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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11487/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 625-bis c.p.p. denunciando plurimi presunti errori di fatto nella sentenza della Corte (Sez.1, n.10392 del 10/03/2022). Le censure principali: nullità del decreto di citazione in appello per l'applicazione del rito camerale anziché della pubblica udienza (ritenendo illegittimo l'uso del rito cartolare anche dinanzi alla Corte d'assise d'appello); violazione dell'art. 23-bis del d.l. n.149/2020; violazione degli artt. 3, 6 e 7 CEDU e dell'art. 27 Cost. per presunta illegittimità della pena (ergastolo), mancata corretta valutazione del vizio di mente dell'imputato (sulla base di certificazioni mediche) e mancata esclusione della premeditazione per assenza di un apprezzabile intervallo temporale; censura generale sulla motivazione della Corte che si sarebbe limitata a conformarsi alle argomentazioni della Corte d'assise d'appello.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. sia rivolto unicamente a errori di fatto di natura percettiva, decisivi per il risultato, e non a interpretazioni giuridiche o a valutazioni probatorie/evidenziali. La presunta errata percezione circa le modalità del giudizio di primo grado è stata valutata non decisiva e manifestamente infondata: il giudizio di primo grado si era svolto con rito abbreviato (artt. 438 e ss. c.p.p.) e fu applicata la diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.; inoltre la questione sulla fissazione del procedimento con rito camerale era preclusa per mancata tempestiva eccezione ai sensi dell'art. 23-bis. Le altre censure (applicabilità dell'art. 23-bis, legittimità della sanzione, vizio di mente, premeditazione, supposto vizio di motivazione) attengono a valutazioni giuridiche e probatorie estranee al rimedio dell'art. 625-bis e pertanto non utilizzabili per ottenere il rimedio richiesto. La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale segnalata sull'art. 22 c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. Nulla è stato liquidato alla parte civile per tardività e per mancato apporto utile alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    art. 625-bis cod. proc. pen.

    Rimedio limitato agli errori di fatto di natura percettiva che abbiano effettivamente influenzato la decisione; non è applicabile ad errori interpretativi di diritto o a valutazioni probatorie non decisive.

  • art. 23-bis del decreto-legge n. 149/2020

    art. 23-bis del decreto-legge n. 149 del 2020

    Si applica anche ai giudizi di secondo grado in termini di modalità di impugnazione e memorie; la mancata tempestiva eccezione rende preclusa la questione sulla fissazione del procedimento con rito camerale.

  • artt. 438 e ss. cod. proc. pen.

    artt. 438 e seguenti cod. proc. pen.

    Norme del rito abbreviato applicate al giudizio di primo grado; la Corte ha accertato che il processo si è svolto secondo queste norme.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Prevede la diminuzione di pena per il rito abbreviato; la Corte ha rilevato che tale diminuzione è stata applicata in primo grado.

  • artt. 3, 6 e 7 CEDU

    Richiamati dal ricorrente per presunte violazioni, ma le doglianze erano riconducibili a valutazioni di merito e probatorie non sindacabili con il rimedio di cui all'art. 625-bis.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla pena; la Corte ha ritenuto la questione attinente al merito e non configurabile come errore percettivo decisivo ai fini dell'art. 625-bis.

  • art. 22 cod. pen.

    La Corte ha definito manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa a tale norma sollevata dal ricorrente.

Massime di principio

  • Il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. è strettamente circoscritto agli errori di fatto percettivi e decisivi: non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o apprezzamenti probatori.
  • Le questioni sulla regolarità della celebrazione del giudizio (es. rito camerale vs pubblica udienza) devono essere eccepite tempestivamente secondo le norme emergenziali e procedurali (es. art. 23-bis); la mancata eccezione preclude il sindacato successivo.
  • Le valutazioni sulla responsabilità penale (vizio di mente, premeditazione, concorso di circostanze aggravanti) rientrano nella valutazione di merito e non possono essere trasformate in 'errori di fatto' ai fini dell'art. 625-bis senza dimostrare una palese e decisiva svista percettiva.
  • Le questioni di legittimità costituzionale o di interpretazione normativa richiedono autonoma e solida trattazione: se manifestamente infondate, saranno respinte e non giustificano l'uso del rimedio per errore di fatto.
  • Le parti civili che depositano memorie tardive o che non apportano contributo sostanziale alla decisione possono rimanere escluse da ogni liquidazione spese e non ottenere ristoro.

Testo integrale

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