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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02747/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La sentenza di appello, che aveva confermato la condanna a mesi 7 di arresto ed euro 3.000 di ammenda per il reato ambientale contestato, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado. La vicenda concreta riguarda il trasporto, a bordo di un veicolo Ape 50, di materiale ferroso e di batterie d'auto usurate, fatto commesso in Canicattì il 19 novembre 2020 e ritenuto integrativo del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 152/2006. Con l'unico motivo di ricorso si deducevano vizio di motivazione e violazione di legge, contestando la conferma della responsabilità penale. La Corte osserva però che le censure erano generiche e prive di critiche concrete alla motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già esposto in modo compiuto le ragioni per respingere i tre motivi di appello, concernenti la rilevanza penale del fatto e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 256, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 152/2006

    Norma incriminatrice ritenuta integrata dal trasporto di materiale ferroso e batterie d'auto usurate a bordo di un veicolo; la Corte non entra nel merito della sussistenza del reato, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato come istituto invocato nei motivi di appello e ritenuto non meritevole di accoglimento dalla sentenza impugnata, senza ulteriori sviluppi in cassazione.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato come attenuante generica invocata nei motivi di appello e non riconosciuta dalla sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono meramente generiche e non si confrontano in modo concreto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di vizio di motivazione o violazione di legge non è sufficiente se non indica specifiche lacune o errori del ragionamento decisorio della sentenza gravata.
  • Quando la sentenza di merito abbia già esaminato compiutamente i motivi di appello, la riproposizione in cassazione di contestazioni generiche sulla responsabilità o sulla rilevanza penale del fatto non consente un valido sindacato di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGestione rifiuti
RamiProcesso penaleReati ambientali
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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