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Sentenza

Sentenza n. 4067/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Brescia, sezione seconda, n. 449 del 20 maggio 2025.

Giustizia amministrativa202505936

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, sede di Brescia, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere per l’annullamento in autotutela degli atti della procedura espropriativa e aveva compensato le spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari espropriati)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato esclusivamente il capo della sentenza di primo grado relativo alla compensazione delle spese. Hanno dedotto la violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 24 Cost., nonché l’irrazionalità della motivazione, sostenendo che il TAR avrebbe dovuto applicare il criterio della soccombenza virtuale, considerato che il Comune aveva annullato in autotutela gli atti impugnati. Gli appellanti hanno inoltre rappresentato che gli atti comunali erano illegittimi per violazione dell’art. 19, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 103, comma 1, lett. b), della l.r. Lombardia n. 12/2005. È stata contestata, in particolare, la motivazione del TAR secondo cui la condanna alle spese avrebbe potuto costituire un disincentivo all’annullamento in autotutela.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, rilevando anzitutto che, essendo stato impugnato soltanto il capo sulle spese, la restante parte della sentenza di primo grado era passata in giudicato. Pur richiamando l’orientamento secondo cui la statuizione sulle spese è normalmente espressione della discrezionalità del giudice e può essere sindacata in appello solo in presenza di manifesta abnormità, il Collegio ha ritenuto configurabile nel caso concreto un vizio di irrazionalità. La cessazione della materia del contendere era infatti derivata dall’annullamento in autotutela degli atti impugnati da parte dell’amministrazione; tale circostanza imponeva di considerare la soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese. La compensazione non era stata adeguatamente giustificata mediante l’indicazione di gravi ed eccezionali ragioni. La sentenza è stata quindi riformata limitatamente alle spese, applicando il criterio della soccombenza e condannando il Comune a rifondere agli appellanti euro 3.000 per il primo grado ed euro 3.000 per il secondo grado, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Gli appellanti ne hanno dedotto la violazione in relazione all’insufficiente motivazione della compensazione delle spese; il Consiglio di Stato ha fondato l’accoglimento sulla carenza di adeguata giustificazione della statuizione.

  • art. 24 Cost.

    Gli appellanti ne hanno dedotto la violazione, ma la decisione è stata definita principalmente sulla base dell’irrazionalità della motivazione relativa alle spese.

  • art. 19, comma 2, d.P.R. n. 327/2001

    È stato indicato dagli appellanti quale parametro violato dagli atti della procedura espropriativa, ritenuti illegittimi ai fini della soccombenza virtuale.

  • art. 103, comma 1, lett. b), l.r. Lombardia n. 12/2005

    È stato indicato dagli appellanti quale ulteriore parametro regionale violato dagli atti impugnati.

Massime di principio

  • La statuizione sulle spese del processo amministrativo, pur rientrando nella discrezionalità del giudice, è sindacabile in appello quando risulti illogica o erronea alla luce della motivazione adottata e delle circostanze concrete della controversia.
  • Quando la cessazione della materia del contendere deriva dall’annullamento in autotutela degli atti impugnati, la regolazione delle spese deve tenere conto della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso se il giudizio fosse proseguito.
  • La compensazione delle spese, anche in presenza di soccombenza virtuale, richiede la motivazione sulla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni; non è sufficiente una giustificazione meramente generica o fondata sull’esigenza di non disincentivare l’autotutela amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecreto di esproprio e procedimentoAutotutela
RamiProcesso amministrativoEspropriazione per pubblica utilitàProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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