Salta al contenuto
Parere

Parere n. 1445/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal signor Saimon Cavalieri D’oro, in proprio e in qualità di l.r.p.t. dell’impresa individuale, contro la Regione Emilia Romagna nonché contro la Ditta Cavalieri Giampietro, per l’annullamento, in via principale: - della determinazione del Responsabile del Servizio Attività Faunistico-venatorie e pesca della Regione Emilia Emilia-Romagna n. 19291 del 12.10.2022 […], pubblicata sul BUR n. 311 del 21.10.2022, avente ad oggetto “FEAM(P) 2014/2020 Regolamento (UE) n. 508/2014-misura 2.55 par. 1 lett. b) “misure sanitarie” 2021-approvazione graduatoria e contestuale concessione dei contributi, impegni di spesa e accertamento entrate”; - della nota prot.14.03.2022.0259786.U della Regione Emilia Emilia-Romagna avente ad oggetto: FEAMP 2014-2020-Misura 2.55 para 1 lett. b) “Misure sanitarie” Avviso pubblico – annualità 2021, Domanda 391/MSCOV/21-Comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, e in via subordinata: - dell’avviso pubblico FEAMP 2014/2020-Misura 2.55. par.1 lett.b) “Misure sanitarie” Compensazione emergenza COVID-19-annualità-2021, pubblicato in data 11.11.2021 dalla Regione Emilia Romagna; - della deliberazione della Giunta Regionale n. 1791 del 02.11.2021 di approvazione dell’avviso pubblico FEAMP 2014/2020-Misura 2.55 par. 1 lett. b) “Misure sanitarie” Compensazione emergenza COVID-19- annualità 2021; - di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato presupposto, e/o conseguente, anche infra procedimentale, e comunque connesso a quelli impugnati.

Giustizia amministrativa202401415

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’esclusione da una procedura FEAMP 2014/2020 – Misura 2.55, relativa alla concessione di contributi compensativi per l’emergenza COVID-19 nel settore dell’acquacoltura.

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato la determinazione regionale che aveva approvato la graduatoria dei beneficiari ed escluso la sua domanda di contributo, nonché il preavviso di rigetto e, in via subordinata, l’avviso pubblico e la deliberazione regionale che lo aveva approvato. L’esclusione era stata motivata dal fatto che la visura camerale riportava, quale attività esercitata, la pesca con raccolta di vongole veraci in acque interne, codice ATECO 03.11, anziché l’attività di acquacoltura richiesta dall’avviso, codice ATECO 03.21.00. La ricorrente ha dedotto: l’illegittima prevalenza attribuita al dato formale della visura camerale rispetto all’attività economica concretamente esercitata e alla documentazione fiscale prodotta; la violazione degli artt. 6 e 10-bis della legge n. 241/1990, per mancato effettivo contraddittorio e omesso soccorso istruttorio; l’irragionevolezza dell’avviso nella parte in cui avrebbe imposto una verifica fondata esclusivamente sulla visura camerale. L’Amministrazione ha sostenuto il carattere vincolante della lex specialis, l’insufficienza dei dati fiscali a dimostrare il requisito amministrativo e l’impossibilità di utilizzare il soccorso istruttorio per acquisire successivamente un requisito sostanziale.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento. Ha affermato che il codice ATECO e la classificazione camerale, pur previsti dall’avviso quale elemento del requisito di ammissibilità, svolgono una funzione ricognitiva e statistica e non certificano, da soli, l’attività concretamente esercitata dall’impresa. L’Amministrazione avrebbe dovuto effettuare una valutazione complessiva della visura e degli ulteriori documenti acquisiti, inclusa la classificazione dichiarata ai fini IVA e la documentazione fiscale, per verificare la sussistenza sostanziale del requisito. È stata inoltre ritenuta fondata la censura relativa al mancato soccorso istruttorio, poiché la documentazione evidenziava un’obiettiva incertezza interpretativa e incongruenze che avrebbero dovuto essere chiarite mediante un’istruttoria integrativa, senza alterare il contenuto sostanziale della domanda. Il Consiglio ha infine rilevato che dagli atti risultava l’effettivo svolgimento dell’attività di acquacoltura già al momento della domanda e che l’esclusione era fondata su una ricostruzione incompleta ed eccessivamente formalistica dei fatti. Il parere è pertanto favorevole all’accoglimento del ricorso straordinario.

