Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2050/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa201503789

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanzaaltro

Atto impugnato: ordinanza cautelare che aveva accolto la domanda cautelare, condannando l'amministrazione al pagamento di 500 euro per le spese della fase cautelare senza disporne la distrazione in favore del difensore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore e minore)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente, in proprio e quale genitore del minore con grave disabilità, aveva impugnato i provvedimenti con cui era stato assegnato al minore un numero insufficiente di ore di sostegno scolastico e aveva chiesto, tra l'altro, la condanna delle amministrazioni al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. L'ordinanza cautelare aveva accolto la domanda cautelare e condannato l'amministrazione al pagamento di 500 euro per le spese della fase cautelare in favore della parte ricorrente, ma non aveva disposto la distrazione delle spese in favore del difensore. Con istanza del 25 febbraio 2026 è stata chiesta la correzione di tale omissione quale errore materiale.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza di correzione. Ha ritenuto che l'omessa distrazione costituisse un'inesattezza o svista accidentale, rilevabile dal contesto dell'ordinanza e incompatibile con la volontà processuale espressa dalla parte, che aveva chiesto la distrazione delle spese e aveva dichiarato il difensore antistatario. Il dispositivo dell'ordinanza cautelare è stato quindi corretto aggiungendo, dopo la liquidazione di 500 euro per le spese della fase cautelare in favore della parte ricorrente, la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata ordinata alla Segreteria l'annotazione della correzione ai sensi dell'art. 86, comma 3, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    Nel giudizio amministrativo l’errore in sentenza suscettibile di correzione ai sensi dell’art. 86 d.lgs. n. 104/2010 è quello che si estrinseca in un’inesattezza o svista accidentale rilevando una discrepanza tra la volontà del giudicante e la sua rappresentazione, chiaramente riconoscibile da chiunque e che è rilevabile dal contesto stesso dell’atto

    La correzione è ammessa quando vi sia una svista materiale o inesattezza accidentale, chiaramente riconoscibile dal contenuto dell'atto, che determini una divergenza tra la volontà del giudice e la sua rappresentazione formale.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    La correzione deve essere annotata dalla Segreteria sul provvedimento originale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La diffusione del provvedimento deve avvenire con oscuramento delle generalità e dei dati identificativi nei casi previsti.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento UE 2016/679

    Devono essere oscurati i dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone interessate.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Concorre a fondare l'oscuramento dei dati relativi alla salute in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • È suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 86 c.p.a. l'omissione contenuta in un provvedimento giurisdizionale quando risulti chiaramente dal contesto dell'atto che essa deriva da una svista accidentale e determina una discrepanza tra la volontà effettivamente espressa dal giudice e la sua rappresentazione nel dispositivo.
  • La mancata indicazione della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario può essere corretta ai sensi dell'art. 86 c.p.a. quando la parte abbia ritualmente formulato la relativa richiesta e il difensore si sia dichiarato antistatario, senza necessità di modificare la statuizione sostanziale sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.