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Sentenza

Sentenza del 15/01/2020 n. 109 - Comm. Trib. Prov. Agrigento

Tempestività del ricorso - Onere del ricorrente - Camera di consiglio - Inapplicabilità art. 101 c.p.c.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata prova della tempestività dell'impugnazione e ha respinto la possibilità di integrazione probatoria ex officio in sede di camera di consiglio. Non è stata disposta convocazione del ricorrente né applicata la procedura dell'art. 101 c.p.c. per farlo intervenire.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso è stato valutato alla luce della tempestività: gravava sul ricorrente l'onere di provare la data di ricezione dell'atto impugnato. La stampa del sito delle Poste Italiane è stata ritenuta priva di valore giuridico probatorio. In assenza del deposito della busta raccomandata con eventuale timbro postale o di altro documento idoneo, non è stato possibile verificare la tempestività del ricorso. Inoltre, non essendo stata richiesta la pubblica udienza, il giudice non ha potuto invitare il ricorrente ad intervenire sul punto (art. 101 c.p.c. ritenuto inapplicabile nella specie).

Norme richiamate

  • Art. 21 D.Lgs. 546/92

    Il Tribunale ha ritenuto che, ai fini della verifica della tempestività prevista dalla normativa tributaria, l'onere della prova circa la data di ricezione dell'atto gravi sul ricorrente e richieda documentazione idonea (es. busta con timbro postale, ricevuta di ritorno).

  • Art. 101 c.p.c.

    Il giudice ha ritenuto inapplicabile la richiamata possibilità di integrare il contraddittorio in mancanza di richiesta di pubblica udienza: non potendo il ricorrente essere invitato a comparire in assenza di istanza di udienza, l'art. 101 c.p.c. non è stato utilizzato per sanare la carenza probatoria sulla tempestività.

Massime di principio

  • Grava sempre sul ricorrente l'onere di provare la data di ricezione dell'atto impugnato ai fini della tempestività; la mancata prova può comportare l'inammissibilità del ricorso.
  • Le stampe del tracking online delle Poste o di servizi di consegna, senza documentazione formale (busta timbrata, ricevuta di ritorno, o analoghi documenti originali), hanno scarso o nullo valore probatorio.
  • Documenti idonei per provare la data di ricezione includono: busta raccomandata con timbro postale, ricevuta di ritorno firmata, attestazione ufficiale del servizio postale con timbro e firma, ricevuta di consegna del corriere o PEC con data/ora certa.
  • Se è necessario essere sentiti per chiarire aspetti di prova relativi alla tempestività, è opportuno chiedere espressamente la pubblica udienza; in sua assenza il giudice può decidere in camera di consiglio senza invitare il ricorrente.
  • Per prevenire contestazioni, conservare sempre l'intera documentazione postale e, ove possibile, utilizzare mezzi con data/ora certa (PEC, raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere con firma elettronica).
  • In assenza di prova documentale della tempestività, difficilmente il giudice ammetterà integrazioni ex officio; valutare dunque misure difensive preventive (deposito immediato di ricevute, richiesta di prova anticipata, istanza di udienza).

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