Ordinanza n. 299/2026 - Lecce, Sezione 1
per l’accertamento della illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune di Tricase in riferimento alla istanza di riqualificazione urbanistica della zona di proprietà; per la condanna del Comune di Tricase ad esprimersi mediante provvedimento espresso sull’istanza presentata dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza del Comune di Tricase alla sentenza che gli aveva imposto di esaminare e riscontrare espressamente un’istanza di riqualificazione urbanistica
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La proprietaria di un’area sita nel territorio di Tricase, già stralciata dal vigente Piano di Fabbricazione in sede di approvazione regionale e assoggettata medio tempore alle prescrizioni della zona agricola, aveva presentato al Comune un’istanza affinché adottasse ogni iniziativa provvedimentale opportuna per la riqualificazione urbanistica dell’area. Il Comune non aveva riscontrato l’istanza. Con precedente sentenza, il TAR aveva accertato l’obbligo di provvedere e condannato l’amministrazione a esprimersi entro sessanta giorni, disponendo, in caso di esito positivo dell’istruttoria, la conclusione del procedimento di riqualificazione entro ulteriori sei mesi. Decorso inutilmente il termine assegnato, la ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta affinché provvedesse in luogo dell’amministrazione inadempiente. Il TAR ha rilevato che la sentenza era stata regolarmente notificata e che il Comune non aveva dato esecuzione al dictum giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accolto la richiesta di nomina del commissario ad acta, individuandolo nel dirigente responsabile dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Maglie e assegnandogli sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per evadere l’incarico. Il commissario dovrà acquisire la documentazione necessaria, inclusi il vigente Piano di Fabbricazione del Comune di Tricase, i decreti del Presidente della Giunta regionale indicati nel provvedimento e gli atti relativi allo stralcio delle aree, quindi pronunciarsi sull’istanza della proprietaria. Nell’esercizio dell’incarico dovrà considerare che la destinazione agricola costituisce un vincolo conformativo non soggetto a decadenza, che l’iniziativa pianificatoria comunale resta normalmente libera nei suoi sviluppi e che un precedente giudicato aveva confermato il diniego di una variante limitata a una sola area stralciata, ritenendo necessaria, ove praticabile, una valutazione estesa all’intero nucleo di terreni interessato dallo stralcio. Il compenso del commissario è stato posto a carico del Comune di Tricase, con riserva di liquidazione mediante separato provvedimento. Il TAR ha inoltre segnalato che gli oneri derivanti dal perdurante inadempimento potrebbero assumere rilievo sotto il profilo del danno erariale.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il giudice dà esecuzione al precedente giudicato mediante la nomina di un commissario ad acta in presenza dell’inottemperanza dell’amministrazione.
art. 114 c.p.a.
La nomina del commissario ad acta costituisce misura di esecuzione del giudicato, diretta a sostituire l’amministrazione rimasta inadempiente.
Massime di principio
- L’inutile decorso del termine assegnato con una sentenza che impone all’amministrazione di provvedere consente, su istanza della parte interessata, la nomina di un commissario ad acta incaricato di adottare gli atti necessari in luogo dell’amministrazione inadempiente.
- Quando il giudicato impone anzitutto l’esame e il riscontro espresso di un’istanza, il commissario ad acta deve rispettare il contenuto conformativo della sentenza e non può prescindere dall’istruttoria documentale necessaria per ricostruire il quadro pianificatorio e gli atti presupposti.
- La destinazione urbanistica agricola configura un vincolo conformativo, non soggetto a decadenza per il mero decorso del tempo.
- L’obbligo di esaminare un’istanza di riqualificazione urbanistica non comporta l’obbligo di accoglierla: l’iniziativa pianificatoria dell’amministrazione resta normalmente libera nei suoi sviluppi, nei limiti del giudicato e dell’obbligo di motivare la decisione.
- Gli oneri del commissario ad acta determinati dall’inadempimento dell’amministrazione possono essere posti a carico dell’ente inottemperante e possono rilevare, secondo il provvedimento, anche sotto il profilo del possibile danno erariale.
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