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Sentenza

Sentenza del 16/04/2021 n. 10165 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'avviso di accertamento per il 2006 con cui l'Agenzia contestava a (XXXXX) Srl omissione di ricavi derivanti da contratti di affiliazione con 26 emittenti locali (qualificati dall'Ufficio come operazioni permutative) e, correlativamente, Iva non fatturata/non autofatturata, oltre a costi pubblicitari ritenuti indeducibili. La società impugnò e ottenne accoglimento in primo e secondo grado sulla parte relativa ai ricavi non dichiarati e all'omessa fatturazione. L'Agenzia ricorse in Cassazione denunciando errata applicazione del DPR 633/1972 (artt. 6, 11 e 13) per aver la CTR escluso l'inquadramento come operazioni permutative e la sussistenza del nesso sinallagmatico tra le prestazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (errata qualificazione giuridica dei contratti) e ha ritenuto che i contratti di affiliazione costituissero operazioni permutative ex art. 11 DPR 633/1972: le prestazioni rese dalla societa' sono imponibili e l'imposta si verifica al momento della loro esecuzione, indipendentemente dal momento della controprestazione. Il secondo motivo (sanzioni) è stato assorbito. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla CTR competente in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, art. 11

    "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni e prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono state effettuate"

    Le operazioni permutative comprendono anche scambi di servizi contro servizi: le singole prestazioni si considerano autonome e imponibili separatamente; nel caso di affiliazione radiofonica la prestazione di (XXXXX) Srl (fornitura del programma) è imponibile al momento della sua esecuzione.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, artt. 6 e 13

    Richiamati in rapporto alla determinazione del momento impositivo e alla disciplina generale delle operazioni imponibili e della fatturazione; la Corte sottolinea che il fatto generatore dell'Iva si verifica al momento in cui la prestazione è effettuata.

  • Legge n. 212/2000, art. 10

    Norma citata in relazione alle garanzie procedurali e alla tutela del contribuente nell'azione accertatrice; la censura relativa alle sanzioni ha ad oggetto anche questioni interpretative che vanno valutate alla luce dell'accoglimento del primo motivo.

  • Decreto Legislativo n. 471/1997, art. 6

    Rilevante ai fini della contestazione delle sanzioni tributarie; la Corte ha però assorbito il motivo sulle sanzioni in ragione dell'accoglimento del primo motivo sul merito fiscale.

Massime di principio

  • Contratti che prevedono prestazioni reciproche di servizi possono rientrare nell'ambito delle "operazioni permutative" ex art. 11 DPR 633/1972 anche se non si tratta di permuta in senso civile: ogni prestazione va considerata imponibile separatamente.
  • La qualificazione giuridica del rapporto (se si tratta di scambio sinallagmatico/permuta o di un rapporto distinto) è determinante per l'imposizione Iva: l'esistenza di interessi diversi e di cause di scambio autonome favorisce l'inquadramento come operazione permutativa.
  • Il fatto generatore dell'Iva si perfeziona al momento dell'effettuazione della prestazione imponibile; non è necessario che la controprestazione sia stata ancora eseguita perché si configuri l'imponibilità della prestazione resa.
  • In presenza di operazioni permutative, le omissioni di dichiarazione/fatturazione possono dare luogo all'accertamento dell'Iva dovuta e, di conseguenza, a sanzioni: la decisione sulle sanzioni può però dipendere dalla corretta qualificazione giuridica delle operazioni.
  • Se il giudice di merito esamina correttamente i fatti ma li ricolloca in una fattispecie giuridica diversa da quella applicabile, la Cassazione può cassare per errata interpretazione del diritto e rinviare per nuovo esame di merito.
  • In contratti di affiliazione/distribuzione di contenuti radiofonici o simili, va valutata l'utilità concreta derivante dalla prestazione (es. incremento del valore/introiti pubblicitari) per verificare la presenza di scambio economico idoneo a qualificare l'operazione come imponibile.

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