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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02273/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto titolare di un centro di raccolta giudiziario aveva ricevuto in custodia, il 16 gennaio 2008, un veicolo abbandonato e incendiato, risultato appartenere a un terzo straniero. In giudizio chiedeva al comune il pagamento delle spese di custodia per il periodo successivo ai primi 60 giorni, nonché il rimborso delle spese di trasporto e demolizione. Il giudice di pace aveva riconosciuto solo 60 giorni di custodia; il tribunale, in appello, ha confermato il rigetto parziale ritenendo che, ai sensi della disciplina richiamata, decorso il termine di 60 giorni il veicolo non reclamato dovesse considerarsi abbandonato, con conseguente onere di demolizione a carico del custode e assenza di ulteriore compenso. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell’art. 14 c.d.s., dell’art. 46 d.lgs. 22/1997 (poi art. 231 d.lgs. 152/2006) e del d.m. 460/1999, sostenendo che non potesse procedere autonomamente alla rottamazione dopo 60 giorni e che il comune, divenuto proprietario, avrebbe dovuto comunicare i dati necessari; (2) violazione dell’art. 1375 c.c., dell’art. 3 d.m. 460/1999 e dell’art. 112 c.p.c., perché il tribunale avrebbe introdotto un obbligo risarcitorio e di buona fede non dedotto dal comune; (3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il giudice d’appello rilevato la mancanza di prova della prosecuzione della custodia oltre 60 giorni fino alla citazione, nonostante la pretesa mancata contestazione.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo perché il comune aveva effettivamente contestato la prova della protrazione della custodia oltre il sessantesimo giorno, sicché la questione era entrata nel thema decidendum; ha inoltre affermato che il tribunale non è incorso in ultrapetizione, poiché in appello può esaminare anche questioni implicitamente connesse ai punti censurati. Dalla reiezione del terzo motivo è derivata l’inammissibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, dei primi due motivi, perché la sentenza impugnata era sorretta da una ratio autonoma e sufficiente, non scalfita dal ricorso: la mancanza di prova del protrarsi della custodia oltre il termine legale. La Corte ha quindi confermato il rigetto della domanda di pagamento oltre i 60 giorni, condannando il ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 14 del codice della strada

    norma invocata dal ricorrente a sostegno della disciplina del veicolo affidato in custodia

  • art. 46 d.lgs. 22/1997

    trasfuso nel d.lgs. 152/2006, art. 231

    richiamato come fonte della disciplina sui veicoli e sui rifiuti abbandonati

  • d.m. 22/10/1999 n. 460

    considerato dalla Corte di merito come disciplina che, decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione al proprietario, consente di considerare abbandonato il veicolo non reclamato

  • art. 2 d.m. 460/99

    invocato dal ricorrente per sostenere che, trascorsi 60 giorni, il centro di raccolta non potesse procedere autonomamente alla rottamazione senza ulteriori comunicazioni del comune

  • art. 923 c.c.

    richiamato dal giudice di merito per qualificare il veicolo non reclamato come bene abbandonato

  • art. 1375 c.c.

    invocato dal ricorrente per censurare l’affermazione di un obbligo di buona fede nell’esecuzione del rapporto

  • art. 3 d.m. 460/99

    richiamato nel secondo motivo connesso alla disciplina del rapporto tra custode e amministrazione

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare ultrapetizione e pronuncia su questioni asseritamente non dedotte

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per affermare che l’appello si estende anche ai punti della decisione implicitamente connessi ai motivi di gravame

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. è infondata quando la questione decisa dal giudice di merito era già compresa, anche implicitamente, nel thema decidendum introdotto dalle difese delle parti.
  • In appello il giudice può esaminare anche profili non specificamente sviluppati dall’appellante, se sono logicamente e giuridicamente connessi ai punti della sentenza impugnata e già presenti nel thema decidendum del primo grado.
  • Quando la decisione impugnata è sorretta da una pluralità di rationes autonome e ciascuna è da sola sufficiente a giustificare il decisum, la mancata o inefficace censura di una sola di esse determina l’inammissibilità per difetto di interesse degli altri motivi.
  • Chi agisce per il pagamento di un compenso o di spese deve provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato, compresa la durata effettiva della prestazione oltre il periodo già riconosciuto o comunque il protrarsi del rapporto che giustifica l’ulteriore compenso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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