Sentenza del 25/11/2015 n. 6195 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Imposte sui redditi - Ires - Dichiarazione dei redditi - Ravvedimento operoso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, riconoscendo l'applicabilità del ravvedimento operoso al caso concreto. Di conseguenza, il contribuente ha potuto beneficiare degli effetti favorevoli dell'istituto, subordinatamente alla tempestività e alla completezza dei versamenti e degli adempimenti richiesti dalla legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità per il contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso in relazione a una violazione concernente la dichiarazione dei redditi e il versamento delle imposte o ritenute dovute. Il contribuente aveva provveduto spontaneamente, entro i termini previsti dalla legge, al pagamento dell'imposta o delle ritenute, della sanzione in misura ridotta e degli interessi legali, oppure agli adempimenti dichiarativi necessari in caso di dichiarazione omessa o incompleta. La Commissione ha ritenuto applicabile la disciplina del ravvedimento operoso nella versione recentemente modificata.
Norme richiamate
Art. 110 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Richiamato quale disposizione collegata alla disciplina sostanziale delle imposte sui redditi e alla determinazione del reddito imponibile.
Disciplina il ravvedimento operoso, consentendo al contribuente di regolarizzare spontaneamente violazioni tributarie mediante il pagamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi, entro i termini e alle condizioni previste dalla legge.
Massime di principio
- Il ravvedimento operoso può essere utilizzato per regolarizzare spontaneamente violazioni tributarie, purché il contribuente agisca entro i termini di legge e prima che intervengano preclusioni o contestazioni incompatibili con l'istituto.
- La regolarizzazione deve essere completa: normalmente comprende il tributo o la ritenuta dovuta, la sanzione ridotta applicabile e gli interessi legali calcolati dal momento in cui il pagamento era originariamente dovuto.
- In caso di dichiarazione omessa, incompleta o infedele, occorre verificare anche la tempestiva presentazione o integrazione della dichiarazione, secondo le condizioni previste dalla disciplina vigente.
- L'applicabilità del ravvedimento va valutata in base alla normativa vigente al momento della regolarizzazione e alla specifica tipologia di violazione.
- Il pagamento spontaneo dell'imposta, da solo, non è necessariamente sufficiente: per ottenere gli effetti del ravvedimento devono essere eseguiti correttamente e contestualmente tutti gli adempimenti richiesti.
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