Cassazione Civile, Ordinanza n. 01915/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’amministrazione finanziaria aveva negato, in relazione al trasferimento di fabbricati agricoli avvenuto nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, l’agevolazione per la piccola proprietà contadina e aveva quindi richiesto maggiori imposte di registro. La società aveva pagato quanto richiesto e poi presentato istanza di rimborso, rimasta senza risposta, impugnando il silenzio-rifiuto. I giudici di merito avevano accolto la domanda della contribuente ritenendo provata la ruralità dei fabbricati sulla base della nota del giudice dell’esecuzione e della CTU richiamata in tale nota. In cassazione l’Agenzia ha dedotto la violazione o falsa applicazione dell’art. 2, comma 4-bis, d.l. 194/2009 conv. in l. 25/2010 e del D.M. 26 luglio 2012, sostenendo in sostanza che mancasse la prova del requisito della ruralità dei fabbricati e che la nota del giudice dell’esecuzione non potesse valere verso l’amministrazione finanziaria ai fini dell’agevolazione. La contribuente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e ha contestato il merito, rilevando anche la pretesa inutilizzabilità dei documenti prodotti in appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità e ha giudicato fondato il ricorso dell’Agenzia nel merito. Ha affermato che la produzione documentale in appello era consentita dall’art. 58, comma 2, del d.lgs. 546/1992 e che il ricorso per cassazione era sufficientemente specifico. Nel merito, però, ha cassato la sentenza impugnata perché la prova della ruralità e della pertinenzialità dei fabbricati non poteva essere desunta dalla sola nota del giudice dell’esecuzione, la quale riguardava la registrazione del decreto di trasferimento e non l’opponibilità all’amministrazione finanziaria della spettanza dell’agevolazione. La Corte ha inoltre rilevato che mancava un autonomo accertamento di merito sui requisiti oggettivi richiesti per il beneficio e ha rimesso al giudice di rinvio anche la verifica dell’eventuale rapporto tra avviso di liquidazione pagato e successiva domanda di rimborso. Il giudizio è stato quindi cassato con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 4-bis, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 conv. con l. 26 febbraio 2010, n. 25
È la disciplina invocata dall’Agenzia per contestare la spettanza dell’agevolazione fiscale; la Corte non ne sviluppa il contenuto nel dettaglio, ma ritiene che il beneficio richieda la prova dei relativi presupposti oggettivi.
D.M. 26 luglio 2012
È richiamato quale fonte dei criteri relativi alla ruralità dei fabbricati e alla loro annotazione catastale; la Corte osserva che la mancata annotazione nei registri catastali era stata posta a base della pretesa fiscale.
art. 44 d.P.R. n. 131/1986
È la norma in base alla quale il silenzio-rifiuto sul rimborso era stato ritenuto illegittimo dai giudici di merito; la Corte richiama il tema del rapporto tra avviso di liquidazione, pagamento e successiva domanda di rimborso.
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
La produzione di nuovi documenti in appello è consentita nel processo tributario, anche quando i documenti siano utilizzati come meri elementi indiziari.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il requisito di specificità del ricorso per cassazione non va interpretato in modo eccessivamente formalistico; non è necessaria la trascrizione integrale degli atti se nel ricorso ne è puntualmente indicato il contenuto e la collocazione negli atti di causa.
artt. 2699-2720 c.c.
Sono richiamati per chiarire che la facoltà di produrre nuovi documenti in appello ex art. 58 d.lgs. 546/1992 opera anche quando essi siano valutati come prova o come elementi indiziari.
art. 2729 c.c.
I documenti prodotti in appello possono essere valorizzati come indizi idonei a fondare una presunzione semplice.
art. 58, d. lgs. 546 del 1992
La produzione documentale in appello è legittima nel processo tributario; la Corte esclude l’illegittimità della produzione avversaria.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’art. 58, comma 2, del d.lgs. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello; tale facoltà opera anche quando i documenti siano utilizzati come meri elementi indiziari, purché possano concorrere a fondare una presunzione semplice.
- Il requisito di specificità del ricorso per cassazione non deve essere applicato in modo eccessivamente formalistico: è sufficiente che nel ricorso siano chiaramente indicati il contenuto degli atti richiamati e la loro presenza nel fascicolo di merito, senza necessità di una trascrizione integrale.
- In materia di agevolazioni fiscali per trasferimenti immobiliari in sede esecutiva, gli accertamenti compiuti dal giudice dell’esecuzione possono avere valore probatorio nel giudizio tributario solo nei limiti in cui riguardino fatti oggettivi rilevanti, ma non vincolano automaticamente l’amministrazione finanziaria sulla spettanza del beneficio, se non c’è un autonomo accertamento dei relativi presupposti.
- La nota del giudice dell’esecuzione relativa alla registrazione del decreto di trasferimento non è di per sé sufficiente a provare, nei confronti dell’erario, la ruralità o la pertinenzialità dei fabbricati ai fini dell’agevolazione fiscale richiesta.
- Quando si chiede il rimborso di somme versate in esecuzione di un avviso di liquidazione, il giudice del rinvio deve verificare anche il rapporto tra il pagamento effettuato, la mancata tempestiva impugnazione dell’atto impositivo e l’ammissibilità della domanda di rimborso.
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