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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24584/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna per bancarotta fraudolenta documentale commessa in qualità di socio, amministratore unico e poi liquidatore della Milani Cycles Factory s.r.l. Contestava: (1) che la condotta ascritta si fondasse solo sulla mancata consegna della documentazione contabile e societaria senza tener conto del deposito del bilancio finale di liquidazione e di presunti tentativi di ottenere documenti (raccomandate al precedente amministratore), ragion per cui mancava il dolo specifico necessario per l'occultamento delle scritture contabili; (2) la mancata applicazione della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 219, comma 3, l. fall., sostenendo che il fallimento era dovuto soprattutto alla gestione del precedente amministratore e che i debiti restanti non raggiungevano la soglia di fallibilità di 30.000 euro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il dolo specifico possa desumersi dalla complessiva condotta fraudolenta: il ricorrente aveva predisposto il bilancio finale di liquidazione dichiarandone la conformità alle scritture contabili mentre affermava di non possederle, indicazione che ha indotto a ritenere che le scritture fossero nella sua disponibilità ma occultate alla curatela per consentire la continuazione della gestione sotto altra veste dai precedenti amministratori e pregiudicare i creditori. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di applicazione dell'attenuante per speciale tenuità del danno, osservando che sono state presentate domande di ammissione al passivo per euro 80.000, importo non esiguo, e che la valutazione della tenuità deve considerare l'incidenza delle condotte sulla possibilità per la massa creditoria di esercitare azioni revocatorie e altre tutele. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare

    Disciplina l'occultamento o la mancata tenuta delle scritture contabili; la Corte interpreta che l'occultamento richiede dolo specifico ma tale dolo può essere ricostruito anche per deduzione dalla condotta complessiva e dalle circostanze che mostrano la finalizzazione dell'omissione a pregiudicare i creditori

  • art. 223, comma 1, legge fallimentare

    Richiamato dal ricorrente nella censura; la Corte conferma l'interpretazione consolidata in tema di bancarotta documentale in collegamento con l'art. 216, evidenziando le distinzioni tra occultamento e fraudolenta tenuta

  • art. 219, comma 3, legge fallimentare

    Regola la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità; la Corte precisa che la valutazione non è solo quantitativa (importo del passivo) ma va compiuta considerando l'incidenza delle condotte sulla possibilità di esercitare azioni a tutela dei creditori (revocatorie, ecc.), e che importi rilevanti quali 80.000 euro escludono la tenuità

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite dei motivi di impugnazione in cassazione (limiti di specificazione dei motivi), la Corte ha esaminato i motivi entro tali limiti procedurali

Massime di principio

  • In caso di bancarotta fraudolenta documentale il dolo specifico può essere desunto dalla condotta complessiva e dalle incongruenze probatorie (es. chi dichiara di non avere le scritture ma redige un bilancio 'conforme' alle stesse), non solo dalla prova della fisica sottrazione.
  • La mancata consegna delle scritture contabili può integrare occultamento quando, alla luce del comportamento complessivo, appaia finalizzata a impedire la ricostruzione della gestione societaria e la tutela dei creditori.
  • La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art. 219, comma 3, l. fall.) va valutata non solo in termini di ammontare nominale del passivo ma in relazione all'effetto delle condotte sulla possibilità della massa creditoria di esercitare azioni revocatorie e altre tutele; importi non esigui o comportamenti che ostacolano tali azioni escludono l'attenuante.
  • Le dichiarazioni formali del responsabile (es. attestazione di conformità del bilancio alle scritture) possono essere utilizzate come elemento indiziario per accertare la disponibilità delle scritture e la loro successiva occultazione.
  • La semplice allegazione che i debiti derivino da gestione precedente o che si siano compiuti tentativi formali di ottenere documenti (es. raccomandate) è insufficiente per escludere il dolo o per ottenere attenuanti; occorre prova concreta della mancanza di responsabilità o dell'inesiguità del danno.

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