Cassazione Penale, Sentenza n. 17331/2024 del 26/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la declaratoria di inammissibilità dell'appello sostenendo che la Corte d'Appello ha adottato un'interpretazione eccessivamente formalistica dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., ritenendo priva di efficacia la menzione nell'intestazione della procura di un domicilio 'attualmente domicilia ...' e chiedendo che tale indicazione fosse considerata valida elezione di domicilio. Denunciano altresì violazione degli artt. 3 Cost. e 6 CEDU per eccesso di formalismo.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte d'Appello secondo cui la mera indicazione della residenza o di un 'attuale domicilio' nell'intestazione della procura non equivale alla prescritta elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui l'elezione di domicilio è un atto personale e formalmente vincolato, richiedendo una espressa manifestazione di volontà compiuta secondo le forme dell'art. 162 c.p.p. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Il requisito dell'elezione di domicilio per l'impugnazione è inteso in senso formale: non è sufficiente la mera indicazione di residenza o domicilio nell'atto di nomina del difensore; occorre una espressa e consapevole dichiarazione di elezione secondo le forme richieste.
art. 157 cod. proc. pen.
La scelta del domicilio deve essere effettuata tra i luoghi indicati dall'art. 157 c.p.p.; l'elezione comporta la consapevolezza degli effetti connessi alla scelta del luogo per le notificazioni.
art. 162 cod. proc. pen.
L'elezione di domicilio è atto personale a forma vincolata e deve essere compiuta secondo le forme prescritte dall'art. 162 c.p.p.; ciò esclude efficacia di semplici indicazioni 'di fatto' nell'intestazione degli atti.
art. 3 Cost.
L'assunto di discriminazione o ingiustificato formalismo formulato dai ricorrenti non è stato ritenuto fondato: l'onere formale è giustificato dalla necessità di certezza e tempestività delle notificazioni processuali.
art. 6 CEDU
La Corte non ha ritenuto integrata la violazione del diritto al giusto processo invocata dai ricorrenti, ritenendo proporzionata e legittima l'applicazione del requisito formale per la validità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La mera indicazione della residenza o di un domicilio nell'intestazione di una procura non sostituisce una espressa elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.
- L'elezione di domicilio è un atto personale e formalmente vincolato: deve risultare una dichiarazione consapevole e conforme alle modalità previste dall'art. 162 c.p.p.
- In assenza di una valida elezione di domicilio l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile; il rispetto della forma è giustificato dall'esigenza di certezza delle notificazioni.
- Per evitare il rischio di inammissibilità, chi impugna deve inserire nella procura o in atto separato una chiara e specifica dichiarazione di elezione di domicilio, indicando il luogo scelto fra quelli consentiti dall'art. 157 c.p.p.
- Le censure fondate su eccesso di formalismo, art. 3 Cost. o art. 6 CEDU richiedono prova che l'onere formale sia arbitrario o sproporzionato; la giurisprudenza tende a ritenere legittimi requisiti formali se atti a garantire la funzionalità delle notificazioni.
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