Sentenza del 29/03/2017 n. 8044 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano, che aveva annullato integralmente l'accertamento sintetico relativo all'anno 2002. L'accertamento, fondato sul redditometro, rilevava una marcata sproporzione tra i redditi dichiarati e il tenore di vita familiare. Il contribuente aveva giustificato le spese sostenendo di aver utilizzato somme derivanti dallo smobilizzo di investimenti, già assoggettate a ritenuta alla fonte. L'Agenzia ha contestato che la mera disponibilità di tali somme fosse sufficiente, in assenza della prova concreta che proprio quelle risorse fossero state effettivamente utilizzate per sostenere le spese e il tenore di vita contestati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la Commissione Tributaria Regionale avesse erroneamente considerato sufficiente la prova dell'esistenza e dello smobilizzo degli investimenti. Per superare la presunzione derivante dal redditometro, il contribuente deve dimostrare non solo la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, ma anche la loro entità, la durata del possesso e, sulla base di elementi concreti e sintomatici, il loro effettivo impiego per sostenere le spese contestate. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6
La prova documentale contraria ammessa dalla citata norma non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso.
Nel giudizio di accertamento sintetico o redditometrico, la disponibilità di risorse finanziarie non è di per sé sufficiente a vincere la presunzione legale. Il contribuente deve fornire elementi documentali e circostanziali idonei a collegare concretamente quelle risorse alle spese o agli incrementi patrimoniali contestati.
D.M. Finanze 10 settembre 1992 e tabella allegata
Il decreto e la relativa tabella individuano parametri e coefficienti utilizzabili per la determinazione sintetica del reddito sulla base dei beni e delle spese indicativi della capacità contributiva.
Codice civile, artt. 2697 e 2728
Sono richiamati in relazione all'onere della prova e agli effetti delle presunzioni legali. Una volta operante la presunzione derivante dall'accertamento sintetico, il contribuente deve fornire una prova contraria concreta e specifica.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Le disposizioni disciplinano, rispettivamente, il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e quello per vizio della motivazione su un fatto decisivo e controverso.
Massime di principio
- In un accertamento basato sul redditometro, la presunzione dell'Ufficio non si supera dimostrando soltanto di aver posseduto risparmi, investimenti, redditi esenti o somme tassate alla fonte.
- È necessario documentare il collegamento effettivo tra le somme disponibili e le spese o gli incrementi patrimoniali contestati, attraverso elementi come estratti conto, date dei disinvestimenti, importi, movimenti finanziari e cronologia dei pagamenti.
- L'entità delle somme e la durata della loro disponibilità sono elementi rilevanti: risorse modeste o possedute per un periodo incompatibile con le spese contestate possono non essere considerate una spiegazione sufficiente.
- La prova contraria può risultare anche da elementi indiziari e sintomatici, ma deve essere specifica, coerente e riferibile al periodo oggetto dell'accertamento.
- La mera coincidenza temporale tra la disponibilità di investimenti e un elevato tenore di vita non dimostra automaticamente che quegli investimenti siano stati utilizzati per finanziare le spese rilevate.
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