Sentenza n. 8662/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annotazione della risoluzione contrattuale nel casellario informatico dei contratti pubblici
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato l'annotazione disposta dall'ANAC in relazione alla risoluzione, adottata dal Comune di Locri, del contratto per lavori di demolizione e ricostruzione di un plesso scolastico. Ha dedotto, anzitutto, la tardività della segnalazione, sostenendo che il termine di trenta giorni dovesse decorrere dalla relazione del direttore dei lavori del 6 febbraio 2024, nella quale sarebbe stato accertato l'inadempimento, e non dalla determinazione comunale di risoluzione del 27 gennaio 2025. Ha inoltre sostenuto che l'ANAC non avesse adeguatamente valutato le criticità progettuali, la mancata cooperazione della stazione appaltante, l'alternanza tra proroghe e diffide e la propria tesi secondo cui l'inadempimento sarebbe stato imputabile al committente; secondo la ricorrente, tali elementi avrebbero imposto di escludere l'utilità dell'annotazione o di ravvisare la manifesta infondatezza della risoluzione. Infine, ha dedotto il difetto di motivazione, di istruttoria e il travisamento dei fatti, in violazione dell'art. 213 del d.lgs. 50/2016, del regolamento ANAC sul casellario, dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla tardività, ha interpretato l'art. 11 del regolamento ANAC in combinato disposto con l'art. 8, ritenendo che il fatto da segnalare, dopo un procedimento di risoluzione, sia la determinazione finale di scioglimento unilaterale del contratto, quale manifestazione definitiva della rottura del rapporto fiduciario, e non una precedente diffida o relazione istruttoria, che costituiscono atti endoprocedimentali e non consentono ancora di desumere l'irreversibilità e la gravità dell'inadempimento. La segnalazione del 17 febbraio 2025, effettuata entro trenta giorni dalla risoluzione del 27 gennaio 2025, è pertanto tempestiva; il TAR ha comunque rilevato che il termine regolamentare è ordinatorio. Ha poi escluso il difetto di motivazione e di istruttoria. Le risoluzioni contrattuali per grave inadempimento rientrano tra le informazioni legislativamente ritenute utili ai fini del casellario, sicché l'ANAC deve principalmente verificare che la segnalazione non sia manifestamente infondata. Tale soglia ricorre soltanto in presenza di un uso abnorme, manifestamente irragionevole o sproporzionato del potere di risoluzione, di violazioni evidenti del procedimento oppure di prove pronte e liquide dell'assenza di imputabilità dell'inadempimento all'operatore. L'ANAC non svolge un ruolo arbitrale e non deve accertare in modo pieno e definitivo i reciproci inadempimenti contrattuali, soprattutto quando la questione richieda approfondite indagini, documenti o perizie, spettando tali accertamenti al giudice competente sul rapporto contrattuale. Nel caso concreto non emergevano vizi macroscopici o un abuso manifesto: le contestazioni progettuali erano state sollevate tardivamente, dopo la consegna dei lavori e senza riserve iniziali, mentre la diffida dell'impresa ex art. 1454 c.c. era successiva alla diffida comunale di avvio della risoluzione. Le criticità derivanti dall'alternanza tra proroghe e diffide potranno essere esaminate nel giudizio civile pendente, ma non dimostravano la manifesta infondatezza della segnalazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, se dovuti.
Norme richiamate
art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016
contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 80, nonché quelle ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso e della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c)
La norma legittima l'ANAC a iscrivere nel casellario le risoluzioni contrattuali potenzialmente indicative di significative o persistenti carenze nell'esecuzione di precedenti contratti, in quanto informazioni utili alla verifica dei gravi illeciti professionali.
art. 80, comma 5, lett. c-ter), d.lgs. 50/2016
Le risoluzioni contrattuali per grave inadempimento possono costituire informazioni rilevanti ai fini della valutazione dell'affidabilità professionale dell'operatore economico.
