Cassazione Penale, Sentenza n. 27957/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una richiesta di custodia cautelare in carcere fondata su gravi indizi di partecipazione ad associazione di tipo mafioso. Il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta; il pubblico ministero aveva proposto appello cautelare ex art. 310 c.p.p., e il tribunale della libertà, pur riconoscendo la gravità indiziaria nei confronti dell'indagata, aveva ritenuto non attuali le esigenze cautelari valorizzando soprattutto il "tempo silente" e la posizione subordinata della donna rispetto al marito, ritenuto capo del gruppo. Il ricorso del pubblico ministero censurava la decisione per erronea applicazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p. e per vizio di motivazione: secondo il ricorrente, il mero decorso del tempo non basta a superare la presunzione di attualità delle esigenze cautelari nei reati di mafia, occorrendo elementi concreti e coerenti di effettivo distacco dal sodalizio; inoltre il tribunale avrebbe svalutato in modo illogico la rilevanza del ruolo operativo dell'indagata e dei suoi contatti con l'organizzazione, oltre a dare peso eccessivo all'assenza di recenti precedenti/pendenze e a un certificato dei carichi pendenti di limitata significatività. La difesa ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per asserita carenza di specificità e, in subordine, ne ha chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso del pubblico ministero. Ha affermato che, in tema di misure cautelari per il delitto di associazione mafiosa, il "tempo silente" non ha un valore autonomamente decisivo in astratto: può rilevare solo se, alla luce delle caratteristiche del sodalizio, del ruolo dell'indagato e degli ulteriori elementi del caso concreto, sia in grado di dimostrare in modo obiettivo e concreto la cessazione del vincolo associativo e il venir meno delle esigenze cautelari. Nel caso specifico, la motivazione impugnata è stata ritenuta carente e contraddittoria perché, a fronte di un ruolo operativo e di compenetrazione dell'indagata nella vita del clan, ha attribuito rilievo eccessivo a un periodo di circa sei anni di silenzio e alla mancanza di precedenti recenti, senza spiegare in modo convincente perché tali elementi fossero sufficienti a vincere la presunzione cautelare. L'ordinanza è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
norma che disciplina l'appello cautelare proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari in materia di misure cautelari personali
art. 273 c.p.p.
richiamato per il requisito della gravità indiziaria, presupposto della valutazione cautelare
art. 275, comma 3, c.p.p.
"Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari"
prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere per il 416-bis; il superamento della presunzione richiede elementi concreti e non può fondarsi sul solo decorso del tempo
art. 416-bis c.p.
fattispecie mafiosa che fonda il regime cautelare speciale di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.
art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p.
richiamato in relazione alla necessità di una motivazione non apparente e non contraddittoria sulle esigenze cautelari
art. 335, comma 3, c.p.p.
evocato per ridimensionare la valenza del certificato dei carichi pendenti nella materia dei reati di mafia
art. 270 c.p.
richiamato dall'art. 275, comma 3, c.p.p. tra i reati per i quali opera il regime cautelare speciale
art. 270-bis c.p.
richiamato dall'art. 275, comma 3, c.p.p. tra i reati per i quali opera il regime cautelare speciale
Massime di principio
- Nelle ipotesi di associazione mafiosa, la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari opera come regola speciale che prevale sulla disciplina generale: il giudice deve partire dalla persistenza del pericolo e può superarla solo sulla base di elementi concreti, obiettivi e specificamente valutati.
- Il solo decorso del tempo tra i fatti e la decisione cautelare non basta, da solo, a dimostrare l'effettivo e irreversibile distacco dell'indagato dal sodalizio mafioso; il c.d. tempo silente assume rilievo solo se contestualizzato e corroborato da ulteriori indicatori dissociativi.
- Quanto più il vincolo associativo è strutturato, persistente e radicato territorialmente, tanto minore è la capacità del mero fattore temporale di neutralizzare la presunzione cautelare; occorre confrontare il tempo trascorso con la qualità del sodalizio, la durata e il ruolo concreto dell'indagato.
- La posizione subordinata rispetto al capo dell'associazione non esclude, di per sé, la persistenza delle esigenze cautelari quando il soggetto abbia comunque partecipato stabilmente alla vita operativa del gruppo, ai flussi informativi riservati e ad attività esecutive rilevanti.
- In tema di riesame o appello cautelare, la motivazione che ritenga cessate le esigenze cautelari deve confrontarsi con tutti gli indici concreti di partecipazione e con la reale significatività degli elementi addotti a favore del distacco dal sodalizio; una svalutazione apodittica o contraddittoria comporta vizio di motivazione.
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