Sentenza n. 6124/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia che aveva dichiarato irricevibile il ricorso contro la graduatoria concorsuale e inammissibili i motivi aggiunti contro i successivi scorrimenti e proroghe dell'incarico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda una procedura concorsuale, per titoli e colloquio, indetta per il conferimento di incarichi annuali di dirigente medico. L'appellante, partecipante per la disciplina di dermatologia e collocata al quinto posto con 19,79 punti, aveva contestato la graduatoria sostenendo che, per titoli e pubblicazioni, le spettasse un punteggio complessivo di 28,59 punti, superiore a quello della seconda classificata, pari a 25,43 punti. Il ricorso principale, notificato il 6 settembre 2021, era diretto anche contro il conferimento dell'incarico alla seconda classificata, disposto dopo le dimissioni del primo classificato. Con i motivi aggiunti erano state impugnate le successive proroghe dell'incarico e la delibera di proroga dei contratti dirigenziali fino a trentasei mesi, deducendo l'invalidità derivata dalla graduatoria. Il TAR aveva ritenuto tardiva l'impugnazione della graduatoria, approvata il 28 novembre 2019, e conseguentemente inammissibili le censure rivolte agli atti successivi. In appello è stata dedotta la violazione degli artt. 29 e 39 c.p.a., in relazione all'art. 100 c.p.c., nonché erroneità, illogicità e lacunosità della motivazione. L'appellante ha sostenuto che l'interesse a ricorrere sarebbe sorto soltanto con lo scorrimento della graduatoria, poiché quest'ultimo dipenderebbe da scelte discrezionali e da eventi non prevedibili dell'amministrazione, e che imporre l'impugnazione immediata della graduatoria determinerebbe una duplicazione di ricorsi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto sufficientemente chiara ed esaustiva la motivazione del primo giudice, secondo cui il candidato ha interesse a contestare la graduatoria sin dalla sua approvazione, anche quando miri soltanto a ottenere un miglioramento della posizione, in vista di un eventuale scorrimento. L'interesse a contestare gli esiti della procedura valutativa è quindi sorto con l'approvazione della graduatoria e non con il successivo scorrimento. L'avviso pubblico prevedeva inoltre che gli incarichi fossero conferiti secondo l'ordine della graduatoria, rendendo già attuale la possibilità di conferimento a candidati non primi classificati qualora il conferimento al primo graduato fosse divenuto impossibile. Con l'approvazione della graduatoria si cristallizzano le posizioni di tutti i partecipanti, compresi gli idonei collocati in posizione non utile. Se la graduatoria diviene inoppugnabile, tali posizioni non possono essere rimesse in discussione mediante l'impugnazione dei successivi scorrimenti. La circostanza che gli scorrimenti siano futuri e incerti non differisce il termine per impugnare la graduatoria, poiché esigenze di certezza delle situazioni giuridiche impongono la contestazione tempestiva delle posizioni ivi definite. La tardività della domanda principale comporta l'inammissibilità delle domande rivolte contro gli atti successivi per vizi derivati dalla graduatoria. Le ulteriori censure riproposte in appello non sono state esaminate, poiché la conferma della tardività dell'impugnazione della graduatoria era assorbente. Spese del grado compensate.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
Il termine decadenziale per l'azione di annullamento decorre, nel caso esaminato, dalla conoscenza dell'atto lesivo costituito dalla graduatoria, rispetto alla quale l'interesse a ricorrere è già attuale.
art. 39 c.p.a.
Richiamato dall'appellante in relazione alle regole processuali applicabili, senza che il Consiglio di Stato ravvisi una violazione idonea a modificare la decisione.
art. 100 c.p.c.
Richiamato dall'appellante con riguardo all'interesse ad agire; il giudice ritiene sussistente l'interesse del candidato a impugnare immediatamente la graduatoria, anche in vista di un possibile futuro scorrimento.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, il candidato collocato in posizione non utile ha un interesse concreto e attuale a impugnare la graduatoria sin dalla sua approvazione, anche quando persegua soltanto il miglioramento della propria posizione in vista di un eventuale scorrimento.
- Il successivo scorrimento della graduatoria non fa sorgere per la prima volta l'interesse a contestare i punteggi o la posizione dei candidati, se tale interesse era già attuale al momento dell'approvazione della graduatoria.
- L'incertezza sull'an e sul quando di un futuro scorrimento non sospende né differisce il termine decadenziale per impugnare la graduatoria, poiché le posizioni dei partecipanti si cristallizzano con la sua approvazione.
- Una graduatoria divenuta inoppugnabile non può essere contestata indirettamente mediante l'impugnazione di un successivo provvedimento di scorrimento, deducendo vizi propri della graduatoria ormai non più impugnabile.
- L'inammissibilità o irricevibilità della domanda di annullamento della graduatoria rende inammissibili, per invalidità derivata, le domande rivolte contro successivi atti di conferimento o proroga che presuppongano la medesima graduatoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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