Osservazioni

Primo motivo – Valutazione del codice ATECO e della visura camerale

L’Amministrazione non può attribuire alla mera classificazione camerale un valore certificativo dell’attività effettivamente svolta. Il codice ATECO ha funzione prevalentemente ricognitiva e statistica e deve essere valutato insieme agli ulteriori elementi documentali, al fine di accertare in concreto il possesso del requisito sostanziale richiesto dall’avviso.

Secondo motivo – Soccorso istruttorio e contraddittorio procedimentale

In presenza di documentazione già prodotta che evidenzi incongruenze o un’obiettiva incertezza sulla sussistenza del requisito, l’Amministrazione deve attivare il soccorso istruttorio per chiarire o integrare gli elementi documentali, senza consentire l’acquisizione tardiva di un requisito sostanziale. La celerità della procedura non esclude l’obbligo di un’istruttoria completa e rispettosa dei principi di leale collaborazione, proporzionalità e ragionevolezza.

Terzo motivo – Eccesso di formalismo nell’esclusione

L’esclusione è illegittima quando si fonda esclusivamente sulla qualificazione formale risultante dalla visura camerale, nonostante gli elementi complessivi del procedimento dimostrino che l’impresa svolgeva già al momento della domanda l’attività richiesta dall’avviso. Deve essere privilegiata la realtà sostanziale rispetto alla mera qualificazione formale.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto assicura il contraddittorio procedimentale, ma le osservazioni dell’interessato devono essere effettivamente valutate e, quando evidenziano incongruenze documentali, possono rendere necessario un approfondimento istruttorio.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    La disposizione è richiamata in relazione ai poteri e ai doveri del responsabile del procedimento nell’acquisizione e nella valutazione degli elementi necessari alla decisione.

  • Avviso pubblico FEAMP 2014/2020 – Misura 2.55, paragrafo 5

    L’avviso richiedeva che l’impresa operasse nel settore dell’acquacoltura in via esclusiva o prevalente e prevedeva che tale requisito risultasse dalla visura camerale aggiornata al momento della domanda. Tale previsione non autorizzava tuttavia l’Amministrazione a sostituire l’accertamento dell’attività concreta con la sola classificazione formale.

  • Regolamento (UE) n. 508/2014, misura 2.55, paragrafo 1, lettera b)

    Costituisce il quadro europeo della misura di compensazione sanitaria e di sostegno considerata nella procedura regionale FEAMP.

Massime di principio

  • Il codice ATECO e la classificazione risultante dalla visura camerale hanno, di regola, funzione ricognitiva e statistica e non certificano da soli l’attività concretamente esercitata dall’impresa; l’Amministrazione deve quindi procedere a una valutazione complessiva della documentazione disponibile.
  • Anche quando la lex specialis richiede la risultanza di uno specifico codice o requisito dalla visura camerale, tale previsione non consente di ignorare elementi documentali convergenti che dimostrino la sussistenza sostanziale del requisito richiesto.
  • Il soccorso istruttorio è doveroso quando occorra chiarire o integrare elementi documentali già prodotti e la relativa esigenza derivi da un’obiettiva incertezza non imputabile al concorrente, purché non si trasformi nell’acquisizione tardiva di un requisito sostanziale mancante.
  • La celerità di una procedura di concessione di contributi non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di svolgere un’istruttoria completa, ragionevole e conforme ai principi di leale collaborazione e proporzionalità.
  • L’esclusione da una procedura selettiva è illegittima quando si fonda su una ricostruzione meramente formalistica e incompleta, nonostante gli elementi acquisiti dimostrino che il requisito sostanziale era posseduto al momento della domanda.

Esclusione da un contributo FEAMP per attività di acquacoltura

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un’impresa individuale contro la Regione Emilia-Romagna, in relazione all’esclusione da una procedura di concessione di contributi FEAMP 2014/2020 – Misura 2.55, destinata a compensare le perdite subite dagli operatori dell’acquacoltura durante l’emergenza COVID-19.

Premesse e svolgimento della procedura

La Regione aveva approvato un avviso pubblico che ammetteva al contributo le imprese operanti nel settore dell’acquacoltura in via esclusiva o prevalente. L’avviso richiedeva che tale requisito risultasse dalla visura camerale aggiornata al momento della presentazione della domanda.