art. 108, commi 3 e 4, d.lgs. 50/2016
La disposizione disciplina il procedimento di risoluzione del contratto per grave inadempimento; la violazione manifesta di tale procedimento può integrare un'evidenza di manifesta infondatezza della segnalazione.
art. 11 del Regolamento ANAC per la gestione del casellario informatico
Le stazioni appaltanti e gli altri soggetti detentori di informazioni concernenti l’esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel corso di esecuzione del contratto devono inviare all’Autorità tali informazioni nel termine di 30 giorni decorrenti dalla conoscenza o dall’accertamento delle stesse
Nel caso di risoluzione contrattuale, il termine decorre dalla determinazione finale di risoluzione, non da precedenti diffide o relazioni istruttorie; il termine è comunque ordinatorio.
art. 8, comma 2, lett. b), del Regolamento ANAC per la gestione del casellario informatico
La sezione “B” per gli o.e. qualificati e non qualificati contiene: ... i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio
Le risoluzioni per grave inadempimento sono informazioni tipizzate e legislativamente considerate utili per il casellario.
art. 18 del Regolamento ANAC per la gestione del casellario informatico
L'archiviazione è riservata alle notizie manifestamente infondate e inconferenti; rispetto alle risoluzioni contrattuali la verifica dell'ANAC è limitata all'eventuale manifesta infondatezza.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione dell'annotazione deve essere valutato tenendo conto della tipizzazione legislativa dell'utilità della notizia e dei limiti dell'accertamento sommario spettante all'ANAC.
art. 1454 c.c.
La diffida ad adempiere dell'impresa, successiva alla diffida della stazione appaltante di avvio del procedimento di risoluzione, non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la precedente risoluzione di diritto o la manifesta non imputabilità dell'inadempimento.
art. 26 d.lgs. 50/2016
La verifica e validazione del progetto sono state valorizzate nel quadro fattuale per escludere l'immediata evidenza dell'inadeguatezza progettuale lamentata dall'impresa.
Massime di principio
- Ai fini del termine per la segnalazione al casellario ANAC, quando la notizia riguarda una risoluzione contrattuale per grave inadempimento, il fatto rilevante è la determinazione finale con cui la stazione appaltante scioglie unilateralmente il contratto, non la precedente diffida o la relazione istruttoria del direttore dei lavori; tali atti hanno natura endoprocedimentale e non attestano ancora l'irreversibilità della rottura del rapporto fiduciario.
- Il termine regolamentare di trenta giorni per la segnalazione al casellario ANAC ha natura ordinatoria, sicché la sua inosservanza non determina, di per sé, l'illegittimità dell'annotazione.
- Poiché le risoluzioni contrattuali per grave inadempimento sono informazioni tipizzate come utili dal legislatore, l'ANAC, nel procedimento di annotazione, non deve svolgere un accertamento pieno dei reciproci inadempimenti contrattuali, ma deve verificare se la segnalazione sia manifestamente infondata o inconferente.
- La manifesta infondatezza della segnalazione ricorre soltanto quando emerga ictu oculi un uso abnorme, manifestamente irragionevole o sproporzionato del potere di risoluzione, una violazione evidente del procedimento di risoluzione oppure una prova pronta e liquida della non imputabilità dell'inadempimento all'operatore economico.
- L'ANAC, nella gestione del casellario, non esercita una funzione arbitrale e non può essere chiamata a definire controversie sui reciproci inadempimenti contrattuali che richiedano complesse indagini istruttorie, analisi documentali o perizie, spettando tali accertamenti al giudice competente sul rapporto contrattuale.
- Le contestazioni dell'appaltatore sull'inadeguatezza del progetto, sollevate solo dopo l'avvio del procedimento di risoluzione, sono assistite da una presunzione di tardività; spetta all'impresa dimostrare nelle sedi competenti che l'errore o la lacuna progettuale non erano conoscibili con l'ordinaria diligenza al momento della partecipazione alla gara o della consegna dei lavori.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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