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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43170/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, aveva applicato a Roberto Nese la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di riciclaggio. Il difensore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento della consapevolezza dell'origine delittuosa del denaro (art. 273 c.p.p.) e contestava la sussistenza delle esigenze cautelari perché l'attività illecita sarebbe stata di breve durata, non vi sarebbero state ulteriori condotte nel tempo e andavano considerate le condizioni di salute del ricorrente (art. 274 c.p.p.).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi generici e non confrontati con la motivazione articolata dei provvedimenti di merito, che avevano evidenziato un meccanismo criminale complesso e stabile implicante la consapevolezza dell'origine illecita delle somme, nonché gravi indizi di pericolo di recidiva (assenza di attività lecita e non occasionalità delle condotte). La misura degli arresti domiciliari è considerata compatibile con le esigenze di salute prospettate. Conseguentemente è disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con gli adempimenti di cancelleria previsti.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla contestata violazione di legge e al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non idoneo a confutare la motivazione dei giudici di merito sull'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza illecita).

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Invocato in relazione ai profili motivazionali riguardanti le esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto infondato il motivo, avendo i giudici di merito motivato adeguatamente il pericolo di recidiva e la compatibilità della misura con le esigenze di salute.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato come conseguenza dell'inammissibilità del ricorso: obbligo di condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020

    Richiamato per la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; norma che consente lo svolgimento del procedimento in forma scritta nelle ipotesi previste.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Prescrive gli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia, richiamato per l'esecuzione delle disposizioni consequenziali alla sentenza.

Massime di principio

  • Un motivo di cassazione relativo alla carenza di motivazione sull'elemento soggettivo deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con le ragioni dei provvedimenti di merito; argomentazioni generiche sono spesso inammissibili.
  • In appello del pubblico ministero contro il rigetto di una misura cautelare, la cognizione del tribunale per il riesame è 'piena': deve valutare compiutamente tutti gli elementi a fondamento della gravità indiziaria.
  • La rappresentazione di un meccanismo criminoso complesso e stabile può essere ritenuta indice della consapevolezza dell'origine illecita dei proventi e rafforzare la gravità degli indizi.
  • La valutazione delle esigenze cautelari tiene conto della continuità e non occasionalità delle condotte, dell'assenza di attività lecite e della concreta prognosi di rischio di recidiva: periodi brevi di attività illecita non escludono necessariamente il pericolo di reiterazione.
  • Le condizioni di salute del prevenuto non escludono automaticamente l'applicazione di misure degli arresti domiciliari; occorre dimostrare l'effettiva incompatibilità tra misura e necessità terapeutiche.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende.

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