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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26814/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Vargiu ha impugnato la sentenza del Tribunale di Rimini che lo aveva condannato, tra l'altro, per tentata estorsione e lesioni personali. La Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità, ritenendo che l'atto non si fosse confrontato con la ricostruzione delle ripetute minacce e violenze e non avesse criticato il principio di diritto secondo cui l'idoneità della minaccia va valutata ex ante; inoltre la Corte ha ritenuto che l'appellante non avesse confutato il certificato medico relativo alle lesioni, assumendo invece la sussistenza della legittima difesa. In cassazione la difesa ha contestato la dichiarazione di inammissibilità, sostenendo che l'atto di appello conteneva motivi specifici: chiedeva la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 612 c.p. e il riconoscimento della scriminante della legittima difesa, fondando le deduzioni su elementi testimoniali, sul certificato medico e su precedenti giurisprudenziali.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato che l'atto di appello esprimeva rilievi critici specifici rispetto alle deduzioni di fatto del primo giudice (in particolare sull'idoneità della minaccia e sull'interpretazione del certificato medico, rilevando lesioni al torace compatibili con reazione) e che la Corte d'appello aveva dunque equivocato nel dichiarare l'inammissibilità per genericità. Richiamando la giurisprudenza e la riforma dell'art. 581 c.p.p., la Corte ha affermato che l'inammissibilità per difetto di specificità è configurabile solo quando i motivi non siano affatto enunciati o argomentati, non quando siano ritenuti infondati. Ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per il giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen., lett. c)

    Regola i requisiti di specificità dei motivi di impugnazione; la Corte ha richiamato il principio secondo cui, dopo la riforma, l'inammissibilità può essere dichiarata solo se i motivi mancano di qualsiasi specificità o argomentazione, non quando siano soltanto infondati.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nell'ambito dei vizi formali e dei contenuti dell'atto di appello; interpretata come parte del quadro che disciplina la necessità di enunciazione e argomentazione dei motivi d'appello.

  • art. 592 cod. proc. pen.

    Collegata alle regole sulle impugnazioni e sui loro contenuti; richiamata nel contesto della valutazione della specificità delle doglianze dell'appellante.

  • art. 612 cod. pen.

    Norma sostanziale invocata dall'appellante per la riqualificazione del fatto (tentata estorsione -> diversa qualificazione). La Corte di cassazione ha ritenuto che la richiesta di riqualificazione fosse parte delle deduzioni specifiche contenute nell'appello.

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103

    Riforma dell'art. 581 c.p.p.; la Corte ha applicato il principio secondo cui la modifica impedisce di dichiarare inammissibile l'appello quando i motivi sono soltanto infondati, limitando l'inammissibilità ai soli casi di mancanza di specificità totale.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Giurisprudenza richiamata per il principio della proporzionalità dell'onere di specificità: l'obbligo di specificare i motivi d'appello è proporzionale alla specificità della motivazione del provvedimento impugnato.

  • Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021 (Oddo)

    Precedente citato per il principio che il giudice di appello non può dichiarare inammissibile l'impugnazione quando i motivi sono solo ritenuti infondati; in tali casi deve invece decidere nel merito.

Massime di principio

  • L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è configurabile solo quando i motivi non siano affatto enunciati o non siano in alcun modo argomentati; motivi dettagliati anche se infondati non giustificano l'inammissibilità.
  • L'onere di specificità dell'impugnante è proporzionale alla specificità della motivazione del provvedimento impugnato: più articolata è la motivazione di primo grado, più precisa deve essere la censura d'appello.
  • Quando l'appello contesta valutazioni di fatto basate su elementi probatori (es. certificati medici, dichiarazioni testimoniali), è sufficiente che l'appellante individui e argomenti in modo chiaro i punti di dissenso e l'alternativa probatoria proposta.
  • In tema di tentata estorsione, l'idoneità della minaccia va valutata ex ante e il ricorso deve poter criticare espressamente tale valutazione se intende confutarla.
  • Il giudice d'appello, prima di dichiarare inammissibile l'impugnazione per genericità, deve accertare se i motivi siano realmente mancanti di contenuto argomentativo e non semplicemente ritenuti infondati.
  • Se il giudice di legittimità riscontra erronea dichiarazione di inammissibilità, può annullare l'ordinanza e disporre la trasmissione degli atti al giudice territoriale per la valutazione nel merito.

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