Ordinanza n. 2050/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare che aveva accolto la domanda cautelare, condannando l'amministrazione al pagamento di 500 euro per le spese della fase cautelare senza disporne la distrazione in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore e minore)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente, in proprio e quale genitore del minore con grave disabilità, aveva impugnato i provvedimenti con cui era stato assegnato al minore un numero insufficiente di ore di sostegno scolastico e aveva chiesto, tra l'altro, la condanna delle amministrazioni al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. L'ordinanza cautelare aveva accolto la domanda cautelare e condannato l'amministrazione al pagamento di 500 euro per le spese della fase cautelare in favore della parte ricorrente, ma non aveva disposto la distrazione delle spese in favore del difensore. Con istanza del 25 febbraio 2026 è stata chiesta la correzione di tale omissione quale errore materiale.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di correzione. Ha ritenuto che l'omessa distrazione costituisse un'inesattezza o svista accidentale, rilevabile dal contesto dell'ordinanza e incompatibile con la volontà processuale espressa dalla parte, che aveva chiesto la distrazione delle spese e aveva dichiarato il difensore antistatario. Il dispositivo dell'ordinanza cautelare è stato quindi corretto aggiungendo, dopo la liquidazione di 500 euro per le spese della fase cautelare in favore della parte ricorrente, la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata ordinata alla Segreteria l'annotazione della correzione ai sensi dell'art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Nel giudizio amministrativo l’errore in sentenza suscettibile di correzione ai sensi dell’art. 86 d.lgs. n. 104/2010 è quello che si estrinseca in un’inesattezza o svista accidentale rilevando una discrepanza tra la volontà del giudicante e la sua rappresentazione, chiaramente riconoscibile da chiunque e che è rilevabile dal contesto stesso dell’atto
La correzione è ammessa quando vi sia una svista materiale o inesattezza accidentale, chiaramente riconoscibile dal contenuto dell'atto, che determini una divergenza tra la volontà del giudice e la sua rappresentazione formale.
art. 86, comma 3, c.p.a.
La correzione deve essere annotata dalla Segreteria sul provvedimento originale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La diffusione del provvedimento deve avvenire con oscuramento delle generalità e dei dati identificativi nei casi previsti.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento UE 2016/679
Devono essere oscurati i dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone interessate.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Concorre a fondare l'oscuramento dei dati relativi alla salute in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- È suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 86 c.p.a. l'omissione contenuta in un provvedimento giurisdizionale quando risulti chiaramente dal contesto dell'atto che essa deriva da una svista accidentale e determina una discrepanza tra la volontà effettivamente espressa dal giudice e la sua rappresentazione nel dispositivo.
- La mancata indicazione della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario può essere corretta ai sensi dell'art. 86 c.p.a. quando la parte abbia ritualmente formulato la relativa richiesta e il difensore si sia dichiarato antistatario, senza necessità di modificare la statuizione sostanziale sulle spese.
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