Ordinanza n. 877/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Questore della Provincia di Napoli Cat. A12/2026/Imm./1 sez./Dinieghi/vdm/49 emesso in data 26/01/2026 e notificato in pari data, recante il rigetto dell'istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso il preavviso di rigetto del 29/12/2025, se in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato adottato dal Questore della Provincia di Napoli
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore che ha respinto l'istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare. Tra i profili dedotti risultava anche un vizio di incompetenza, prospettato sul presupposto che l'Amministrazione avrebbe sostanzialmente revocato un precedente nulla osta al lavoro, atto che sarebbe stato adottato dalla Prefettura e che, in applicazione del principio del contrarius actus, avrebbe dovuto essere ritirato dalla stessa autorità. La vicenda era inoltre connessa alla sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro originario e alla successiva documentazione di nuove opportunità lavorative e di attività lavorative svolte dal ricorrente durante il procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo, all'esito della sommaria delibazione propria della fase interinale, non configurabile il dedotto vizio di incompetenza: non si trattava della revoca del nulla osta, ossia di un provvedimento di secondo grado soggetto al principio del contrarius actus, ma del diniego di rilascio del permesso di soggiorno, materia rientrante nelle attribuzioni del Questore. Il Collegio ha inoltre valorizzato il superamento delle criticità relative al rapporto di lavoro originario, alla luce delle nuove e plurime opportunità lavorative reperite medio tempore, dell'attività lavorativa documentata da modelli Unilav, estratto contributivo e buste paga da marzo 2025 a gennaio 2026, nonché della percezione di redditi ritenuti idonei alla permanenza sul territorio nazionale e potenzialmente fondativi del titolo di soggiorno. La trattazione del merito è stata fissata alla prima udienza pubblica di gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale per la concessione della tutela cautelare incidentale, riconosciuta dal TAR all'esito di una sommaria delibazione.
Massime di principio
- Il diniego di rilascio del permesso di soggiorno adottato dal Questore appartiene, ratione materiae, alla competenza del Questore stesso e non integra la revoca del nulla osta al lavoro precedentemente adottato dalla Prefettura.
- Il principio del contrarius actus, che richiede in linea generale l'intervento della medesima autorità emanante per il ritiro di un provvedimento, non si applica quando l'atto impugnato non dispone la revoca del precedente nulla osta, ma decide autonomamente sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno.
- In sede cautelare, la sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro originario può risultare superata, ai fini del fumus, dalla documentazione relativa a nuove e perduranti attività lavorative svolte dallo straniero durante il procedimento.
- Ai fini della tutela cautelare contro il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, assumono rilievo la documentazione dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, la percezione di redditi idonei alla permanenza sul territorio nazionale e l'abnorme durata del procedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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