L’impresa ricorrente aveva presentato domanda allegando documentazione fiscale relativa alla perdita di fatturato. Nel corso dell’istruttoria, la Regione aveva rilevato che la visura camerale riportava come attività esercitata la pesca con raccolta di vongole veraci in acque interne, codice ATECO 03.11, mentre nella classificazione dichiarata ai fini IVA risultava il codice ATECO 03.21.00, corrispondente all’acquacoltura in acque marine, salmastre o lagunari e ai relativi servizi connessi.

Dopo il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, l’impresa aveva prodotto osservazioni e documentazione fiscale per dimostrare lo svolgimento prevalente dell’attività di acquacoltura. La Regione aveva tuttavia confermato l’esclusione, inserendo la domanda tra quelle irricevibili o non ammissibili nella graduatoria approvata con determinazione n. 19291 del 12 ottobre 2022.

Motivi del ricorso

La ricorrente ha contestato:

  • l’eccesso di potere, il travisamento dei fatti, l’illogicità e l’insufficienza dell’istruttoria, per avere la Regione privilegiato il dato formale della visura camerale rispetto alla documentazione comprovante l’attività effettivamente svolta;
  • la violazione degli artt. 6 e 10-bis della legge n. 241/1990, per mancato effettivo contraddittorio e omessa attivazione del soccorso istruttorio;
  • l’irragionevolezza dell’avviso pubblico, nella parte in cui avrebbe imposto di ricavare il requisito esclusivamente dalla visura camerale.

Valutazione del codice ATECO e della visura camerale

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la visura camerale e il codice ATECO non possano essere considerati, da soli, certificativi dell’attività concretamente esercitata dall’impresa.

Richiamando la giurisprudenza della Sezione V, in particolare le sentenze 1° giugno 2021, n. 4203, 25 settembre 2019, n. 6431, e 25 luglio 2019, n. 5257, il parere ha affermato che i codici ATECO svolgono prevalentemente una funzione ricognitiva e statistica. Essi possono costituire un primo elemento di selezione, ma non sono sufficienti a dimostrare autonomamente il possesso dei requisiti sostanziali richiesti da un bando o da un avviso pubblico.

L’Amministrazione avrebbe quindi dovuto esaminare complessivamente la visura camerale, la classificazione dichiarata ai fini IVA e la documentazione fiscale e contabile prodotta, verificando la coerenza sostanziale degli elementi disponibili con l’attività di acquacoltura richiesta dalla misura.

Soccorso istruttorio e partecipazione procedimentale

È stata ritenuta fondata anche la censura relativa al mancato soccorso istruttorio. La documentazione agli atti evidenziava infatti un’obiettiva incertezza interpretativa, derivante dalla divergenza tra l’attività indicata nella visura camerale e quella risultante dalla classificazione ai fini IVA.

In tale situazione, l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare un approfondimento istruttorio per chiarire l’attività realmente esercitata, senza alterare il contenuto sostanziale della domanda. Il soccorso istruttorio è infatti utilizzabile per chiarire o integrare elementi documentali già prodotti, mentre non può servire a consentire l’acquisizione tardiva di un requisito sostanziale del tutto mancante.

Il Consiglio di Stato ha inoltre escluso che la natura accelerata della procedura potesse giustificare l’omissione del soccorso istruttorio, richiamando i principi di leale collaborazione, buona fede, favor partecipationis, proporzionalità e ragionevolezza. È stato richiamato, sul punto, anche il precedente Cons. Stato, Sez. III, 4 giugno 2024, n. 5016.

Accertamento sostanziale del requisito

Il parere ha rilevato che dagli atti risultava che la ricorrente svolgeva l’attività di acquacoltura già al momento della presentazione della domanda. Tale circostanza emergeva dalla documentazione allegata all’istanza e dagli ulteriori elementi acquisiti durante il procedimento.

L’esclusione era pertanto fondata su una ricostruzione incompleta ed eccessivamente formalistica dei presupposti di fatto. La Regione aveva omesso di valorizzare elementi sostanziali idonei a dimostrare il possesso del requisito previsto dall’avviso, attribuendo alla visura camerale una portata esclusiva che essa non poteva avere.

Conclusioni

La Sezione Prima ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere accolto. Il principio centrale è che il rispetto della lex specialis non impone un’applicazione irragionevolmente formalistica dei dati camerali: quando la documentazione complessiva evidenzia il possesso sostanziale del requisito, l’Amministrazione deve verificarlo in concreto e, in presenza di incertezze chiaribili, attivare il soccorso istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleSoccorso istruttorio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.