Cassazione Penale, Sentenza n. 22049/2026 del 15/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato nei limiti dell'art.173 disp. att. c.p.p., articolato in cinque motivi principali: (1-2) violazione di legge circa l'ammissione al rito abbreviato "secco" e nullità dell'ordinanza ammissiva, con dedotta inosservanza degli artt.178 co.1 lett.c), 180 e 438 co.5 c.p.p.; (3) vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza del dolo specifico necessario per la configurazione della bancarotta fraudolenta documentale specifica (si sostiene che i fatti ricondurrebbero al più alla bancarotta semplice/documentale generica); (4) violazione di legge e mancanza di prove sull'elemento oggettivo: si contesta l'assenza di prova che il libro non consegnato fosse mai stato istituito; (5) mancata correlazione tra imputazione e sentenza: si contesta che la condotta di mancata consegna di alcune fatture non fosse oggetto di specifica contestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la decisione della Corte di appello di Ancona. In particolare la sentenza impugnata, che aveva assolto l'imputato limitatamente alla bancarotta documentale generica (capo A) con rideterminazione della pena e concessione della sospensione condizionale, e aveva invece confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale specifica per Mais Flavio nella qualità di presidente del CdA e poi amministratore unico della EMME SERVICE s.r.l., è stata mantenuta. La Cassazione ha ritenuto infondati i motivi di nullità connessi al rito abbreviato (perché la nullità non era stata tempestivamente eccepita), ha confermato la sussistenza del dolo specifico sulla base degli indici di fraudolenza ricostruiti (artifizi contabili, spostamento di beni tramite affitti di ramo d'azienda in fase di crisi, omissioni nella documentazione prevista dall'ordinamento societario) e ha respinto le censure relative all'elemento oggettivo e alla correlazione tra imputazione e sentenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
codice di procedura penale, art. 178 comma 1 lett. c)
L'ordinanza che ammette il rito abbreviato o ne dispone condizioni può essere qualità di nullità generale deducibile in appello; tuttavia la nullità non eccepita tempestivamente dall'imputato si considera sanata e non idonea a fondare il ricorso per cassazione
codice di procedura penale, art. 180
Regola i rimedi impugnatori: la nullità generale prevista può essere dedotta in appello e non può essere sollevata tardivamente in cassazione se non contestata nei termini
codice di procedura penale, art. 438 comma 5
Norma richiamata in tema di effetti e impugnazioni connesse al rito abbreviato; la corte ha ritenuto che l'assenza di tempestiva eccezione ne determina la sanatoria
legge fallimentare, art. 216 comma 1 n.2
Definisce la bancarotta fraudolenta documentale (sottrazione, distruzione, falsificazione o omessa tenuta delle scritture) e richiede, per la fattispecie 'specifica', il dolo specifico diretto a procurare un ingiusto profitto o arrecare pregiudizio ai creditori
legge fallimentare, art. 217 (richiamata) / richiamo a norma corrispondente (art. 323 CCII indicato in motivazione)
Differenzia la bancarotta semplice (o documentale semplice) dalla fraudolenta; la mancanza del dolo specifico farebbe ricondurre la condotta alla fattispecie semplice
decreto legislativo 74/2000, art. 10
Richiamato dal ricorrente in relazione all'ipotesi di mancata istituzione del libro; la Corte osserva che l'omessa tenuta può essere anche 'parziale' e non richiede necessariamente l'inesistenza materiale del libro
codice civile, artt. 2482-bis e ss.
Norme societarie che impongono obblighi all'organo amministrativo in stato di crisi/scioglimento; la mancata adozione dei provvedimenti previsti in presenza di segni di dissesto è indice di fraudolenza secondo la Corte
codice civile, art. 2487-bis comma 3
Obbligo di redigere la situazione dei conti alla data dello scioglimento e il rendiconto; la mancata redazione è stata considerata elemento sintomatico della volontà di occultare la reale situazione patrimoniale
Massime di principio
- Nullità di atti relativi all'ammissione al rito abbreviato: se l'imputato o il difensore non eccepiscono tempestivamente la nullità davanti al giudice che ha emesso l'ordinanza o nella successiva udienza di discussione, la nullità si considera sanata e non può essere dedotta validamente in cassazione
- Differenza tra bancarotta documentale 'specifica' e 'generale': per la forma 'specifica' è necessario il dolo specifico volto a procurare un ingiusto profitto o arrecare pregiudizio ai creditori; la semplice omissione o annotazioni incomplete, senza elementi che dimostrino tale intento, può essere qualificata al più come bancarotta semplice/documentale
- Omessa tenuta dei libri contabili: la nozione è ampia e comprende anche l'ipotesi dei libri esistenti ma lasciati in bianco; la Corte ammette che l'omissione parziale possa integrare la fattispecie fraudolenta se sussistono indici di volontà di occultamento o di inganno
- Prove e indici di fraudolenza: per ricavare il dolo specifico è necessario valutare elementi concreti (artifici contabili, spostamento dei beni in fase di crisi, omissioni obbligatorie previste dal diritto societario, ritardo nella dichiarazione di fallimento) che dimostrino la direzione volitiva della condotta
- Correlazione imputazione-sentenza: atti connessi (es. mancata consegna di fatture) che si inseriscono nella medesima dinamica di occultamento documentale possono essere valutati come parte della stessa contestazione e non come fatti non oggetto di imputazione separata
- Tutela processuale: nelle impugnazioni è cruciale sollevare contestazioni procedurali nei termini stabiliti; omissioni difensive possono determinare la perdita di argomenti idonei a far valere vizi formali in sede di legittimità
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