Cassazione Penale, Sentenza n. 43170/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, aveva applicato a Roberto Nese la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di riciclaggio. Il difensore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento della consapevolezza dell'origine delittuosa del denaro (art. 273 c.p.p.) e contestava la sussistenza delle esigenze cautelari perché l'attività illecita sarebbe stata di breve durata, non vi sarebbero state ulteriori condotte nel tempo e andavano considerate le condizioni di salute del ricorrente (art. 274 c.p.p.).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi generici e non confrontati con la motivazione articolata dei provvedimenti di merito, che avevano evidenziato un meccanismo criminale complesso e stabile implicante la consapevolezza dell'origine illecita delle somme, nonché gravi indizi di pericolo di recidiva (assenza di attività lecita e non occasionalità delle condotte). La misura degli arresti domiciliari è considerata compatibile con le esigenze di salute prospettate. Conseguentemente è disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con gli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla contestata violazione di legge e al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non idoneo a confutare la motivazione dei giudici di merito sull'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza illecita).
art. 274 cod. proc. pen.
Invocato in relazione ai profili motivazionali riguardanti le esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto infondato il motivo, avendo i giudici di merito motivato adeguatamente il pericolo di recidiva e la compatibilità della misura con le esigenze di salute.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato come conseguenza dell'inammissibilità del ricorso: obbligo di condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020
Richiamato per la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; norma che consente lo svolgimento del procedimento in forma scritta nelle ipotesi previste.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Prescrive gli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia, richiamato per l'esecuzione delle disposizioni consequenziali alla sentenza.
Massime di principio
- Un motivo di cassazione relativo alla carenza di motivazione sull'elemento soggettivo deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con le ragioni dei provvedimenti di merito; argomentazioni generiche sono spesso inammissibili.
- In appello del pubblico ministero contro il rigetto di una misura cautelare, la cognizione del tribunale per il riesame è 'piena': deve valutare compiutamente tutti gli elementi a fondamento della gravità indiziaria.
- La rappresentazione di un meccanismo criminoso complesso e stabile può essere ritenuta indice della consapevolezza dell'origine illecita dei proventi e rafforzare la gravità degli indizi.
- La valutazione delle esigenze cautelari tiene conto della continuità e non occasionalità delle condotte, dell'assenza di attività lecite e della concreta prognosi di rischio di recidiva: periodi brevi di attività illecita non escludono necessariamente il pericolo di reiterazione.
- Le condizioni di salute del prevenuto non escludono automaticamente l'applicazione di misure degli arresti domiciliari; occorre dimostrare l'effettiva incompatibilità tra misura e necessità terapeutiche.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende.
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