Sentenza n. 207/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019, avente per oggetto “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”; - dell'Allegato A alla medesima, recante il “Metodo Tariffario Idrico 2020-2023 – MTI- 3”; - ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acea Ato 2 S.p.A. il 15/3/2022: - della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n.639/2021/R/IDR del 30 dicembre 2021, avente per oggetto “Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”; - ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e relativo Allegato A, recanti il metodo tariffario idrico MTI-3, nonché delibera ARERA n. 639/2021/R/IDR del 30 dicembre 2021 sui criteri di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie 2022-2023
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la disciplina tariffaria del servizio idrico integrato approvata da ARERA per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 e, con motivi aggiunti, i criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2022-2023. Prima della decisione di merito, in considerazione dell'evoluzione del quadro fattuale, normativo e giurisprudenziale, la ricorrente ha dichiarato di non poter più conseguire alcuna utilità concreta dalla prosecuzione del giudizio e ha chiesto che fosse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché la stessa ricorrente ha riconosciuto l'assenza di una utilità concreta derivante dalla decisione sull'impugnazione. Il Collegio non ha esaminato nel merito le censure rivolte agli atti tariffari ARERA. Le spese sono state compensate: al momento della proposizione dei ricorsi non era chiaro e univoco l'indirizzo giurisprudenziale sulle questioni controverse, definite solo con la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 16 del 7 novembre 2025; inoltre, le pronunce invocate dall'Amministrazione per sostenere la soccombenza virtuale erano successive alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuta carenza d’interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 84, comma 2, ultima parte, c.p.a.
compensazione delle spese di lite
La particolare incertezza dell'indirizzo giurisprudenziale al momento della proposizione del ricorso, e la sopravvenienza delle pronunce richiamate dall'Amministrazione, giustificano la compensazione delle spese.
Massime di principio
- Quando, prima della decisione di merito, il ricorrente dichiara di non poter più conseguire alcuna utilità concreta dall'impugnazione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La sopravvenuta carenza di interesse può riguardare sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti e impedisce al giudice di esaminare nel merito le censure rivolte agli atti impugnati.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dall'incertezza dell'indirizzo giurisprudenziale esistente al momento della proposizione del ricorso, quando la soluzione delle questioni controverse sia intervenuta soltanto successivamente e le pronunce invocate per sostenere la soccombenza virtuale siano posteriori all'introduzione del giudizio.
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