Parere n. 1326/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza di sospensione, proposto, con presentazione diretta ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971, dalla “Fondazione Campus Studi Martino” no profit e dall’architetto Giovanni Martino contro il Ministero dell’università e della ricerca, l’Università di Milano Bicocca, l’Accademia di belle arti di Brera ed il Politecnico di Milano per “l’annullamento e/o declaratoria di nullità del decreto 1488/2023 con allegato n.2 che dichiara la non ammissione al cofinanziamento per la costruzione di alloggi per studenti universitari con i fondi del PNRR”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto ministeriale n. 1488 del 6 novembre 2023 e dell’allegato n. 2, recanti la non ammissione al cofinanziamento PNRR per la costruzione di alloggi per studenti universitari
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario, con istanza cautelare, contro il decreto ministeriale che ha dichiarato la non ammissione al cofinanziamento. L’unico motivo dedotto censurava la violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché eccesso di potere per errore di fatto, difetto di istruttoria e di motivazione e disparità di trattamento. Il Ministero ha evidenziato la genericità e l’assenza di una struttura riconoscibile del ricorso, la mancanza di un petitum chiaro, la tardività rispetto al decreto del 6 novembre 2023, la possibile sovrapposizione con controversie già definite e l’omessa notifica ai controinteressati.
Il parere
La Sezione non ha esaminato il merito. Ha ritenuto il ricorso irricevibile per tardività, poiché proposto il 8 gennaio 2026 contro un decreto del 6 novembre 2023, oltre il termine decadenziale di centoventi giorni previsto per il ricorso straordinario. Lo ha inoltre ritenuto manifestamente inammissibile per genericità dei motivi e per omessa notifica ai controinteressati. Il parere conclusivo è quindi nel senso della dichiarazione congiunta di irricevibilità e inammissibilità.
Osservazioni
Tardività del ricorso
Il ricorso straordinario è stato proposto oltre il termine decadenziale di centoventi giorni, essendo diretto contro il decreto ministeriale n. 1488 del 6 novembre 2023 e risultando datato 8 gennaio 2026.
Genericità dei motivi
Il ricorso è manifestamente inammissibile perché i motivi sono generici e non consentono un esame puntuale delle censure rivolte all’atto impugnato.
Omessa notifica ai controinteressati
Il ricorso è inammissibile anche per la mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971
È richiamato quale fondamento della presentazione diretta del ricorso straordinario.
d.P.R. n. 1199/1971
termine decadenziale di centoventi giorni
Il termine di centoventi giorni per proporre il ricorso straordinario decorre rispetto all’atto impugnato; il superamento del termine determina l’irricevibilità.
art. 97 Cost.
È invocato dai ricorrenti come parametro di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, ma la censura non è esaminata nel merito.
art. 3, legge n. 241/1990
È invocato dai ricorrenti in relazione all’obbligo di motivazione, senza esame sostanziale da parte della Sezione per la rilevata tardività e inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica deve essere proposto entro il termine decadenziale di centoventi giorni dall’atto impugnato; la proposizione oltre tale termine comporta l’irricevibilità del gravame.
- La genericità dei motivi, tale da non consentire di individuare con precisione le violazioni denunciate e il rapporto tra censure e atto impugnato, determina l’inammissibilità del ricorso straordinario.
- La mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati comporta l’inammissibilità del ricorso straordinario.
- Quando emergono profili assorbenti di irricevibilità e inammissibilità, il Consiglio di Stato in sede consultiva può definire il ricorso senza esaminarne il merito.
Impugnazione della non ammissione al cofinanziamento PNRR
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una fondazione non profit e da un architetto contro il Ministero dell’università e della ricerca e altri soggetti istituzionali. L’impugnazione era diretta contro il decreto ministeriale n. 1488 del 6 novembre 2023, con allegato n. 2, che aveva dichiarato la non ammissione al cofinanziamento per la costruzione di alloggi destinati a studenti universitari mediante fondi PNRR.
Motivo di ricorso
I ricorrenti hanno dedotto un unico motivo, articolato nella violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché nell’eccesso di potere per errore di fatto, difetto o insufficienza di istruttoria e motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e ingiustificata disparità di trattamento.
Istruttoria ministeriale
A seguito della richiesta di relazione istruttoria, il Ministero ha rappresentato difficoltà nell’individuazione di un ricorso effettivamente esaminabile, lamentando la trasmissione di documentazione voluminosa e non lineare, priva di motivi chiaramente formulati e di un petitum determinato. Ha inoltre segnalato possibili sovrapposizioni con controversie edilizie e con precedenti giudizi relativi a bandi per il cofinanziamento di alloggi universitari, nonché la mancata notifica ai controinteressati.
Il Ministero aveva prospettato, in relazione a ricorsi analoghi, l’inesistenza o la nullità dell’atto introduttivo per carenza degli elementi essenziali, l’inammissibilità per violazione dell’alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale, la violazione del ne bis in idem, la tardività e l’omessa notifica ai controinteressati. Nel merito aveva ritenuto infondate le doglianze.
Valutazioni della Sezione
La Sezione ha ritenuto assorbente la presenza di evidenti profili di irricevibilità e inammissibilità, senza affrontare il merito delle censure.
- Il ricorso, datato 8 gennaio 2026, è stato proposto contro un decreto del 6 novembre 2023, quindi oltre il termine decadenziale di centoventi giorni previsto dal d.P.R. n. 1199/1971.
- I motivi sono stati giudicati manifestamente generici.
- È stata inoltre rilevata l’omessa notifica ai controinteressati.
Conclusione
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile e inammissibile. L’istanza di sospensione non è stata esaminata autonomamente, risultando preclusa dalla definizione del ricorso per ragioni processuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 28 lug 2026Parere n. 181/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 28 lug 2026Parere n. 182/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 28 lug 2026Parere n. 183/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 28 lug 2026Parere n. 184/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 28 lug 2026Parere n. 185/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 28 lug 2026Parere n. 186/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →