Cassazione Penale, Sentenza n. 19669/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 03/12/2024 che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di €12.000 ritenuti di provenienza delittuosa per il reato di ricettazione. Il ricorrente, tramite difensore, denunciava violazione di legge (art. 321 c.p.p.) e vizio di motivazione in relazione al fumus commissi delicti, sostenendo che la somma derivava dal prezzo in contanti di una vendita immobiliare effettuata in Georgia e non da illecito
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché basato su un motivo non consentito e privo della specificità richiesta dagli artt. 591, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha richiamato che, sebbene il mero rinvenimento di ingenti somme in contanti e il loro occultamento non siano di per sé sufficienti a fondare il fumus della ricettazione, nel caso di specie il Tribunale del riesame aveva indicato ulteriori elementi indiziari: presenza in casa di numerosi preziosi, varietà di strumenti atti allo scasso, stato di disoccupazione, precedente arresto per furto in abitazione e l'assenza di riscontri probatori alla versione sul pagamento in contanti per la vendita immobiliare. Conseguentemente il giudizio del Tribunale non è risultato viziato nella motivazione e la Cassazione ha respinto il ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. La decisione è stata resa in camera di consiglio per mancata richiesta di trattazione orale
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norme riferita alla motivazione; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa a violazione di legge/mancanza di motivazione perché il Tribunale aveva fornito adeguati indici per il fumus
artt. 610 co. 5 e 611 co. 1-bis e ss. c.p.p.
Norme procedurali richiamate per giustificare la trattazione in camera di consiglio (assenza di richiesta di trattazione orale nei termini)
art. 591, comma 1 e art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Stabilisce i requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato carenza di specificità e motivazione adeguata, dichiarando il ricorso inammissibile
Giurisprudenza citata - Sez. 2, Sent. n. 28587 del 03/07/2024 (Peritore)
Principio secondo cui il mero rinvenimento di somme e il loro occultamento non bastano a provare il fumus della ricettazione senza ulteriori elementi di collegamento con un delitto presupposto
Giurisprudenza citata - Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008
Principio che il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali talmente gravi da rendere incomprensibile la decisione; se il giudice di merito ha indicato elementi indiziari logici la Cassazione non è luogo per rinnovata valutazione di merito
Massime di principio
- In materia di sequestro preventivo, il fumus commissi delicti non può fondarsi unicamente sulla presenza di denaro contante o sul suo occultamento: sono necessari ulteriori elementi indiziari significativi che colleghino la somma a un delitto presupposto
- La presenza congiunta di indizi quali ingenti preziosi, strumenti atti allo scasso, precedenti specifici e la mancanza di riscontri probatori alla giustificazione fornita possono legittimare il sequestro preventivo
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali molto gravi; censure che ri-propongono una rivalutazione dei fatti senza specificità sono inammissibili
- Chi contesta l'origine lecita di somme in contanti deve fornire elementi probatori concreti e riscontri (es. documenti di pagamento, ricevute, dichiarazioni confermate) per rendere credibile la giustificazione ed evitare il mantenimento del sequestro
- Presentare motivi generici o reiterativi già esaminati dal giudice dell'impugnazione cautelare espone il ricorrente al rigetto per inammissibilità e a condanne per spese e sanzioni
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