Cassazione Penale, Sentenza n. 01033/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Torino che, in sede di riesame del trattenimento disposto dal Questore di Torino il 24/11/2025, aveva disposto la cessazione del trattenimento ritenendo emergere "nuove informazioni" che mettevano in discussione la legittimità del trattenimento (assenza di segretezza dei procedimenti penali, archiviazione del procedimento relativo a frasi pronunciate il 09/10/2025, valutazioni sulla mancanza di pericolosità rispetto al blocco stradale del 17/05/2025 e documentazione sull'integrazione sociale dello straniero). I ricorrenti hanno dedotto, tra l'altro, violazione del principio del contraddittorio per aver consentito alla Corte di prendere in considerazione una nota difensiva del resistente depositata il giorno della decisione senza darne preventiva visione e possibilità di replica all'Amministrazione; hanno altresì contestato la qualificazione degli elementi come "nuovi" e la valutazione della pericolosità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato con rinvio il decreto della Corte d'appello di Torino per violazione del diritto al contraddittorio: la Corte d'appello aveva effettivamente preso cognizione di una memoria di replica depositata il 15/12/2025 che non era stata preventivamente posta a disposizione della controparte pubblica, con conseguente lesione dell'effettivo contraddittorio. Perciò il provvedimento impugnato è stato annullato e rinviato per nuovo esame, che dovrà svolgersi rispettando le garanzie del contraddittorio (fissazione di udienza partecipata o, se omessa, concessione di termini ad entrambe le parti per depositare memorie e reciproca messa a disposizione). I motivi residui sono stati assorbiti. È stato inoltre precisato che la decisione di cassazione non riattiva automaticamente il trattenimento: l'efficacia del provvedimento originario resta sospesa fino al nuovo giudizio.
Norme richiamate
Direttiva 2008/115/CE, art. 15, paragrafi 2 e 3
Impone il riesame giudiziario "a intervalli ragionevoli" della legittimità del trattenimento; il riesame deve valutare se permangono i presupposti del trattenimento e richiede che l'autorità giudiziaria consideri tutti gli elementi, invitando le parti a prendere posizione in conformità al principio del contraddittorio.
Direttiva 2013/33/UE, art. 9, paragrafi 3 e 5
Stabilisce la rapida verifica giudiziaria della legittimità del trattenimento e prevede il riesame quando emergano circostanze o nuove informazioni che possano mettere in discussione la legittimità del trattenimento; richiede che i riesami siano effettuati con tempestività e garantiscano il contraddittorio.
d.lgs. 18/08/2015 n. 142, art. 6 comma 2
Norma nazionale richiamata in relazione alla valutazione della "concreta e attuale pericolosità" dello straniero quale presupposto del trattenimento; la Corte d'appello aveva escluso tale pericolosità sulla base degli elementi prodotti, ma la Cassazione ha annullato per vizio procedurale senza entrare nel merito sostanziale.
d.lgs. 25/07/1998 n. 286, art. 13 comma 1
Richiamato nella censura dei ricorrenti circa la sussistenza di un provvedimento di espulsione per motivi di sicurezza; la Corte di cassazione ha tuttavia deciso l'annullamento per vizio del contraddittorio, assorbendo le questioni successive.
art. 737 e ss. cod. proc. civ. (rito camerale)
La giurisprudenza ha indicato il rito camerale come modalità idonea di svolgimento del riesame in assenza di disciplina specifica, purché esso garantisca il pieno contraddittorio; la Cassazione conferma che il riesame deve assicurare o un'udienza partecipata o, se non celebrata, termini adeguati ad entrambe le parti e scambio delle memorie.
art. 127 e art. 606 cod. proc. pen. (richiamati nel contrasto giurisprudenziale)
Richiamati in ordine alla riforma che ha attribuito competenze al giudice penale e all'opinione giurisprudenziale secondo cui, per taluni procedimenti, si potrebbe applicare il rito penale; la sentenza sottolinea comunque che, indipendentemente dal modello procedurale scelto, il rispetto del contraddittorio è imprescindibile.
Costituzione, artt. 24 e 111
Richiamate in riferimento al diritto di difesa e al diritto a un giusto processo: il contraddittorio e la possibilità di partecipare efficacemente al procedimento sono garanzie costituzionali che il riesame deve rispettare.
Massime di principio
- Il riesame del trattenimento deve svolgersi con forme che garantiscano l'effettivo contraddittorio: o udienza partecipata o, se l'udienza è omessa, termini congrui per il deposito di memorie da parte di entrambe le parti e reciproca messa a disposizione dei documenti.
- Il giudice del riesame è tenuto a considerare tutte le informazioni pertinenti, ma se acquisisce documenti o memorie nuove deve darne preventiva visione alla controparte e consentirne la replica; la mancata osservanza di tale dovere determina l'annullamento per violazione del contraddittorio.
- La qualificazione di "nuovo" di un elemento ai fini del riesame richiede effettiva novità rispetto a quanto noto alle parti al momento della convalida: la mera diversa valutazione di elementi già conoscibili non basta a fondare l'ammissibilità del riesame come basato su nuovi fatti.
- La Corte non può trasformare il riesame in un secondo grado di giudizio sul merito sostituendosi alle valutazioni già compiute, ma deve verificare se permangono i presupposti che legittimano il trattenimento; ogni valutazione che incida sulla libertà personale richiede rispetto pieno delle garanzie processuali.
- L'annullamento per vizio procedurale comporta il rinvio per nuovo esame; tuttavia la decisione di cassazione che annulla non ripristina automaticamente l'efficacia restrittiva del provvedimento originario: la sospensione del trattenimento deve essere valutata alla luce dei principi cautelari fino alla nuova pronuncia.
- In mancanza di una disciplina legislativa specifica del rito del riesame, i giudici nazionali possono scegliere il modello procedurale più idoneo (civile o penale), ma non possono comprimere il diritto di difesa e il contraddittorio in nome della celerità.
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