Sentenza n. 5808/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento della sottocommissione per la visita medica di revisione relativa al bando di concorso per il reclutamento di n. 1198 allievi marescialli della Guardia di Finanza, comunicato in data 26 settembre 2025, con cui il ricorrente è stato giudicato non idoneo all'accertamento dell'idoneità psico-fisica, con la motivazione: “agenesia renale destra” di cui al titolo xiv lettera a) n.113 dell'allegato 1 al decreto n. 61772 del 25/02/2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza”; - del presupposto provvedimento della sottocommissione per la visita medica di primo accertamento relativa al bando di concorso per il reclutamento di n. 1198 allievi marescialli della Guardia di Finanza, comunicato in data 28 agosto 2025, con cui il ricorrente è stato giudicato non idoneo al servizio nella Guardia di Finanza, con la motivazione: “agenesia renale destra”, di cui al titolo xiv, lettera a), n.113 dell'allegato 1 al decreto n. 61772 del 25/02/2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza”; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto e segnatamente: - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'Allegato 1, punto 14, lett. a), del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 maggio 2000, n. 155; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'Allegato, punto 14, lett. a), del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 16 dicembre 2014, n. 197; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'Allegato 1, titolo xiv, lettera a), punto n.113, del Decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza 25 febbraio 2016, n. 61772; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del bando di concorso per il reclutamento di n. 1198 allievi marescialli al 97° corso presso la scuola ispettori e sovrintendente della Guardia di Finanza, per l'anno accademico 2025/2026; - di ogni altro ulteriore atto generale, ancorché non conosciuto o citato dall'Amministrazione resistente, recante direttive sulle imperfezioni ed infermità che sono causa di inidoneità al servizio nella Guardia di finanza e sui criteri per delineare il profilo sanitario del personale della Guardia di finanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica, confermato in sede di revisione, per agenesia renale destra
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità al servizio nella Guardia di Finanza espresso dalla sottocommissione medica di primo accertamento e confermato dalla sottocommissione di revisione nell’ambito del concorso per 1198 allievi marescialli. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del d.m. 17 maggio 2000, n. 155, sostenendo che l’agenesia renale non costituisce automaticamente causa di inidoneità e che l’Amministrazione avrebbe dovuto accertare la concreta sussistenza di alterazioni funzionali. In via subordinata ha censurato l’illegittimità delle disposizioni regolamentari e delle direttive applicate, ove interpretate nel senso di introdurre un automatismo escludente collegato alla sola presenza della patologia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il giudizio di non idoneità. Ha interpretato il d.m. n. 155 del 2000, come modificato dal d.m. n. 197 del 2014, nel senso che, per l’apparato urogenitale, rilevano soltanto le patologie che determinano alterazioni funzionali. Il decreto del Comandante generale della Guardia di Finanza n. 61772 del 2016 ha natura attuativa e specificativa, non potendo introdurre autonomamente nuove cause automatiche di esclusione; anche l’inclusione dell’agenesia renale tra le anomalie di numero deve essere letta alla luce del criterio funzionale previsto dalla disciplina regolamentare. La verificazione disposta dal Collegio ha accertato che l’agenesia renale destra del ricorrente era accompagnata da funzione renale conservata, poiché il rene sinistro vicariava completamente l’assenza dell’organo controlaterale, senza apprezzabili alterazioni della funzione emuntoria renale. L’Amministrazione aveva quindi espresso il giudizio negativo in assenza del presupposto normativo richiesto e senza una concreta valutazione della funzionalità residua. Il secondo motivo, proposto in via subordinata, è stato assorbito. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, nonché alle spese di verificazione, liquidate in euro 400,00.
Norme richiamate
art. 2 d.m. 17 maggio 2000, n. 155
non sono idonei i soggetti affetti dalle infermità indicate nell’allegato
La disposizione individua le condizioni generali di idoneità al servizio e deve essere letta, per l’apparato urogenitale, nel senso che assumono rilievo le patologie determinanti alterazioni funzionali.
art. 3, comma 4, d.m. 17 maggio 2000, n. 155
Con decreto dirigenziale del Comandante Generale della Guardia di finanza sono adottate [...] le direttive tecniche riguardanti le avvertenze ed i criteri diagnostici applicativi [...] e i criteri per delineare il profilo sanitario
La disposizione abilita il Comandante generale ad adottare direttive tecniche applicative, non a introdurre nuove e autonome cause normative di inidoneità.
d.m. 17 maggio 2000, n. 155, Allegato 1, punto 14, lett. a), come modificato dal d.m. 16 dicembre 2014, n. 197
patologie che sono causa di alterazioni funzionali
Le cause di esclusione relative all’apparato urogenitale sono circoscritte alle patologie che producono concrete alterazioni funzionali.
d.m. 16 dicembre 2014, n. 197, Allegato, punto 14, lett. a)
patologie che sono causa di alterazioni funzionali
La previsione conferma il criterio funzionale quale presupposto del giudizio di inidoneità.
decreto del Comandante generale della Guardia di finanza 25 febbraio 2016, n. 61772, Allegato 1, Titolo XIV, lett. a), n. 113
malformazioni, malposizioni, patologie o loro esiti [...] che sono causa di alterazioni funzionali
L’inclusione dell’agenesia renale tra le anomalie di numero costituisce specificazione tecnica della disciplina regolamentare e non determina un automatismo escludente in assenza di alterazioni funzionali.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata all’esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 66, comma 4, c.p.a.
Ha giustificato la definitiva imputazione all’Amministrazione delle spese di verificazione.
Massime di principio
- Quando la disciplina regolamentare subordina l’inidoneità al servizio alla presenza di alterazioni funzionali, la mera riconducibilità anatomica o diagnostica della condizione a una patologia elencata non consente un giudizio automatico di esclusione.
- Le direttive tecniche adottate dall’amministrazione competente in attuazione di una norma regolamentare possono specificare, sulla base di criteri tecnico-scientifici, le ipotesi applicative della causa di inidoneità, ma non possono trasformare una previsione condizionata alla compromissione funzionale in una causa automatica di esclusione.
- Nel giudizio di idoneità psico-fisica per l’accesso a un corpo di polizia, l’Amministrazione deve verificare in concreto se la patologia determini l’alterazione funzionale richiesta dalla disciplina applicabile; il giudizio è illegittimo se omette tale accertamento e si fonda sulla sola presenza della patologia.
- Quando l’istruttoria tecnica accerta che un organo residuo vicaria integralmente quello mancante e che non sussistono apprezzabili alterazioni funzionali, viene meno il presupposto normativo per dichiarare l’inidoneità sulla base della sola agenesia dell’organo controlaterale.
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