorogata, il regolamento si applica anteriormente alla data finale della proroga.
Condizioni tecniche, purezza e controlli
L’allegato I contiene le specifiche tecniche della sostanza, distinte per tre tipologie di proteine idrolizzate:
- idrolizzato di tessuti animali escluse pelli di ruminanti, con purezza di 708 g/kg su base secca;
- melassa di barbabietola arricchita di urea, idrolizzata, con purezza di 110 g/kg su base secca;
- idrolizzato proteico di collagene, con purezza di 582 g/kg su base secca.
Sono inoltre indicati limiti e requisiti relativi alle impurità, con riferimento a piombo, cadmio, arsenico, mercurio e biureto conformemente al regolamento (UE) 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti, nonché un limite di formaldeide inferiore a 1 g/kg.
La Commissione precisa che, nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare delle appendici I e II. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle specifiche del materiale tecnico della varietà commerciale "proteine idrolizzate - melassa di barbabietola arricchita di urea, idrolizzata", sulla base di un’analisi di almeno cinque lotti rappresentativi. Le condizioni d’impiego devono includere, ove necessario, misure di mitigazione del rischio.
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
L’articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate ai fini del regolamento (CE) n. 1107/2009. Nella parte A è soppressa la voce 234 relativa alle proteine idrolizzate, mentre nella parte D è inserita una nuova voce 47 recante le condizioni aggiornate di approvazione.
In questo modo, l’elenco delle sostanze attive viene allineato al rinnovo disposto dal presente regolamento, con effetto dal 1° maggio 2024.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1° maggio 2024. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione
L’approvazione della sostanza attiva proteine idrolizzate è rinnovata ai sensi dell’articolo 1, alle condizioni stabilite nell’allegato I. Il rinnovo è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare dell’articolo 20, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1.
Qualificazione come sostanza a basso rischio
La Commissione qualifica le proteine idrolizzate come sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009, ritenendo che non siano sostanza potenzialmente pericolosa e che soddisfino le condizioni di cui all’allegato II, punto 5, del medesimo regolamento.
Condizioni specifiche di approvazione
L’allegato I fissa la data di approvazione al 1° maggio 2024 e la scadenza al 30 aprile 2039. Sono previste specifiche di purezza per diverse tipologie di proteine idrolizzate e limiti per contaminanti/impurezze: piombo, cadmio, arsenico, mercurio e biureto conformemente al regolamento (UE) 2019/1009, nonché formaldeide inferiore a 1 g/kg. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle specifiche del materiale tecnico per la "melassa di barbabietola arricchita di urea, idrolizzata", prodotta commercialmente sulla base di almeno cinque lotti rappresentativi.
Riferimento alle conclusioni EFSA e alla relazione di rinnovo
Ai fini dell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare delle appendici I e II. Le condizioni d’impiego devono includere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 conformemente all’allegato II del presente regolamento. In particolare, nella parte A è soppressa la voce 234 relativa alle proteine idrolizzate e nella parte D è inserita una nuova voce con le condizioni aggiornate di approvazione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° maggio 2024. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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