Cassazione Penale, Ordinanza n. 41326/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per furto e resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che il ricorso non conteneva una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'impugnazione né adeguati riferimenti alla motivazione della decisione impugnata; la sentenza di merito era stata contestata in modo generico e apodittico. La Corte di cassazione ha quindi rilevato il difetto di specificità del ricorso e la conseguente inammissibilità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità non opera quando l'inammissibilità sia priva di colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una specifica enunciazione delle ragioni di diritto e un confronto puntuale con la motivazione della decisione impugnata; la mera contestazione generica o apodittica non è sufficiente.
- La carenza di specificità del ricorso integra causa di inammissibilità.
- All'inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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