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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31006/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2007 emesso ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.P.R. 600/1973, fondato sul possesso di beni ritenuti indicativi di maggiore capacità contributiva. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR dell'Emilia-Romagna, pur rilevando che la prova relativa all'apporto economico della madre del contribuente non era stata adeguatamente dimostrata, ha comunque ritenuto decisivo il concorrente reddito della moglie, destinato alle esigenze familiari e quindi anche alle spese relative ai beni oggetto dell'accertamento, rigettando l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/perplessa o incomprensibile, per violazione dell'art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 111 Cost.; 2) violazione degli artt. 2 e 35, comma 3, d.lgs. 546/1992 e degli artt. 112, 115 e 277 c.p.c., perché la CTR, pur avendo escluso la rilevanza di una delle prove offerte dal contribuente per superare la presunzione, non avrebbe dovuto limitarsi ad annullare integralmente l'atto, ma decidere nel merito la pretesa tributaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la motivazione della CTR integrasse una motivazione apparente o comunque nulla. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che nel processo tributario, quando il giudice accerti l'inidoneità di alcuni elementi posti a base dell'accertamento, deve pronunciare nel merito sulla pretesa fiscale e ricondurla alla corretta misura, nei limiti delle domande di parte, senza limitarsi all'annullamento totale dell'atto per ragioni sostanziali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla CTR dell'Emilia-Romagna, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973

    accertamento notificato ex art. 38 comma 4

    costituisce la base normativa dell'accertamento sintetico fondato su beni indicativi di capacità contributiva.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992

    violazione dell'art.36 comma 2 del D.Lgs. 546/1992

    richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    violazione dell'art.132 c.p.c. comma 2 n.4

    la sua violazione ricorre solo in presenza di mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    violazione eio falsa applicazione de- gli artt. 2 e 35 comma 3 del D.Lgs 546/1992

    richiamato per sostenere che il giudice tributario deve pronunciare sul merito della pretesa e non limitarsi all'eliminazione formale dell'atto.

  • art. 35, comma 3, d.lgs. 546/1992

    violazione eio falsa applicazione de- gli artt. 2 e 35 comma 3 del D.Lgs 546/1992

    invocato a sostegno dell'obbligo del giudice di decidere sul merito dell'accertamento tributario.

  • art. 112 c.p.c.

    violazione ... degli artt. 112, 115 e 277 c.p.c.

    richiamato in relazione al dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda e di non omettere la decisione di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    violazione ... degli artt. 112, 115 e 277 c.p.c.

    richiamato come parametro del corretto governo della decisione sugli elementi di prova.

  • art. 277 c.p.c.

    violazione ... degli artt. 112, 115 e 277 c.p.c.

    richiamato per affermare la necessità di una pronuncia che definisca il merito della controversia.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle ipotesi di violazione del "minimo costituzionale": mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa o incomprensibile.
  • Se il giudice tributario ritiene inattendibili o inidonei alcuni elementi posti a base dell'accertamento, non può limitarsi ad annullare integralmente l'atto per ragioni sostanziali, ma deve decidere nel merito sulla pretesa fiscale e determinarne, con motivata valutazione sostitutiva, la corretta misura.
  • Il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma a una pronuncia di merito sostitutiva sia della dichiarazione del contribuente sia dell'accertamento dell'Ufficio, nei limiti delle domande di parte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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