Sentenza del 16/04/2021 n. 10165 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'avviso di accertamento per il 2006 con cui l'Agenzia contestava a (XXXXX) Srl omissione di ricavi derivanti da contratti di affiliazione con 26 emittenti locali (qualificati dall'Ufficio come operazioni permutative) e, correlativamente, Iva non fatturata/non autofatturata, oltre a costi pubblicitari ritenuti indeducibili. La società impugnò e ottenne accoglimento in primo e secondo grado sulla parte relativa ai ricavi non dichiarati e all'omessa fatturazione. L'Agenzia ricorse in Cassazione denunciando errata applicazione del DPR 633/1972 (artt. 6, 11 e 13) per aver la CTR escluso l'inquadramento come operazioni permutative e la sussistenza del nesso sinallagmatico tra le prestazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (errata qualificazione giuridica dei contratti) e ha ritenuto che i contratti di affiliazione costituissero operazioni permutative ex art. 11 DPR 633/1972: le prestazioni rese dalla societa' sono imponibili e l'imposta si verifica al momento della loro esecuzione, indipendentemente dal momento della controprestazione. Il secondo motivo (sanzioni) è stato assorbito. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla CTR competente in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, art. 11
"le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni e prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono state effettuate"
Le operazioni permutative comprendono anche scambi di servizi contro servizi: le singole prestazioni si considerano autonome e imponibili separatamente; nel caso di affiliazione radiofonica la prestazione di (XXXXX) Srl (fornitura del programma) è imponibile al momento della sua esecuzione.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, artt. 6 e 13
Richiamati in rapporto alla determinazione del momento impositivo e alla disciplina generale delle operazioni imponibili e della fatturazione; la Corte sottolinea che il fatto generatore dell'Iva si verifica al momento in cui la prestazione è effettuata.
Legge n. 212/2000, art. 10
Norma citata in relazione alle garanzie procedurali e alla tutela del contribuente nell'azione accertatrice; la censura relativa alle sanzioni ha ad oggetto anche questioni interpretative che vanno valutate alla luce dell'accoglimento del primo motivo.
Decreto Legislativo n. 471/1997, art. 6
Rilevante ai fini della contestazione delle sanzioni tributarie; la Corte ha però assorbito il motivo sulle sanzioni in ragione dell'accoglimento del primo motivo sul merito fiscale.
Massime di principio
- Contratti che prevedono prestazioni reciproche di servizi possono rientrare nell'ambito delle "operazioni permutative" ex art. 11 DPR 633/1972 anche se non si tratta di permuta in senso civile: ogni prestazione va considerata imponibile separatamente.
- La qualificazione giuridica del rapporto (se si tratta di scambio sinallagmatico/permuta o di un rapporto distinto) è determinante per l'imposizione Iva: l'esistenza di interessi diversi e di cause di scambio autonome favorisce l'inquadramento come operazione permutativa.
- Il fatto generatore dell'Iva si perfeziona al momento dell'effettuazione della prestazione imponibile; non è necessario che la controprestazione sia stata ancora eseguita perché si configuri l'imponibilità della prestazione resa.
- In presenza di operazioni permutative, le omissioni di dichiarazione/fatturazione possono dare luogo all'accertamento dell'Iva dovuta e, di conseguenza, a sanzioni: la decisione sulle sanzioni può però dipendere dalla corretta qualificazione giuridica delle operazioni.
- Se il giudice di merito esamina correttamente i fatti ma li ricolloca in una fattispecie giuridica diversa da quella applicabile, la Cassazione può cassare per errata interpretazione del diritto e rinviare per nuovo esame di merito.
- In contratti di affiliazione/distribuzione di contenuti radiofonici o simili, va valutata l'utilità concreta derivante dalla prestazione (es. incremento del valore/introiti pubblicitari) per verificare la presenza di scambio economico idoneo a qualificare l'operazione come imponibile.
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