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Sentenza

Sentenza n. 614/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato della Sentenza resa dal Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro, n. 1921/2019, pubblicata il 16/04/2019, nel ricorso RG n. 9701/2017, notificata in data 21.02.2023 e 26.06.2025 con formula esecutiva, rilasciata il 22.07.2019; confermata dalla Corte d’Appello di Napoli, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 3047/2022 pubblicata il 14.07.2022 nel ricorso R.G. 1775/2019, che ha dichiarato l'appello del MIM improcedibile;

Giustizia amministrativa202506096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, recante il riconoscimento di differenze retributive e del risarcimento del danno per mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, confermata dalla Corte d’Appello di Napoli, che aveva accertato il suo diritto al pagamento di euro 12.606,32, oltre accessori e spese, per differenze retributive e risarcimento del danno derivante dal mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio. La sentenza era passata in giudicato e risultava notificata all’amministrazione ai fini dell’esecuzione. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’adempimento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e tempestiva l’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e l’assenza di prova dell’adempimento da parte dell’amministrazione. Ha quindi dichiarato l’obbligo delle amministrazioni resistenti di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito della documentazione comprovante l’adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. È stato nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, affinché provveda entro ulteriori 60 giorni in caso di inerzia dell’amministrazione. Il commissario dovrà adottare tutti gli atti contabili necessari, inclusi allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa giustificare l’inottemperanza. È stata inoltre applicata una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all’adempimento spontaneo, anche se successivo all’insediamento del commissario, e con limite massimo pari al 10% dell’importo dovuto. La liquidazione della penalità eventualmente maturata è stata rimessa al commissario ad acta. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione resistente e liquidate in euro 2.000, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di chiedere al giudice amministrativo l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando debba essere adempiuto l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive, inclusa la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, quale misura compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso infruttuoso è stato ritenuto rilevante ai fini dell’ottemperanza.

  • art. 1 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela, cui concorre la funzione compulsiva e di garanzia dell’astreinte.

  • art. 479 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.

  • art. 115 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla notificazione della sentenza ai fini dell’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di pagamento o altro obbligo di conformazione.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza deve dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di adempiere integralmente entro un termine assegnato e può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nell’esecuzione di un giudicato pecuniario nei confronti della pubblica amministrazione, l’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all’adempimento; il commissario deve adottare tutte le iniziative contabili e finanziarie necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal termine assegnato per l’adempimento e fino all’adempimento spontaneo dell’amministrazione, anche quando nel frattempo sia intervenuto il commissario ad acta.
  • La penalità di mora deve essere determinata in modo non manifestamente iniquo, mantenendo una funzione compulsiva e non risarcitoria; è pertanto legittima la fissazione di un limite massimo, individuato nella fattispecie nel 10% dell’importo dovuto in base al giudicato.
  • La nomina del commissario ad acta non priva automaticamente l’amministrazione del potere di adempiere: fino all’effettivo adempimento può configurarsi un esercizio concorrente del potere da parte dell’amministrazione e del commissario nominato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

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