Sentenza n. 3460/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di annullamento d’ufficio del permesso di costruire e conseguente ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al ricorrente (imprenditore agricolo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire n. 22/2017, disposto dal Comune perché il titolo sarebbe stato in contrasto con la strumentazione urbanistica e con la legge regionale n. 14/1982, in ragione della ritenuta mancanza della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Con motivi aggiunti era stata impugnata anche l’ordinanza di demolizione fondata sul ritiro del titolo edilizio. In appello è stato dedotto l’errore della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto tempestivo l’annullamento d’ufficio, nonostante fosse intervenuto oltre il termine massimo previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990. Sono stati inoltre denunciati violazione del d.P.R. 380/2001, dell’art. 21-nonies l. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento, affidamento e giusto procedimento, omessa comparazione degli interessi, eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione, sviamento e omesso esame di un punto decisivo. Il Comune aveva sostenuto, in linea con la sentenza appellata, che la documentazione prodotta dal richiedente integrasse una falsa rappresentazione dei presupposti soggettivi necessari per il rilascio del titolo, tale da escludere l’affidamento meritevole e impedire l’operatività del termine massimo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, riformando la sentenza del TAR, ha accolto il ricorso originario. Ha ritenuto fondato il motivo relativo alla tardività dell’annullamento d’ufficio. L’art. 21-nonies l. 241/1990 consente di derogare al termine massimo soltanto quando il provvedimento sia stato ottenuto mediante false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false o mendaci. Nel caso concreto, la domanda e la documentazione prodotte rappresentavano fedelmente la situazione del richiedente, dei terreni e dell’iniziativa economica: il privato aveva dichiarato di essere imprenditore agricolo, senza dichiarare di possedere anche la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Le integrazioni documentali erano state richieste e acquisite dall’ufficio tecnico, che disponeva quindi degli elementi necessari per valutare la situazione, anche mediante verifiche d’ufficio. Non risultava pertanto né una falsificazione né un occultamento della realtà imputabile al privato. Di conseguenza, l’annullamento avrebbe dovuto essere adottato entro il termine massimo di legge, ormai decorso. L’accoglimento del primo motivo ha assorbito gli ulteriori motivi. Le spese del primo grado sono state compensate; il Comune è stato condannato alle spese dell’appello, liquidate in euro 3.000 oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato se corrisposto.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
termine ragionevole; termine massimo di dodici mesi per l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici; eccezione per provvedimenti ottenuti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false o mendaci
Il termine massimo delimita il potere di annullamento d’ufficio e decorre dall’adozione del provvedimento originario. La deroga opera solo se il titolo è stato ottenuto mediante una falsa rappresentazione della realtà o dichiarazioni false o mendaci imputabili al privato; non ricorre quando la documentazione rappresenti fedelmente i fatti e l’amministrazione disponga degli elementi per verificarli.
art. 18 l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
L’amministrazione deve acquisire d’ufficio o verificare presso altre amministrazioni gli elementi già disponibili, quando necessari alla valutazione dei presupposti del provvedimento.
art. 97 Cost.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato tra i parametri dedotti in relazione ai principi di buon andamento e ragionevolezza dell’azione amministrativa.
d.P.R. 380/2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato tra le norme dedotte in relazione alla legittimità del titolo edilizio e del suo annullamento.
Massime di principio
- L’annullamento d’ufficio di un provvedimento ampliativo è soggetto al termine massimo previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990, il cui decorso non può essere differito dalla tardiva scoperta dell’illegittimità imputabile alla negligenza dell’amministrazione.
- La deroga al termine massimo prevista per le false rappresentazioni dei fatti o le dichiarazioni false o mendaci richiede una condotta del privato oggettivamente non veritiera e causalmente rilevante per il rilascio del provvedimento; non è sufficiente che i documenti prodotti siano soltanto compatibili con il requisito contestato o che il privato non possieda una qualifica ulteriore non dichiarata come posseduta.
- Quando il richiedente abbia rappresentato fedelmente la propria condizione e l’amministrazione disponga, anche tramite verifiche d’ufficio, degli elementi necessari per accertare i presupposti del titolo, l’eventuale errore valutativo dell’amministrazione non può essere imputato al privato per eludere il termine massimo dell’autotutela.
- Il termine massimo per l’annullamento d’ufficio decorre dall’adozione del provvedimento originario e non dalla successiva scoperta dell’illegittimità; la decorrenza dalla scoperta può rilevare soltanto nel diverso caso in cui l’operatività del termine sia esclusa dalla falsa rappresentazione imputabile al beneficiario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1022/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1023/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1024/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1025/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1026/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1027/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →