Cassazione Penale, Ordinanza n. 24383/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità per una condotta di appropriazione/illecito utilizzo di una carta Postepay su cui la persona offesa aveva accreditato euro 2.100,00. Con il primo motivo deduceva difetto di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo che il quadro probatorio fosse inidoneo; la Corte di cassazione rileva però che la censura riproduceva questioni già esaminate e disattese, e che la titolarità della carta, unita alla mancata denuncia di furto o smarrimento, costituiva prova sufficiente della colpevolezza. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante ritenuta; la Corte ha risposto che il giudizio di bilanciamento e la graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per arbitrio o manifesta illogicità, qui non ravvisati, anche in ragione della valorizzazione negativa dei precedenti penali per ricettazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo meramente reiterativo di doglianze già confutate in appello e fondato su una motivazione immune da vizi logici; ha reputato il secondo motivo manifestamente infondato, perché il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante era sorretto da motivazione adeguata e rientrava nella discrezionalità del giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro per la graduazione della pena da parte del giudice di merito.
art. 133 c.p.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p. come criterio di riferimento per la determinazione della pena e il giudizio di bilanciamento tra circostanze.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre mere censure già esaminate e disattese dai giudici di merito quando la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente coerente e priva di manifeste illogicità.
- Ai fini dell'affermazione di responsabilità, la titolarità del mezzo di pagamento utilizzato per ricevere una somma proveniente dalla persona offesa, unita all'assenza di una denuncia di furto o smarrimento, può essere valorizzata come elemento probatorio sufficiente se sorretta dal complessivo ragionamento del giudice di merito.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti generiche e la graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione sono censurabili solo se frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica o assente.
- La presenza di precedenti penali può essere legittimamente valorizzata in senso negativo nel giudizio sulle attenuanti generiche e nel bilanciamento delle circostanze.
Come è indicizzato
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