Cassazione Civile, Sentenza n. 961/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio le società contribuente hanno aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del dl 119/2018; le parti hanno quindi richiesto congiuntamente che il giudizio venisse dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. La Corte ha accolto la richiesta e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; ha altresì disposto la compensazione delle spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto l'appello delle società contribuente e rigettato l'appello incidentale dell'Agenzia contro gli avvisi di accertamento relativi a imposte dirette e IVA per l'anno 2005. La CTR aveva ritenuto che non sussistesse abuso del diritto, considerando le operazioni di riorganizzazione infrasocietaria lecite e giustificate sul piano economico. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
Norme richiamate
art. 6, dl 119/2018
L'adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 porta alla estinzione del contendere relativo alle poste oggetto della definizione; ciò determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio tributario pendente senza decisione di merito sulle questioni dedotte.
Massime di principio
- L'adesione del contribuente a una definizione agevolata fiscale durante il processo determina, normalmente, la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, con conseguente mancata pronuncia di merito da parte della Corte.
- Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, le parti possono concordare la compensazione delle spese di lite; in mancanza di diverso accordo il giudice può disporre la compensazione.
- L'estinzione per definizione agevolata non costituisce un accoglimento o un rigetto delle ragioni di merito di una delle parti: la controversia si estingue per sopravvenuta rimozione dell'oggetto della pretesa.
- Per il contribuente la scelta tra proseguire il giudizio e aderire alla definizione agevolata va valutata considerando probabilità di successo, costi processuali e condizioni economiche dell'agevolazione.
- Per l'amministrazione finanziaria l'adesione del contribuente alla definizione può rendere inidonee o non convenienti ulteriori impugnazioni; prima di proporre ricorso è opportuno valutare l'eventuale impatto di misure di emersione/definizione.
- Proceduralmente, chi chiede l'estinzione deve documentare l'adesione e l'adempimento previsto dalla normativa di definizione (es. pagamento) e formulare espressa istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 13 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 892/2023 del 13/01/2023
- Sentenza civile · 13 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 897/2023 del 13/01/2023
- Sentenza civile · 13 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 898/2023 del 13/01/2023
- Sentenza civile · 13 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 899/2023 del 13/01/2023
- Sentenza civile · 13 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 900/2023 del 13/01/2023
- Sentenza civile · 13 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 901/2023 del 13/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →