Cassazione Penale, Sentenza n. 25176/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva respinto il reclamo avverso il decreto ministeriale di proroga, per due anni, del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., adottato nei confronti di un internato sottoposto alla misura di sicurezza dell'assegnazione a casa di lavoro (scadenza 5/1/2020). La questione è stata esaminata alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 197/2021 relativa alla compatibilità dei commi 2 e 2-quater dell'art. 41-bis con i principi costituzionali e convenzionali e, in particolare, sul punto se agli internati debbano essere applicate tutte le misure ivi previste o solo quelle concretamente necessarie e proporzionate, garantendo comunque la finalità risocializzante e la possibilità di svolgere attività lavorativa intra moenia.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha riesaminato l'ordinanza alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale (sent. n. 197/2021) e ha ritenuto che, pur restando gli internati esclusi dall'accesso alla semilibertà e alle licenze sperimentali, devono essere loro garantite, nei limiti del possibile e compatibilmente con le restrizioni necessarie, possibilità di socialità e di svolgere attività lavorativa. Dal provvedimento impugnato risultava che il NOBIS aveva svolto attività lavorative (presso la serra come ortolano e poi mansioni di pulizia e distribuzione pasti nella sezione), sicché la finalità risocializzante era sostanzialmente preservata: conseguentemente il ricorso è infondato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento penitenziario
Le misure previste non sono automaticamente e integralmente applicabili agli internati; per gli internati devono essere adottate solo le restrizioni effettivamente necessarie, proporzionate e congrue alle esigenze di ordine e sicurezza, compatibilmente con la finalità risocializzante e garantendo, ove possibile, la possibilità di lavoro intra moenia.
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
art. 41-bis (richiamata nella pronuncia)
Quadro normativo di riferimento per il regime differenziato; la Corte costituzionale interpreta le sue disposizioni in chiave di bilanciamento tra esigenze di sicurezza e tutela della dignità e risocializzazione dell'internato.
Legge 15 luglio 2009, n. 94
art. 2, comma 25, lettera f)
Norma che ha modificato l'art. 41-bis; la Corte costituzionale ha valutato la compatibilità costituzionale delle modifiche introdotte, confermando la liceità del regime purché modulato secondo criteri di proporzionalità per gli internati.
Costituzione della Repubblica Italiana
artt. 3, 25, 27, 111, 117
Gli artt. 3 e 27 (comma 3) impongono che le restrizioni siano proporzionate e non compromettano la finalità rieducativa; l'art. 117 è rilevante in relazione ai vincoli convenzionali (CEDU). Le questioni riferite all'art. 111 sono state dichiarate inammissibili.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Richiamata nella verifica di compatibilità tra disciplina interna e obblighi convenzionali; la Corte costituzionale ha valutato la normativa in rapporto ai diritti garantiti dalla CEDU.
Protocollo n. 7 alla CEDU
art. 4 (richiamato nella questione)
La Corte ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità con riguardo a tale disposizione, senza rilevare conflitto operativo con la normativa oggetto.
Sentenza Corte costituzionale n. 197/2021
Fornisce l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 41-bis commi 2 e 2-quater: gli internati devono subire solo le restrizioni necessarie e proporzionate, preservando la finalità risocializzante e, per gli internati assegnati a casa di lavoro, garantendo compatibilità tra restrizioni e possibilità di svolgere attività lavorativa intra moenia.
Massime di principio
- Per gli internati sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis le misure restrittive devono essere applicate in modo selettivo: solo quelle concretamente necessarie e proporzionate alla situazione personale e alle esigenze di ordine e sicurezza.
- La finalità risocializzante dell'esecuzione (anche nel caso di internati) non può essere completamente sacrificata dalle misure di sicurezza: occorre adattare le restrizioni e, dove possibile, l'organizzazione del lavoro alla limitazione della socialità e della mobilità intra moenia.
- Gli internati in regime differenziale restano esclusi dall'accesso a semilibertà e licenze sperimentali (assenze dalla struttura), ma devono essere garantite attività lavorative compatibili con gli spazi e le possibilità di movimento nella sezione.
- Il giudice che valuta la legittimità della proroga o dell'applicazione del 41-bis deve verificare, caso per caso, se dal provvedimento risultino attività lavorative o misure che preservino la funzione rieducativa; la presenza di opportunità di lavoro intra moenia può giustificare la conferma del regime.
- La modulazione delle misure ex art. 41-bis richiede un bilanciamento documentato tra esigenze di sicurezza pubblica e diritti fondamentali; la decisione deve essere supportata da elementi probatori concreti (es. relazioni dell'amministrazione penitenziaria) che attestino la compatibilità con la finalità risocializzante.
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