Sentenza n. 672/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 2469/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 3575/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 03.10.2024, notificata il 09.10.2024 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 3.057
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 3.057 a titolo di retribuzione professionale docente, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, passata in giudicato, notificata al Ministero, con il pagamento della somma capitale e degli interessi legali. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'inadempimento. Il TAR ha verificato la ritualità del ricorso, rilevando che il titolo era stato attestato conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., notificato mediante PEC presso il domicilio reale dell'Amministrazione e che, alla data del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. La domanda non comprendeva le spese liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari, rispetto alle quali la ricorrente non aveva legittimazione a chiedere l'ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile e di pagare alla ricorrente le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delegare l'esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari della Direzione generale competente, da esercitarsi entro ulteriori sessanta giorni previa segnalazione della ricorrente. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali del dipendente pubblico. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti, rilevando la natura seriale delle inottemperanze ministeriali relative al mancato pagamento della retribuzione professionale docente e i possibili effetti erariali derivanti da interessi, penalità di mora e spese processuali.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile può essere attestata conforme all'originale ai fini della sua notificazione; non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva per l'avvio dell'azione esecutiva dopo l'abrogazione di tale requisito.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nel quadro normativo che ha eliminato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato, con decorrenza dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'Amministrazione; il termine è applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione soccombente il pagamento delle somme riconosciute dal titolo, purché il titolo sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- L'attestazione di conformità della sentenza civile all'originale è sufficiente ai fini della notificazione del titolo e dell'azione di ottemperanza; dopo l'abrogazione della spedizione in forma esecutiva, quest'ultima non costituisce condizione necessaria per agire contro la pubblica amministrazione.
- In presenza di un'inottemperanza non contestata a un giudicato di condanna pecuniaria, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La parte vittoriosa è legittimata a chiedere l'ottemperanza per le somme liquidate in proprio favore, ma non per le spese processuali distratte direttamente in favore dei difensori antistatari, rispetto alle quali la legittimazione spetta ai difensori beneficiari.
- Quando l'inottemperanza dell'amministrazione presenta caratteri seriali e può determinare ulteriori oneri per l'erario, il giudice amministrativo può trasmettere la pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza.
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